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LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
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Testo in vigore dal:  17-4-1977

Art. 22



I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-80, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979.
Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresì emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari e imperniati su coefficienti di redditività. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1 gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cesserà di avere applicazione la disposizione dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio