DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal: 17-5-1981
                               Art. 2.

  Al  fondo  di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i
dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze
appartenenti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1.
  Al  fondo di previdenza unificato e', altresi', iscritto di diritto
il  seguente  personale a condizione che presti servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto e non risulti iscritto ad
altri fondi di previdenza:
    1)  il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo
della guardia di finanza;
    2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3
della  legge  22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi
ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;
    3)  gli  impiegati  e  gli  operai assunti ai sensi della legge 9
marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti
del Corpo della guardia di finanza;
    4)  il  personale  operaio  per  i servizi meccanografici, di cui
all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397;
    5)  gli  impiegati  assunti  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
  Ai   fini   della  corresponsione  del  trattamento  previdenziale,
l'anzianita'   da   valutare   decorrera',  rispettivamente,  per  il
personale  di  cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dalla data di assunzione
in  servizio  presso  l'Amministrazione  finanziaria  e nei confronti
degli  impiegati  di cui al n. 5) dalla data di iscrizione nel quadro
speciale  ad  esaurimento  previsto  dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.