DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 946

Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto".

Testo in vigore dal: 13-1-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032;
  Visto l'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad
esso conformare;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 ottobre 1982;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
soppresso l'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari
al personale del lotto", ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.
  Lo  Stato  subentra  in  tutti i compiti istituzionali del predetto
ente   e  provvede  alla  corresponsione  degli  assegni  vitalizi  e
continuativi  di  cui  alla legge 6 agosto 1967, n. 699, al personale
del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e loro
superstiti   e   alla  corresponsione  delle  pensioni  spettanti  al
personale del lotto posto in quiescenza successivamente a tale data.