stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 208

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. (23G00216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/2024
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-2024

		
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto-legge 11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre  2022,  n.  204,  recante:  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  gennaio
          2023, n. 3: 
              "Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito). -  1.
          Il Ministero dell'istruzione  assume  la  denominazione  di
          Ministero dell'istruzione e del merito. 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 49: 
                  1)  al  comma  1,  le  parole:  «E'  istituito   il
          Ministero  dell'istruzione,  cui»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»; 
                  2)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          «(Attribuzioni)»; 
                b) all'articolo 50, comma 1: 
                  1)  le  parole:  «Ministero  dell'istruzione»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del
          merito»  e  le  parole  «Ministro   dell'istruzione»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e  del
          merito»; 
                  2)   le   parole:   «valutazione    dell'efficienza
          dell'erogazione  dei  servizi   medesimi   nel   territorio
          nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione  del
          merito e valutazione  dell'efficienza  nell'erogazione  dei
          servizi medesimi nel territorio nazionale»; 
                  3)  le  parole:  «supporto  alla  realizzazione  di
          esperienze  formative  finalizzate   all'incremento   delle
          opportunita' di lavoro e delle  capacita'  di  orientamento
          degli studenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «supporto
          alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla
          valorizzazione   del   merito   e   all'incremento    delle
          opportunita' di lavoro e delle  capacita'  di  orientamento
          degli studenti»; 
                c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque»
          e' sostituita dalla seguente: «ventotto»; 
                d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita
          dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»; 
                e)  all'articolo  51-ter,   comma   1,   le   parole:
          «congiuntamente  con  il  Ministero  dell'istruzione»  sono
          sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero
          dell'istruzione e del merito». 
              3. Le denominazioni  «Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito»  e  «Ministero  dell'istruzione   e   del   merito»
          sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
          denominazioni  «Ministro  dell'istruzione»   e   «Ministero
          dell'istruzione». 
              3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del
          Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  al   fine   di
          assicurare, in particolare, la funzionalita'  degli  uffici
          di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies,
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo
          periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  ai  sensi
          dell'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
          173,", al  terzo  periodo,  le  parole:  "del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  di  cui  al"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "dei  regolamenti  di  riorganizzazione  ai
          sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e  di  800.000
          euro annui a  decorrere  dall'anno  2022"  sono  sostituite
          dalle seguenti: ", di 800.000 euro per  l'anno  2022  e  di
          1,28 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023".
          3-ter.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
          3-bis, pari a 480.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione,  per
          l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di  cui
          all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107, e, per l'anno 2024, delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione e del merito." 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994,
          n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   commi
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli interni a ciascuna amministrazione. 
              Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la
          rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa
          agli   obiettivi   stabiliti   dalla    legge,    valutando
          comparativamente costi,  modi  e  tempi  dello  svolgimento
          dell'azione amministrativa. La Corte definisce  annualmente
          i programmi e i criteri di riferimento del controllo  sulla
          base   delle   priorita'   previamente   deliberate   dalle
          competenti Commissioni parlamentari a norma dei  rispettivi
          regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il
          coordinamento  del  sistema  di  finanza  pubblica,   delle
          relazioni redatte dagli organi, collegiali  o  monocratici,
          che  esercitano  funzioni  di  controllo  o  vigilanza   su
          amministrazioni, enti  pubblici,  autorita'  amministrative
          indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. 
              Puo'  richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia e deliberano  con  un  numero  minimo  di  quindici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e Bolzano. 
              L'adunanza plenaria delibera con un  numero  minimo  di
          ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita' di atti. 
              Del collegio viene chiamato a far parte in qualita'  di
          relatore il magistrato  che  deferisce  la  questione  alla
          sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49  ,50,  51,  75,
          comma 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
              «Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture  di
          primo livello, alternativamente: 
                a) i dipartimenti; 
                b) le direzioni generali. 
              2. Nei Ministeri in cui le strutture di  primo  livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'articolo 4.». 
              «Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione  organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              «Art. 5.  -  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per
          assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
          del ministero.  Ai  dipartimenti  sono  attribuiti  compiti
          finali concernenti grandi aree  di  materie  omogenee  e  i
          relativi  compiti  strumentali,  ivi  compresi  quelli   di
          indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui
          si   articolano   i   dipartimenti   stessi,   quelli    di
          organizzazione  e  quelli   di   gestione   delle   risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          dipartimento; 
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.». 
