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DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192

Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022. (23G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
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vigente al 15/05/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'  delega  al  Governo
per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo  16  il
quale conferisce al Governo la delega  ad  adottare,  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni
legislative  che  disciplinano  gli  istituti  della   rappresentanza
militare, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  nonche'  delle   disposizioni
contenute  nelle  leggi,  negli  atti  aventi  forza  di  legge,  nei
regolamenti e nei  decreti,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi ivi stabiliti; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera a), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio   della   delega,   l'abrogazione   delle    disposizioni
legislative e  regolamentari  che  disciplinano  gli  istituti  della
rappresentanza militare; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera b), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega,  la  novellazione  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al  fine  di  inserirvi  le
disposizioni della legge stessa; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera c), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega, l'adozione di modificazioni e  integrazioni
normative  necessarie  per  il   coordinamento   delle   disposizioni
contenute  nelle  leggi,  negli  atti  aventi  forza  di  legge,  nei
regolamenti e nei decreti con le norme della citata legge; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il  quale
prevede che gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,
corredati di relazione  tecnica,  sono  sottoposti  al  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione; 
  Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il  quale
prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 46; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2022,  n.  206,  recante
«Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  a  ordinamento
militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per
i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere  d)  ed  e),
della legge 28 aprile 2022, n. 46.» e, in particolare, l'articolo  1,
comma 2; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente  «Disposizioni
per la realizzazione di un programma di interventi per  l'adeguamento
alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della  guardia
di finanza» e, in particolare, l'articolo 8; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in  particolare,
l'articolo 9; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19; 
  Vista la legge 5 agosto 2022,  n.  119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i
profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  286,  comma  3-bis,  le  parole:  «sentito   il
Consiglio centrale della  rappresentanza  militare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sentite le associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
    b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni  del  Consiglio
centrale  di  rappresentanza  interessate»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»; 
    c) all'articolo 294, 
      1) al comma  1,  lettera  e),  le  parole:  «gli  organi  della
rappresentanza  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
      2)  al  comma  2,  le   parole:   «L'organo   nazionale   della
rappresentanza militare e' chiamato» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le associazioni professionali a  carattere  sindacale  tra  militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»; 
    d) all'articolo 296, comma 1: 
      1) le parole: «gli organi della rappresentanza  militare»  sono
sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
      2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza  -  Arma
dei Carabinieri e' chiamato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative del personale  dell'Arma  dei  carabinieri  ai  sensi
dell'articolo 1478 sono chiamate»; 
    e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «e' sentito il Consiglio
centrale di rappresentanza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono
sentite le  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478». 
  2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio  centrale
di rappresentanza  dei  militari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentite le associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478». 
  3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 875: 
      1) alla lettera d) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito
dal seguente: «;»; 
      2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) in distacco sindacale.»; 
    b) dopo l'articolo 904 e' inserito il seguente: 
      «Art. 904-bis  (Aspettativa  sindacale  non  retribuita). -  1.
L'aspettativa sindacale  e'  disposta,  a  domanda  dell'associazione
professionale  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciuta
rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura  di
cui all'articolo 1480, comma 6. 
      2. Il periodo in cui il militare e'  collocato  in  aspettativa
sindacale: 
        a) e' valido ai fini dell'anzianita' di  servizio,  salva  la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento  degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  presso
enti  o  reparti  e  di  imbarco,  ai  fini  della  valutazione   per
l'avanzamento al grado superiore; 
        b) non da' diritto ad  alcuna  retribuzione  ne'  maturazione
della licenza; 
        c) da' diritto alla contribuzione figurativa  da  accreditare
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge  23  aprile
1981, n. 155.» 
    c) dopo l'articolo 913 e' inserita la seguente sezione: 
      «Sezione III-bis - Distacco sindacale 
      Art. 913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il  distacco  sindacale
e' disposto, a domanda dell'associazione  professionale  a  carattere
sindacale  tra  militari  riconosciuta   rappresentativa   ai   sensi
dell'articolo 1478, secondo la procedura di  cui  all'articolo  1480,
comma 6. 
