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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 645

Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1984)
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Testo in vigore dal:  17-2-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 161 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui agli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono istituiti, nell'ambito della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uffici periferici con competenza territoriale a base provinciale e con sede nei capoluoghi di provincia.
Ai suddetti uffici sarà destinato, in quanto possibile, personale in servizio nell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari.
((Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.))