              «Art. 49. -  1.  Al  Ministero  dell'istruzione  e  del
          merito sono attribuite le funzioni e  i  compiti  spettanti
          allo Stato in ordine al sistema educativo di  istruzione  e
          formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003,
          n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40. 
              2.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   ivi
          compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nei
          limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
          ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva
          l'autonomia delle istituzioni scolastiche,  nel  quadro  di
          cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
              «Art. 50. - 1. Il Ministero, in particolare, svolge  le
          funzioni  di  spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali:   organizzazione    generale    dell'istruzione
          scolastica,  ordinamenti  e  programmi  scolastici,   stato
          giuridico  del  personale,  inclusa  la   definizione   dei
          percorsi di abilitazione e specializzazione  del  personale
          docente e  dei  relativi  titoli  di  accesso,  sentito  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca; definizione dei
          criteri e dei parametri  per  l'organizzazione  della  rete
          scolastica;  definizione  degli  obiettivi  formativi   nei
          diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione  degli
          indirizzi per  l'organizzazione  dei  servizi  del  sistema
          educativo di istruzione e di formazione nel  territorio  al
          fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su  tutto
          il  territorio   nazionale;   promozione   del   merito   e
          valutazione  dell'efficienza  nell'erogazione  dei  servizi
          medesimi nel territorio nazionale; definizione dei  criteri
          e parametri per l'attuazione  di  politiche  sociali  nella
          scuola; definizione di interventi  a  sostegno  delle  aree
          depresse per il riequilibrio  territoriale  della  qualita'
          del servizio scolastico ed  educativo;  attivita'  connesse
          alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia  scolastica,  in
          raccordo con le  competenze  delle  regioni  e  degli  enti
          locali; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale
          docente, educativo e del personale amministrativo,  tecnico
          e ausiliario della scuola; assetto complessivo e  indirizzi
          per la valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e
          formazione,  nonche'  del  sistema  di  istruzione  tecnica
          superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca,  funzioni  di  indirizzo   e   vigilanza
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI)   e
          dell'Istituto nazionale di  documentazione,  innovazione  e
          ricerca educativa (INDIRE), individuabile,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come  Agenzia
          nazionale  per  la  gestione  del  programma  europeo   per
          l'istruzione,  la  formazione,  la  gioventu'  e  lo  sport
          (Erasmus+) con riferimento alle misure  di  competenza  del
          Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando  che
          la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
          di amministrazione  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione   e   del   merito;
          promozione    dell'internazionalizzazione    del    sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione;   sistema   della
          formazione italiana nel mondo ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale stabilite dal decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 64; determinazione e  assegnazione  delle  risorse
          finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del
          personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca  e
          sperimentazione delle innovazioni funzionali alle  esigenze
          formative;  supporto  alla  realizzazione   di   esperienze
          formative finalizzate  alla  valorizzazione  del  merito  e
          all'incremento  delle  opportunita'  di  lavoro   e   delle
          capacita' di orientamento  degli  studenti;  valorizzazione
          della  filiera   formativa   professionalizzante,   inclusa
          l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento  dei  titoli
          di studio  e  delle  certificazioni  in  ambito  europeo  e
          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione
          comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e  supporto
          all'attivita'  delle  istituzioni   scolastiche   autonome;
          programmi operativi nazionali nel  settore  dell'istruzione
          finanziati  dall'Unione   europea;   istituzioni   di   cui
          all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112; altre competenze  assegnate  dalla  legge  13
          luglio 2015, n. 107, nonche'  dalla  vigente  legislazione,
          ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
          sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
          per bambini fino ai sei anni.». 
              «Art.  51.  -  1.  Il  Ministero  si  articola  in  due
          dipartimenti in  relazione  alle  aree  funzionali  di  cui
          all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e
          5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale  generale
          non puo' essere superiore a ventotto, ivi  inclusi  i  capi
          dei dipartimenti.». 