      2. Il periodo in cui  il  militare  e'  collocato  in  distacco
sindacale: 
        a) e' valido ai fini dell'anzianita' di  servizio,  salva  la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento  degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  presso
enti  o  reparti  e  di  imbarco,  ai  fini  della  valutazione   per
l'avanzamento al grado superiore; 
        b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel  momento
del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e
delle indennita' per il lavoro straordinario e  di  quelli  collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni; 
        c) non e' valido ai fini della maturazione della licenza.» 
    d) l'articolo 980 e' abrogato; 
    e) all'articolo 1470, al comma 1, le parole: «quelle previste per
il funzionamento degli organi di rappresentanza;  queste  ultime,  in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi  competenti.»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto  previsto  dall'articolo  1480-bis
per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai
militari.»; 
    f)  all'articolo  1475,  al  comma  2,  le  parole:  «militare  o
interforze.» sono sostituite dalle seguenti: «militari o  interforze,
secondo le disposizioni previste dal  capo  III  del  titolo  IX  del
presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con
decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n 400.»; 
    g) al titolo IX, la rubrica del  capo  III  e'  sostituita  dalla
seguente:  «Associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari»; 
    h) al titolo IX, capo III, prima dell'articolo 1476, e'  inserita
la seguente sezione: «Sezione I - Principi generali e competenze»; 
    i) l'articolo 1476 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1476 (Diritto di associazione professionale  a  carattere
sindacale  in  ambito  militare).   - 1.   Il   diritto   di   libera
organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della  Costituzione,
e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e  alle  Forze  di
polizia a ordinamento militare, con esclusione  del  personale  della
riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 
      2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento   militare   non   possono   aderire   ad    associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle  costituite  ai
sensi delle disposizioni del presente capo. 
      3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento  militare  possono  aderire  a  una   sola   associazione
professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM". 
      4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 
      5. Non possono aderire  alle  APCSM  coloro  che  ricoprono  le
cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e  44-bis,  il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di
truppa  di  cui  all'articolo  627,  comma  8,   limitatamente   agli
allievi.»; 
  l) dopo l'articolo 1476 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1476-bis (Principi generali). - 1. Le APCSM  operano  nel
rispetto dei principi di democrazia,  trasparenza,  partecipazione  e
nel  rispetto  dei  principi  di   coesione   interna,   neutralita',
efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze  di
polizia a ordinamento militare. 
      2.  Gli  statuti  delle  APCSM  sono  improntati  ai   seguenti
principi: 
        a)   democraticita'    dell'organizzazione    sindacale    ed
elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento  della
partecipazione femminile; 
        b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni  politiche  e
ai partiti e movimenti politici; 
        c) assenza di finalita' contrarie  ai  doveri  derivanti  dal
giuramento prestato dai militari; 
        d) trasparenza del sistema  di  finanziamento  e  assenza  di
scopo di lucro; 
        e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni
del presente capo. 
      3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela  degli  interessi
collettivi degli appartenenti alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di
polizia a ordinamento militare. 
      4. I comandanti o i  responsabili  di  unita'  garantiscono  il
rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo  l'esercizio
delle attivita' delle APCSM.  Tali  attivita'  non  possono  comunque
interferire con  lo  svolgimento  dei  compiti  operativi  o  con  la
direzione dei servizi. 
      Art. 1476-ter (Competenze). - 1.  Le  APCSM  curano  la  tutela
collettiva dei diritti e degli  interessi  dei  propri  rappresentati
nelle materie di cui al comma 2, garantendo  che  essi  assolvano  ai
compiti propri  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  militare  e  che  l'adesione   alle   associazioni   non
interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 
      2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti: 
        a)  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del   personale
militare, di cui agli articoli 4  e  5  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma  2,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
        b) l'assistenza fiscale e la  consulenza  relativamente  alle
prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei   propri
iscritti; 
        c) l'inserimento  nell'attivita'  lavorativa  di  coloro  che
cessano dal servizio militare; 
        d)  le  provvidenze  per  gli  infortuni  subiti  e  per   le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; 
        e) le pari opportunita'; 
        f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute
e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; 
        g)  gli  spazi  e  le  attivita'  culturali,   assistenziali,
ricreative e di promozione del benessere personale dei  rappresentati
e dei loro familiari. 
      3. Sono  comunque  escluse  dalla  competenza  delle  APCSM  le
materie  concernenti  l'ordinamento  militare,  l'addestramento,   le
operazioni,   il    settore    logistico-operativo,    il    rapporto
gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio. 
