LEGGE 13 luglio 1984, n. 302

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria.

Testo in vigore dal: 17-7-1984
                               Art. 5.

  Il  primo  comma  dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n.
734,  modificato  con  l'articolo  1 della legge 21 dicembre 1978, n.
852, e' sostituito dal seguente:
  "Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito
doganale  e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle
circoscrizioni  doganali  nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso
le  dogane  non  aventi  la  medesima  sede o sede limitrofa a quella
dell'ufficio  di  appartenenza  ovvero presso gli altri luoghi ove si
effettuano  operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in
deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme
generali in materia".
  Agli  effetti  della  attribuzione  del trattamento di missione, in
deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme
generali  in  materia,  per  i  servizi  ed  i  riscontri  svolti dal
personale  di  cui  ai  commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1
della legge 21 dicembre 1978, n. 852, la riduzione prevista dal primo
comma  dell'articolo  9  della  legge 18 dicembre 1973, n. 836, cosi'
come  modificato  dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
si  applica  a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione
nel mese.