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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. 211

Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze.

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Testo in vigore dal:  17-5-1981

Art. 2


Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1.
Al fondo di previdenza unificato è, altresì, iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza:
1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della guardia di finanza;
2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;
3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;
4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397;
5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà, rispettivamente, per il personale di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dalla data di assunzione in servizio presso l'Amministrazione finanziaria e nei confronti degli impiegati di cui al n. 5) dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.