      4. In relazione alle materie  di  cui  al  comma  2,  le  APCSM
possono: 
        a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte
sull'applicazione delle  leggi  e  dei  regolamenti  e  segnalare  le
iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; 
        b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo  le  norme  dei
rispettivi regolamenti; 
        c) chiedere di essere  ricevute  dai  Ministri  competenti  e
dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare. 
      Art.  1476-quater  (Limitazioni). -  1.  Alle  APCSM  e'  fatto
divieto di: 
        a) assumere la rappresentanza di lavoratori non  appartenenti
alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; 
        b)  preannunciare  o  proclamare  lo   sciopero,   o   azioni
sostitutive dello stesso, o  parteciparvi,  anche  se  proclamato  da
organizzazioni sindacali estranee al personale militare; 
        c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi
di servizio o sollecitare o  invitare  gli  appartenenti  alle  Forze
armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; 
        d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o  piu'
categorie di personale, anche se facenti  parte  della  stessa  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In  ogni  caso,  la
rappresentanza di una singola categoria all'interno di  un'APCSM  non
deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; 
        e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche  o  dare
supporto, a qualsiasi titolo, a campagne  elettorali  afferenti  alla
vita politica del Paese; 
        f) stabilire la propria sede o il proprio  domicilio  sociale
presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del  Ministero
dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti; 
        g)  aderire  ad  associazioni  sindacali  diverse  da  quelle
costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi,
affiliarsi  o  avere   relazioni   di   carattere   organizzativo   o
convenzionale, anche per il tramite di altri enti od  organizzazioni,
con le medesime associazioni; 
        h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche  in
modo indiretto, categorie di personale, specialita',  corpi  o  altro
che non sia la Forza armata o  la  Forza  di  polizia  a  ordinamento
militare di appartenenza, ovvero organizzazioni  sindacali,  per  cui
sussiste il divieto di  adesione  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente capo, od organizzazioni politiche.»; 
    m) dopo l'articolo 1476-quater, come inserito  dalla  lettera  l)
del presente comma, e' inserita la seguente sezione:  «Sezione  II  -
Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»; 
    n) l'articolo 1477 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1477 (Costituzione). - 1. Ai  fini  dell'esercizio  delle
attivita' previste dallo statuto  e  della  raccolta  dei  contributi
sindacali  nelle  forme  previste   dall'articolo   1480-quater,   e'
istituito presso  il  Ministero  della  difesa  l'apposito  albo  per
l'iscrizione  delle  APCSM.  Analogo  albo  e'  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle  APCSM
riferite al personale del Corpo della guardia di finanza. 
      2.  Le  APCSM,  entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla   loro
costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della  difesa
o, per le associazioni tra appartenenti al  Corpo  della  guardia  di
finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i  quali,
accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente  capo,
entro i sessanta giorni successivi  ne  dispongono  l'iscrizione  nel
relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o piu'  Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e'  svolto
dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia
e delle  finanze.  Non  sono  consentiti,  nelle  more  del  predetto
procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei
contributi sindacali. 
      3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto  con
le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva  e
motivata comunicazione all'associazione, che puo'  presentare,  entro
quindici  giorni  e  per  iscritto,  formali  osservazioni.  Entro  i
successivi  trenta  giorni,  il  Ministero  adotta  il  provvedimento
finale. 
      4. Le APCSM comunicano entro quindici  giorni  ogni  successiva
modifica  statutaria  al  competente  Ministero,  che  ne  valuta  la
conformita' ai requisiti previsti secondo  le  modalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni  tre  anni,
la permanenza dei requisiti previsti. 
      5. In caso di successivo accertamento della  perdita  anche  di
uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni  di  legge,
il Ministero competente ne da' tempestiva  e  motivata  comunicazione
all'APCSM, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto,
le  proprie  osservazioni.  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  il
Ministero competente adotta il  provvedimento  finale,  informandone,
nel caso di un provvedimento di cancellazione  dall'albo  di  cui  al
comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. 
      6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al
comma 5 decade dalle prerogative  sindacali  e  non  puo'  esercitare
alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente  perdono  efficacia
le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi
sindacali ai sensi dell'articolo 1480-quater.»; 
    o) dopo l'articolo 1477 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  1477-bis  (Articolazioni  periferiche). -  1.  Le  APCSM
possono prevedere articolazioni periferiche. 
