LEGGE 19 aprile 1982, n. 165

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-1982
                               Art. 4.

  Il  personale  straordinario  assunto  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1971, n. 276, purche' abbia
prestato  servizio  negli  uffici  finanziari  per  almeno  un  turno
completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, e'
inquadrato,   mediante   concorso  speciale  di  idoneita',  su  base
regionale  nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo
livello)  del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata
al  regio  decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.  100,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo
corrispondenti  a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge
5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.
  Sono  ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti
per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di eta'.
  Le   unita'   di  personale  da  inquadrare  non  possono  superare
rispettivamente   per   le   categorie  esecutive  (quarto  livello),
ausiliarie  e  operaie  (secondo  livello), il numero degli impiegati
complessivamente  assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo
i  contingenti  previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5
ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.
  L'inquadramento  nelle categorie di personale non di ruolo non puo'
essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle
mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.
  Gli  impiegati  inquadrati  ai  sensi  del  presente articolo e del
precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e
saranno destinati a prestare servizio in settori dell'amministrazione
anche  diversi  da  quelli  presso  i  quali  sono stati assegnati in
qualita' di straordinari.
  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni  previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo  1971,  n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze, ad
eccezione di quelle relative all'assunzione in servizio del personale
indicato  nel  presente articolo che abbia effettuato turni di lavoro
nel  corso del 1981 e fino all'espletamento dei concorsi di idoneita'
previsti dal successivo articolo 5.