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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 24-quinquies

((Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonché di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.))