      2. Gli statuti definiscono,  entro  gli  ambiti  di  competenza
sindacale  di  cui  all'articolo  1476-ter,   le   competenze   delle
articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o
territoriali, nelle seguenti materie: 
        a) informazione e consultazione degli iscritti; 
        b) esercizio delle prerogative sindacali di cui  all'articolo
3 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  sulle  misure  di
tutela della salute e della  sicurezza  del  personale  militare  nei
luoghi di lavoro; 
        c) rispetto e applicazione  della  contrattazione  nazionale,
interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 
      3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative,  le
articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478  si  relazionano  con  le  articolazioni  di
ciascuna amministrazione  militare  competenti  a  livello  areale  e
comunque non  inferiore  al  livello  regionale,  con  riferimento  a
tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza  locale,
senza alcun ruolo negoziale. 
      Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1.  Le  cariche  direttive
delle APCSM sono elettive, rispettano  il  principio  di  parita'  di
genere, e possono essere  ricoperte  solo  da  militari  in  servizio
effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio  nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia a  ordinamento  militare  e  da
militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 
      2. Non sono eleggibili e  non  possono  comunque  ricoprire  le
cariche di cui al comma 1: 
        a) i militari che hanno riportato condanne  per  delitti  non
colposi o sanzioni disciplinari di stato; 
        b) i militari che si trovano in una delle condizioni  di  cui
all'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
        c)  i  militari  che  si  trovano  in  stato  di  sospensione
dall'impiego  o  di  aspettativa  non  sindacale,  salvi  i  casi  di
aspettativa per malattia  o  patologia  che  comunque  consentano  il
rientro in servizio incondizionato; 
        d) gli ufficiali che rivestono l'incarico  di  comandante  di
Corpo. 
      3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni  e  non
puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per  piu'  di
due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per  due  mandati
consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili
trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 
      4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale  per
piu' di cinque volte.»; 
    p) dopo l'articolo 1477-ter, come inserito dalla lettera  o)  del
presente comma, e' inserita  la  seguente  sezione:  «Sezione  III  -
Associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative a livello nazionale»; 
    q) l'articolo 1478 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1478  (Rappresentativita'). -  1.  Le  APCSM  per  essere
considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un
numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della  forza  effettiva
complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento
militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita'
delle associazioni medesime. 
      2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari  appartenenti  a
due o piu' Forze armate o Forze di polizia  a  ordinamento  militare,
per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve
raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento  della
forza effettiva della singola Forza  armata  o  Forza  di  polizia  a
ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma  1.
In mancanza del numero di iscritti di cui al primo  periodo,  l'APCSM
puo' essere considerata rappresentativa  a  livello  nazionale  delle
sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento  militare  per  le
quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 
      3. Ai fini  della  consistenza  associativa,  sono  conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale  non  inferiore
allo 0,5 per cento dello stipendio. 
      4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la  forza
effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di  polizia  a
ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi
dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 
      5. Le APCSM in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo sono riconosciute rappresentative a  livello  nazionale  con
decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  sentiti,  per
quanto  di  rispettiva  competenza,  i  Ministri   della   difesa   e
dell'economia e delle finanze.»; 
    r) l'articolo 1479 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1479  (Procedure  di  contrattazione). -  1.  Alle  APCSM
riconosciute  rappresentative  ai  sensi  dell'articolo   1478   sono
attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione  nazionale
di comparto. La procedura di contrattazione  si  applica  alle  Forze
armate e alle Forze di polizia a ordinamento  militare  negli  ambiti
riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale
militare  in  servizio  e  in  particolare  con  l'osservanza   delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e
all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»; 
    s) dopo l'articolo 1479 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1479-bis (Diritti e tutela  dei  militari  che  ricoprono
cariche elettive). - 1. I militari  che  ricoprono  cariche  elettive
nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478: 
        a) non sono perseguibili in via disciplinare per le  opinioni
espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle
loro funzioni, fatti salvi i limiti della  correttezza  formale  e  i
doveri derivanti dal giuramento prestato, dal  grado,  dal  senso  di
responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a
salvaguardia del prestigio istituzionale; 
        b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro
reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto  al  momento
dell'elezione,  se  non  previa  intesa  con   l'APCSM   alla   quale
appartengono, salvi  i  casi  di  incompatibilita'  ambientale  o  di
esigenza di trasferimento  dovuta  alla  necessita'  di  assolvere  i
previsti  obblighi  di  comando,  attribuzioni  specifiche,  servizio
presso enti o  reparti  e  imbarco  necessari  per  l'avanzamento  di
carriera e salvi i casi straordinari di necessita' e  urgenza,  anche
per dichiarazione dello stato di emergenza; 
        c)  non  possono  essere  impiegati  in   territorio   estero
singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza; 
        d) possono manifestare il loro pensiero in  ogni  sede  e  su
tutte le questioni  non  soggette  a  classifica  di  segretezza  che
riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo  e
nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire  con
enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche
estranei alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, e partecipare  a  convegni  e  assemblee  aventi  carattere
sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo; 
        e)  possono  inviare  comunicazioni  scritte   al   personale
militare sulle  materie  di  loro  competenza,  nonche'  visitare  le
strutture e i reparti militari presso i quali opera il  personale  da
essi rappresentato quando lo ritengono  opportuno,  concordandone  le
modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti. 