              «3.  Relativamente  alle  competenze  in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  4  bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi.» 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante:  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254. 
              -  La  legge  6  novembre  2012,   n.   190,   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta l'articolo 16-bis del decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 59, recante:  «Riordino,  adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n.  112
          - Suppl. ordinario n. 23: 
              «Art.    16-bis    (Scuola    di    alta     formazione
          dell'istruzione). - 1. E' istituita,  con  sede  legale  in
          Roma, la Scuola  di  alta  formazione  dell'istruzione,  di
          seguito denominata Scuola, posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministero dell'istruzione. La Scuola: 
                a) promuove e coordina la formazione in servizio  dei
          docenti  di  ruolo,  in  coerenza  e  continuita'  con   la
          formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto
          dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica  del
          docente, garantendo elevati standard di  qualita'  uniformi
          su tutto il territorio nazionale; 
                b) coordina e indirizza le  attivita'  formative  dei
          dirigenti   scolastici,   dei   direttori    dei    servizi
          amministrativi  generali,  del  personale   amministrativo,
          tecnico  e  ausiliario,  garantendo  elevati  standard   di
          qualita' uniformi su tutto il territorio nazionale; 
                c) assolve alle funzioni  correlate  alla  formazione
          continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter; 
                d)   sostiene   un'azione   di   costante   relazione
          cooperativa  e  di  coprogettazione  con   le   istituzioni
          scolastiche per  la  promozione  della  partecipazione  dei
          docenti alla formazione  e  alla  ricerca  educativa  nelle
          medesime istituzioni. 
              2. La Scuola si avvale, per lo  svolgimento  delle  sue
          attivita'   istituzionali,   dell'Istituto   nazionale   di
          documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)  e
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI),  e'
          dotata  di  autonomia  amministrativa  e  contabile  e   si
          raccorda, per le funzioni amministrative,  con  gli  uffici
          del  Ministero  dell'istruzione  competenti  in  materia  e
          stipula convenzioni con le universita', con le  istituzioni
          AFAM e  con  soggetti  pubblici  e  privati,  fornitori  di
          servizi certificati di formazione. 
              3. Sono organi della Scuola il Presidente, il  Comitato
          d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale. 
              4. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, ed  e'
          scelto tra professori universitari ordinari o tra  soggetti
          con competenze manageriali parimenti dotati di  particolare
          e  comprovata  qualificazione   professionale   nell'ambito
          dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in  carica
          quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. 
              Se dipendente  statale  o  docente  universitario,  per
          l'intera durata dell'incarico e' collocato nella  posizione
          di fuori ruolo. Il Presidente e' preposto alla  Scuola,  ne
          ha  la  rappresentanza  legale  e  presiede   il   Comitato
          d'indirizzo. E'  responsabile  dell'attivita'  didattica  e
          scientifica  della  Scuola  ed  elabora  le  strategie   di
          sviluppo dell'attivita'  di  formazione,  d'intesa  con  il
          direttore generale di cui al comma 6 e sentito il  Comitato
          d'indirizzo.    Il    Presidente,    se    dipendente    di
          amministrazioni   pubbliche,   conserva   il    trattamento
          economico  in   godimento   o,   se   non   dipendente   di
          amministrazioni pubbliche,  svolge  il  proprio  mandato  a
          titolo gratuito. 
              5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto  dal  Presidente
          della Scuola, si compone di cinque membri, tra  i  quali  i
          presidenti dell'INDIRE  e  dell'INVALSI  e  due  componenti
          nominati dal Ministro dell'istruzione tra  personalita'  di
          alta qualificazione professionale. Il Comitato  d'indirizzo
          rimane in carica tre anni e, tramite il direttore  generale
          di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone
          le convenzioni  e  svolge  le  attivita'  di  coordinamento
          istituzionale  della  Scuola.  Il   Comitato   d'indirizzo,
          all'atto dell'insediamento, approva  il  regolamento  della
          Scuola, nel quale sono disciplinate le  modalita'  del  suo
          funzionamento, nonche' quelle di funzionamento dello stesso
          Comitato   d'indirizzo   e   del    Comitato    scientifico
          internazionale.  Ai  componenti  del  Comitato  d'indirizzo
          spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio,
          vitto e alloggio. 
