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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal:  1-5-2024
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Art. 16-bis

(Scuola di alta formazione dell'istruzione)
1.
((È))
istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e si raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. La Scuola è composta dal Presidente, dal Comitato d'indirizzo e dal Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della segreteria tecnica sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 1° marzo 2023, che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.