      Art. 1479-ter (Obblighi informativi). - 1.  Le  amministrazioni
militari del Ministero della difesa e del Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute  rappresentative  ai
sensi  dell'articolo  1478  il  contenuto  delle  circolari  e  delle
direttive  da  emanare   in   riferimento   alle   materie   indicate
nell'articolo 1476-ter, comma 2. 
      2. Le procedure di informazione  e  consultazione  delle  APCSM
riconosciute  rappresentative  ai  sensi  dell'articolo   1478   sono
disciplinate con il regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo
1475, comma 2.»; 
    t) dopo l'articolo 1479-ter, come inserito dalla lettera  s)  del
presente comma, e'  inserita  la  seguente  sezione:  «Sezione  IV  -
Attivita' sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci»; 
    u) l'articolo 1480 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   1480   (Svolgimento   dell'attivita'    di    carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle  APCSM  svolgono  l'attivita'
sindacale fuori dal servizio. 
      2.   Alle   APCSM   riconosciute   rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate  le  associazioni,
l'uso di un locale comune da adibire  a  ufficio  delle  associazioni
stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello  areale
e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le  modalita'  di
concessione dell'uso del  locale  comune  sono  disciplinate  con  il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 
      3. Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  sindacale,  ai
rappresentanti  sindacali  delle  APCSM  rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e  permessi  sindacali
retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali  non  retribuiti,
assegnati con le modalita'  di  cui  ai  commi  4  e  5,  sulla  base
dell'effettiva rappresentativita' del personale  calcolata  ai  sensi
dell'articolo 1478. 
      4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479,  nell'ambito
delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: 
        a) il contingente massimo  dei  distacchi  autorizzabili  per
ciascuna Forza armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare
nonche' il  numero  massimo  annuo  dei  permessi  retribuiti  per  i
rappresentanti delle associazioni rappresentative; 
        b) la misura dei permessi e delle aspettative  sindacali  non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 
      5. Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  e  dei  permessi
retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM  con  criterio
proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo  1478,  con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa  e  dell'economia  e
delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM. 
      6. Le richieste di distacco  o  di  aspettativa  sindacale  non
retribuita sono  presentate  dalle  APCSM  rappresentative  ai  sensi
dell'articolo 1478 alla Forza  armata  o  alla  Forza  di  polizia  a
ordinamento militare cui  appartiene  il  personale  interessato,  la
quale, accertati i requisiti oggettivi  previsti  dalle  disposizioni
del presente capo, provvede,  entro  il  termine  massimo  di  trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di
finanza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   i
conseguenti provvedimenti di stato. 
      7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle
aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata  o  alla
Forza di polizia a ordinamento militare  di  riferimento  nonche'  al
Ministero della difesa ovvero  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  per  i  provvedimenti  conseguenti.  Le
variazioni relative ai distacchi e  alle  aspettative  devono  essere
comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 
      8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi  in
forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 
      9. I  distacchi  e  le  aspettative  sindacali  non  retribuite
possono durare non piu' di tre  anni.  Nessun  militare  puo'  essere
posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita  piu'  di
cinque volte.  Tra  ciascun  distacco  o  aspettativa  sindacale  non
retribuita  deve  intercorrere  almeno  un   triennio   di   servizio
effettivo. 