              6.  Presso  la  Scuola  e'  istituita   una   Direzione
          generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione e del merito, tra i  dirigenti  di
          prima  e  seconda  fascia  del  medesimo   Ministero,   con
          collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra  dirigenti
          di altre amministrazioni  o  tra  professionalita'  esterne
          all'amministrazione con qualificata esperienza  manageriale
          e resta in carica per tre anni. L'incarico  e'  rinnovabile
          una sola volta e,  se  conferito  a  dirigenti  di  seconda
          fascia,  concorre  alla  maturazione  del  periodo  di  cui
          all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. L'organizzazione  e  il  funzionamento  della
          Direzione generale sono definiti con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione e del merito. 
              7. Il Comitato  scientifico  internazionale,  istituito
          per adeguare lo  sviluppo  delle  attivita'  formative  del
          personale    scolastico    alle     migliori     esperienze
          internazionali  e  alle  esigenze   proprie   del   sistema
          nazionale di istruzione  e  formazione,  rimane  in  carica
          quattro anni ed e' composto da un massimo di sette  membri,
          nominati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  da
          adottare entro il 1° marzo  2023,  che  indica  altresi'  i
          criteri  per  la  nomina.  Ai   componenti   del   Comitato
          scientifico  internazionale   spettano   esclusivamente   i
          rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 
              8. La dotazione organica della Scuola e' definita nella
          tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
          In sede di prima  applicazione,  per  il  reclutamento  del
          personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei  limiti
          di  cui  all'allegato  A  e   delle   risorse   finanziarie
          assegnate,   procede   al   reclutamento   utilizzando   le
          graduatorie dei concorsi per funzionari  di  Area  III  del
          Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico  di
          dirigente di seconda fascia, la Scuola  procede  conferendo
          l'incarico, ai sensi dell'articolo  19,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  a  dirigenti
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero
          di organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,
          o in  aspettativa  non  retribuita,  o  comando  o  analogo
          provvedimento  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.   Nella
          Scuola  non  puo'  essere  impiegato  a  qualunque   titolo
          personale docente del comparto Scuola. 
              9.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2023. Alla relativa copertura  si  provvede,  per
          gli anni dal 2023 al 2026, mediante i  fondi  di  cui  alla
          Missione 4 - Componente 1 -  Riforma  2.2  del  PNRR  e,  a
          decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021,  n.  108,  recante:  «Governance  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129: 
              «Art. 8 (Coordinamento  della  fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.». 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto-legge  9  giugno
          2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto :2021, n.  113,  recante:  «Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136: 
              «Art.   6   (Piano    integrato    di    attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
              2. Il  Piano  ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                a) gli obiettivi  programmatici  e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                b) la strategia di gestione del capitale umano  e  di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                c)  compatibilmente  con   le   risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                d) gli strumenti e le fasi per  giungere  alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                e)  l'elenco  delle  procedure  da   semplificare   e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                f) le modalita' e le azioni finalizzate a  realizzare
          la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,  fisica  e
          digitale, da parte dei cittadini  ultrasessantacinquenni  e
          dei cittadini con disabilita'; 
                g) le modalita' e  le  azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
              3. Il Piano  definisce  le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
              4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma  1  del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
              5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu'  decreti  del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
              6. Entro il medesimo termine di cui  al  comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
              6-bis. In  sede  di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                a) articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150; 
                b) articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,
          n. 124; 
                c) articolo 6, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              7. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160. 
              7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
          enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   adeguano   i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
              7-ter. Nell'ambito della  sezione  del  Piano  relativa
          alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
          comma 1 indicano quali elementi necessari gli  obiettivi  e
          le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di  quelle  a
          tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle  risorse
          proprie e di quelle attribuite dallo  Stato  o  dall'Unione
          europea, nonche' le metodologie formative  da  adottare  in
          riferimento  ai  diversi  destinatari.  A   tal   fine   le
          amministrazioni di cui al comma 1  individuano  al  proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi. 