      10. Le modalita' di impiego del militare che riprende  servizio
al termine di  ogni  periodo  di  distacco  sindacale  o  aspettativa
sindacale non retribuita sono  disciplinate  con  il  regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 
      11.  I  dirigenti  delle   APCSM   rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui
al presente articolo, devono darne comunicazione scritta  al  proprio
comandante,  individuato  nell'autorita'  deputata  alla  concessione
della licenza, almeno cinque giorni prima  o,  in  casi  eccezionali,
almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza.
Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo  che  non  ostino
prioritarie e improcrastinabili esigenze di  servizio  e  sempre  che
venga garantita la regolare funzionalita' del servizio. 
      12. E' vietata ogni forma di  cumulo  dei  permessi  sindacali,
giornalieri od orari. 
      13.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi  sindacali  deve
essere certificata entro  tre  giorni  all'autorita'  individuata  ai
sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e
utilizzato il permesso. 
      14. I permessi sindacali sono equiparati  al  servizio.  Tenuto
conto  della  specificita'  delle  funzioni  istituzionali  e   della
particolare organizzazione  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente  al  turno  di  servizio  giornaliero  e  non  possono
superare mensilmente,  per  ciascun  rappresentante  sindacale,  nove
turni giornalieri di servizio. 
      15. Per i  permessi  sindacali  retribuiti  e'  corrisposto  il
trattamento  economico  corrispondente  a  quello  di  servizio,  con
esclusione  delle  indennita'  e   dei   compensi   per   il   lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento  delle
prestazioni.»; 
    v) dopo l'articolo 1480 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1480-bis (Diritto di assemblea). - 1. Per l'esercizio del
diritto di associazione sindacale: 
        a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni: 
          1) anche  in  uniforme,  in  locali  messi  a  disposizione
dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; 
          2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 
        b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con  ordine
del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite  di  dieci
ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza
dal servizio, previa  comunicazione,  con  almeno  cinque  giorni  di
anticipo, ai comandanti delle unita' o  dei  reparti  interessati  da
parte  dell'associazione  professionale  a  carattere  sindacale  tra
militari richiedente. 
      2. Le modalita' di tempo e di luogo per  lo  svolgimento  delle
riunioni sono  concordate  con  i  comandanti  al  fine  di  renderle
compatibili con le esigenze di servizio. 
      Art.  1480-ter  (Informazione  e   pubblicita').    -   1.   Le
deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i  processi  verbali  e  i
comunicati delle APCSM, le dichiarazioni dei militari  che  ricoprono
cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono
resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 
      2. I dirigenti delle  APCSM  possono  avere  rapporti  con  gli
organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in  merito
alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale
di settore. 
      3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base
e delle accademie  militari  e'  inserita  la  materia  "elementi  di
diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare". 
      Art. 1480-quater (Finanziamento e trasparenza  dei  bilanci). -
1. Le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali
degli  iscritti,  corrisposti  nelle  forme  previste  dal   presente
articolo, e con le  attivita'  di  assistenza  fiscale  e  consulenza
relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita'  o
legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma,  fatta  eccezione
per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento  di
altra APCSM. 
      2. Per la corresponsione del contributo sindacale,  i  militari
rilasciano   delega,   esente   dall'imposta   di   bollo   e   dalla
registrazione, a favore dell'APCSM  alla  quale  aderiscono,  per  la
riscossione di una quota mensile  della  retribuzione,  nella  misura
stabilita dai competenti organi statutari. Resta  fermo  il  disposto
dell'articolo  70  del  testo  unico  delle  leggi   concernenti   il
sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
      3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese  successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e  si  intende
tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31
ottobre. La revoca della  delega  deve  essere  trasmessa,  in  forma
scritta, all'amministrazione e all'APCSM. 
      4. Le modalita' di versamento alle APCSM delle trattenute sulla
retribuzione,  operate  dall'amministrazione  in  base  alle  deleghe
rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa  per
le associazioni riferite al personale di una  o  piu'  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia  e
delle finanze per le associazioni riferite  al  personale  del  Corpo
della guardia di finanza. 