              8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo le amministrazioni interessate provvedono  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. Gli enti locali con  meno  di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 
              8-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
          di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del  Piano  e  le
          connesse iniziative  di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
          agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
          della performance, formazione e valorizzazione del capitale
          umano, nonche' di garantire  la  piena  applicazione  delle
          attivita' di  monitoraggio  sull'effettiva  utilita'  degli
          adempimenti richiesti dai  piani  non  inclusi  nel  Piano,
          anche con specifico riguardo all'impatto delle  riforme  in
          materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti la composizione  e  il
          funzionamento  dell'Osservatorio.  All'istituzione   e   al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa,
          o altri emolumenti comunque denominati.». 
              - Si riporta l'articolo 24, comma 5 del decreto-legge 6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  recante:  «Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  novembre
          2021, n. 265: 
              «Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). -  1.-4.
          (omissis) 
              5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli
          interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, fino al completamento dello stesso  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti  di
          organizzazione vigenti alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione di cui all'articolo 64,  comma  6-sexies,
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  possono
          essere  posti  alle  dipendenze  dell'apposita  unita'   di
          missione di livello  dirigenziale  generale  istituita  dal
          Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo  8,  comma
          1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  anche
          gli   uffici   dirigenziali   di   livello   non   generale
          dell'amministrazione centrale del Ministero gia'  esistenti
          e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e
          le  finalita'  del  Piano,  individuati  con  decreto   del
          Ministro dell'istruzione. 
              Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22
          aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74, recante: «Disposizioni urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: 
              "Art. 5  (Disposizioni  in  materia  di  personale  del
          Ministero dell'istruzione e del merito). - 1.  Al  fine  di
          rafforzare   la   funzione    ispettiva    del    Ministero
          dell'istruzione  e  del  merito,  al  testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 420: 
                  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: 
                    a)  i  dirigenti  scolastici  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali; 
                    b)  il  personale  docente  ed  educativo   delle
          istituzioni scolastiche  ed  educative  statali  che  abbia
          superato  il  periodo  di  prova  e  che   abbia   maturato
          un'anzianita' complessiva, nel profilo  di  appartenenza  o
          anche nei diversi profili indicati nel presente  comma,  di
          almeno dieci anni.»; 
                  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
                    «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i  soggetti
          di cui al comma 2 devono essere in possesso di  uno  tra  i
          seguenti titoli di studio: 
                    a) laurea magistrale; 
                    b) laurea specialistica; 
                    c)  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli
          ordinamenti didattici previgenti al  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3  novembre  1999,  n.  509,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  2  del  4  gennaio
          2000; 
                    d)  diploma   accademico   di   secondo   livello
          rilasciato   dalle   istituzioni    dell'alta    formazione
          artistica, musicale e coreutica; 
                    e)  diploma  accademico  di  vecchio  ordinamento
          congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»; 
                  3) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
                    «7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione  e
          del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
                    a) le modalita' di  svolgimento  del  concorso  e
          dell'eventuale  preselezione,  nonche'  le   modalita'   di
          pubblicazione  del  bando  e  dei  successivi   adempimenti
          informativi; 
                    b) le prove e i programmi concorsuali, nonche'  i
          titoli valutabili; 
                    c) le modalita' di  individuazione  e  di  nomina
          delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; 
                    d) la valutazione della eventuale preselezione; 
                    e) la valutazione delle prove e dei titoli; 
                    f)  la  quantificazione   e   le   modalita'   di
          versamento  da  parte  dei  candidati  di  un  diritto   di
          segreteria da riassegnare al  Ministero  dell'istruzione  e
          del merito; 
                    g) le modalita' attuative delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo e di cui agli articoli  421,  422,
          423 e 430. 
                    7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si
          intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette
          decimi o equivalente. Il decreto di cui  al  comma  7  puo'
          definire, altresi', una  eventuale  soglia  di  superamento
          della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al
          primo periodo,  nonche'  un  eventuale  numero  massimo  di
          candidati ammessi alle prove scritte.»; 
                b) all'articolo 421, il comma  1  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
                  «1.  Le  commissioni  dei  concorsi  a   posti   di
          dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate  con
          decreto del dirigente generale competente e  sono  composte
          da: 
                    a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti
          ai ruoli del Ministero dell'istruzione  e  del  merito  che
          ricoprano o  abbiano  ricoperto  un  incarico  di  funzioni
          dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di
          seconda fascia di universita'  statali  e  non  statali,  i
          magistrati  amministrativi,  i   magistrati   ordinari,   i
          magistrati  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato   e   i
          prefetti; 
                    b) due membri scelti fra i dirigenti non generali
          del comparto funzioni centrali appartenenti  ai  ruoli  del
          Ministero dell'istruzione e del merito; 
                    c);" 
              - Si riportano gli  articoli  1,  comma  5,  e  21  del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante:
          «Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica  per  l'anno  2025»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144: 
              "Art. 1 (Disposizioni  riguardanti  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale). -1.- 4-bis (omissis) 
              5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,
          n. 173,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          dicembre 2022, n. 204, in materia di  riorganizzazione  dei
          Ministeri,  le  parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre  2023».
          Resta, comunque, fermo il termine del 30  giugno  2023  per
          l'adozione  dei  regolamenti  di   riorganizzazione   delle
          strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41." 
              "Art. 21 (Rafforzamento della capacita'  amministrativa
          del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito).  -  1.  La
          vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione  e
          del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di
          livello  generale  e   di   otto   posizioni   dirigenziali
          amministrative di livello non  generale.  A  tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023  e  di
          euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. 
              Alla  conseguente  riorganizzazione  si  provvede   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo 13  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 5, del presente decreto. 
              2. Il Ministero dell'istruzione e del  merito,  per  le
          medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato,  nei
          limiti della vigente dotazione organica, a  reclutare,  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  un
          contingente pari a 40 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area  dei  funzionari  del  CCNL   Comparto   Funzioni
          Centrali  2019-2021  mediante  l'indizione   di   procedure
          concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento  di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A  tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023  e  di
          euro  1.783.937  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.   E'
          altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero,  per
          l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754,  di  cui  euro
          300.000  per   la   gestione   delle   predette   procedure
          concorsuali e di euro 167.754  per  le  maggiori  spese  di
          funzionamento   connesse    all'istituzione    dei    posti
          dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
          personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
          decorrere  dall'anno  2024,  per  le  medesime   spese   di
          funzionamento. 
              3. La consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del
          Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata,  in
          deroga ai limiti e ai  termini  finanziari  previsti  dalla
          legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
          di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di  9  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
              4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3,
          pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023,  a  euro  10.888.621
          per l'anno 2024 e  a  euro  12.388.621  annui  a  decorrere
          dall'anno  2025,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione  e
          del merito. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4-bis.    Le    istituzioni    scolastiche    impegnate
          nell'attuazione degli interventi relativi al  PNRR  possono
          attingere alle graduatorie di istituto per  lo  svolgimento
          di  attivita'  di  supporto   tecnico,   finalizzate   alla
          realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
          la  diretta  responsabilita'  in   qualita'   di   soggetti
          attuatori. Per le finalita' di  cui  al  primo  periodo  le
          istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti  delle
          risorse ripartite ai sensi del terzo periodo,  ad  attivare
          incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
          ausiliario a tempo determinato fino al  31  dicembre  2023.
          Per le finalita' di cui al presente comma, nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione e  del  merito  e'
          istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di  euro
          per l'anno 2023, da ripartire  tra  gli  uffici  scolastici
          regionali con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  50
          milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
              4-bis.1.  Al  fine  di   contrastare   la   dispersione
          scolastica  e  ridurre  i  divari  territoriali   e   negli
          apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
          e del secondo ciclo di istruzione  delle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia sono autorizzate ad attivare  incarichi  temporanei
          di personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo
          determinato fino al 31  dicembre  2023,  nel  limite  delle
          risorse di cui al presente comma. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma, il fondo istituito ai  sensi  del  comma
          4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
          da destinare prioritariamente alle istituzioni  scolastiche
          individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud"  sulla  base
          dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come
          risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI,  e  da
          ripartire tra gli uffici scolastici regionali  con  decreto
          del Ministro dell'istruzione e del merito.  Agli  oneri  di
          cui al secondo periodo, pari  a  12  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
          quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,   n.   61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,
          n.  100  e,  quanto  ad  euro  2.174.736,  del  Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli  interventi  perequativi,  di  cui  alla  legge  18
          dicembre 1997, n. 440. 