      5. Le APCSM predispongono annualmente il  bilancio  preventivo,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si
riferisce, e il rendiconto della gestione  precedente,  entro  il  30
aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere  approvati  dagli
associati e resi conoscibili al  pubblico,  non  oltre  dieci  giorni
dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.»; 
    z) dopo l'articolo 1480-quater, come inserito  dalla  lettera  v)
del presente comma, e' inserita la seguente  sezione:  «Sezione  V  -
Giurisdizione e tentativo di conciliazione»; 
    aa) l'articolo 1481 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   1481   (Giurisdizione). -   1.   Sono   devolute   alla
giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo  le  controversie
relative all'esercizio della liberta' sindacale del  personale  delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento  militare,  anche
quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM,
nonche'  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti   di
cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e  quelle
relative all'esercizio del diritto di assemblea di  cui  all'articolo
1480-bis. 
      2.  Alle  APCSM  e'  attribuita  legittimazione  attiva  quando
sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa
nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo. 
      3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma
1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  ai  sensi  dell'articolo
119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo. 
      4. Per le controversie nelle materie di  cui  al  comma  1,  la
parte ricorrente  e'  tenuta  al  versamento,  indipendentemente  dal
valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di  cui
all'articolo 13, comma 6-bis,  lettera  e),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2020, n. 115.»; 
    bb) l'articolo 1482 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1482  (Tentativo   di   conciliazione). -   1.   L'APCSM
legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 puo'  promuovere  un
previo tentativo di conciliazione presso la  commissione  individuata
ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte
antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato  dei  diritti  e
delle prerogative sindacali di cui  alle  disposizioni  del  presente
capo. 
      2.  La  notificazione   della   richiesta   di   tentativo   di
conciliazione interrompe la prescrizione e  sospende  il  decorso  di
ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del
ricorso  al  giudice  amministrativo,  fino  alla  conclusione  della
procedura  di  conciliazione  ovvero  alla  rinuncia  espressa   alla
procedura stessa presentata dall'associazione proponente. 
      3. Per promuovere  il  tentativo  di  conciliazione,  la  parte
ricorrente e'  tenuta  a  versare,  con  le  modalita'  definite  dal
regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari
a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui
all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per  le
procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di  cui  all'articolo
1482-bis, comma 1, lettera b). 
      4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da
chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare: 
        a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonche' il nome del
legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri
rappresentativi; 
        b) il luogo dove e' sorta la controversia; 
        c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa. 
      5. La richiesta di cui al comma 4 e' notificata, tramite  posta
elettronica certificata,  sottoscritta  digitalmente,  ai  sensi  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005,  n.  82,  oppure  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, alla commissione di conciliazione competente,  che  cura
l'invio di copia digitale  della  richiesta  all'articolazione  della
Forza  armata  o  della  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare
interessata. 
      6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di  polizia
a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso
la commissione di conciliazione, entro dieci giorni  dal  ricevimento
della copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e  le
eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci  giorni  successivi  a
tale deposito, la  commissione  fissa,  per  una  data  compresa  nei
successivi   trenta   giorni,   la    comparizione    dell'APCSM    e
dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il  tentativo
di  conciliazione.  Dinnanzi  alla  commissione,  per  l'APCSM   deve
presentarsi il legale rappresentante ovvero altro  militare  ad  essa
appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione
di soggetti non appartenenti all'APCSM. 
      7. Se il tentativo  di  conciliazione  ha  esito  positivo,  e'
redatto un processo verbale che  riporta  il  contenuto  dell'accordo
raggiunto. Il  processo  verbale,  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
presidente della commissione  di  conciliazione,  costituisce  titolo
esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo,  la  medesima  controversia
puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice  amministrativo
ai sensi dell'articolo 1481.»; 
    cc) dopo l'articolo 1482, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1482-bis (Commissioni di  conciliazione). -  1.  Ai  fini
dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui  all'articolo
1482, sono istituite: 
        a)  per  le  controversie  aventi   rilievo   nazionale,   la
commissione centrale  di  conciliazione  presso  il  Ministero  della
difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze  per
le controversie riferite al personale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
        b) per le controversie aventi rilievo locale,  almeno  cinque
commissioni periferiche di conciliazione presso unita'  organizzative
di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle  Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 
      2. Le commissioni di conciliazione: 
        a)  sono  presiedute,  con  funzione  di  garanzia,   da   un
presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o,  per  le
commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza,
del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti per materia, scelto tra gli  iscritti  in  un
elenco  appositamente  istituito  presso   i   citati   Ministeri   e
comprendente magistrati, avvocati iscritti  all'albo  speciale  degli
avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni  superiori
e professori universitari in materie giuridiche; 
        b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o
alla Forza di polizia a ordinamento  militare  di  riferimento  e  da
militari designati, nell'ambito  dei  propri  iscritti,  dalle  APCSM
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I  militari
appartenenti  alle  commissioni  di   conciliazione   svolgono   tale
attivita'  per  servizio  e  sono  individuati,  con   incarico   non
esclusivo, fra coloro che sono impiegati  nell'ambito  della  regione
amministrativa nella  quale  ha  sede  la  commissione  di  cui  sono
componenti. 