              4-ter.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del   merito
          promuove la progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione
          della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale  unico
          di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
          medesimo  e  dalle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali. La piattaforma e' costituita da  un'infrastruttura
          tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
          informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'  del
          predetto Ministero, al fine di  semplificare  l'accesso  ad
          essi  e  il  loro  utilizzo.  I  servizi   digitali   della
          piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e  delle
          prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82.   Il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e le  istituzioni  scolastiche
          ed educative  statali  utilizzano  i  dati  presenti  nella
          piattaforma  limitatamente  ai   trattamenti   strettamente
          connessi agli scopi di quest'ultima e per il  perseguimento
          delle rispettive finalita'  istituzionali.  L'accesso  alla
          piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al  comma
          2-quater dell'articolo 64  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82 del 2005. 
              4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali  a  sostegno
          del  diritto  allo  studio,   al   fine   di   semplificare
          l'erogazione delle prestazioni a favore  delle  famiglie  e
          degli studenti, di ottimizzare le attivita'  del  Ministero
          dell'istruzione  e   del   merito   e   delle   istituzioni
          scolastiche  ed  educative  statali  e  di  alimentare   la
          piattaforma  di  cui   al   comma   4-ter,   il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e'  autorizzato  ad  acquisire
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
          forma aggregata  e  privi  degli  elementi  identificativi,
          suddivisi  per   fasce,   relativi   all'indicatore   della
          situazione economica equivalente (ISEE) delle  famiglie  di
          cui fanno parte studenti  iscritti  presso  le  istituzioni
          suddette, al  fine  di  ripartire  le  risorse  tra  queste
          ultime, privilegiando quelle  con  un  maggiore  numero  di
          studenti appartenenti a famiglie bisognose.  Le  operazioni
          di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
          delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          nonche' del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Al  fine  di  poter  ricevere  i  dati  dell'ISEE,  il
          Ministero dell'istruzione e del  merito  e'  autorizzato  a
          trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          i  dati  necessari  a  individuare   gli   studenti   delle
          istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  adottando
          misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un
          livello  di  sicurezza  adeguato  al  rischio,   ai   sensi
          dell'articolo 32 del citato regolamento (UE)  2016/679.  Le
          istituzioni scolastiche ed educative statali,  in  qualita'
          di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di  cui
          al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
          controlli  sul  sistema  informativo   dell'ISEE   previsto
          dall'articolo 60, comma 3-bis,  lettera  f-quinquies),  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla  veridicita'
          delle  dichiarazioni   sostitutive   concernenti   i   dati
          dell'ISEE  delle  famiglie   che   abbiano   richiesto   il
          riconoscimento del contributo, ai  sensi  dell'articolo  71
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del  merito,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con
          i  quali  definisce  i  servizi  digitali  compresi   nella
          piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici
          e  i  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
          disponibilita'  e  di  interoperabilita',  i  limiti  e  le
          condizioni di accesso  volti  ad  assicurare  il  corretto,
          lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie  per
          i diritti e le  liberta'  degli  interessati,  i  tempi  di
          conservazione dei dati e le misure di sicurezza di  cui  al
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016. 
              4-sexies.  Le  attivita'  previste  dai  commi   4-ter,
          4-quater e 4-quinquies sono svolte con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              4-septies. All'articolo 1, comma 560,  della  legge  29
          dicembre  2022,  n.  197,   dopo   le   parole:   "Ministro
          dell'istruzione e del merito," sono inserite  le  seguenti:
          "previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,". 
              4-octies.  Le  disposizioni  dell'articolo  11,   comma
          4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,  n.  123,  si
          applicano  anche  negli  anni  2023  e  2024.  Agli   oneri
          derivanti dal presente  comma,  pari  a  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1
          della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
              4-novies. All'articolo 1, comma  125,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121  a  124"  sono
          inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la  formazione  del
          personale amministrativo, tecnico e ausiliario". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30  settembre   2020,   n.   166,   recante:   «Regolamento
          concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020, n.
          309.