      3.  Le  modalita'  di  costituzione   e   funzionamento   delle
commissioni di conciliazione sono definite con  regolamento  adottato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
      4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione  e
al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    dd) all'articolo 2136, comma 1, 
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «sezioni  III  e  IV»  sono
sostituite dalle seguenti: 
        «sezioni III, III-bis e IV»; 
      2) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: 
        «ee-bis) il titolo IX - capo III;»; 
    ee)  all'articolo  2188-quinquies,  comma  5,  le   parole:   «il
Consiglio centrale di rappresentanza militare» sono sostituite  dalle
seguenti: «le associazioni professionali a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
    ff) all'articolo 2209-octies, comma 1, le  parole  «informato  il
Consiglio centrale della  rappresentanza  militare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «informate le associazioni professionali a  carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
    gg) all'articolo 2214-quater, i commi 21, 22 e 23 sono abrogati. 
  4. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al titolo II, capo II, sezione IV, la rubrica della parte  VII
e' sostituita dalla seguente: «Disciplina militare ed  esercizio  dei
diritti»; 
    b) l'articolo 2257 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   2257   (Durata   del   mandato   degli   organi   della
rappresentanza  militare). -  1.  I  delegati  della   rappresentanza
militare di cui all'articolo 2257-bis, il cui mandato  era  in  corso
alla data  del  27  maggio  2022,  restano  in  carica  e  proseguono
l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle  procedure
di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego
del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, se in corso, ai sensi del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all'articolo 19,  comma
2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. 
      2. Fino alla data di cui  al  comma  1,  continuano  ad  essere
svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo
2257-bis le funzioni attribuite  alle  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari dagli  articoli  286,  comma  3-bis,
287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma  1,  297,  comma  4,  546,
comma 5, 980, 2188-quinquies, comma  5,  2209-octies,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 66 del 2010 nonche' dall'articolo 8, commi 1 e
2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, dall'articolo  9,  comma  3,
del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo  3,  comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  dall'articolo  19,
comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall'articolo 9, comma
2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. 
      3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli  organi  della
rappresentanza militare e i delegati che  li  compongono  cessano  di
svolgere le relative funzioni.»; 
    c) dopo l'articolo 2257 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  2257-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
rappresentanza  militare). -  1.  Gli  organi  di  rappresentanza  di
militari, le cui competenze sono indicate dal presente  articolo,  si
distinguono: 
        a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze,
articolato in relazione alle esigenze, in commissioni  interforze  di
categoria   -   A)   ufficiali,    B)    marescialli/ispettori,    C)
sergenti/sovrintendenti  e  D)  graduati/militari  di  truppa,  fermo
restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in  sezioni  di
Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina  militare,
Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; 
        b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; 
        c) in un organo di base presso le  unita'  a  livello  minimo
compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
      2. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti  da  un
numero fisso di delegati di ciascuna  delle  seguenti  categorie:  A)
ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e  D)
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei
rappresentanti. L'organo di base  e'  costituito  dai  rappresentanti
delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza  di  ciascuna  Forza  armata  o  Corpo  e'
proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. 
      3. Per la elezione dei rappresentanti  nei  diversi  organi  di
base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.  All'elezione
dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti
eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto
diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei  rappresentanti  di  base
esprime non piu' di  due  terzi  dei  voti  rispetto  al  numero  dei
delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti  degli
organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. 
      4. Gli eletti, militari di carriera, durano in  carica  quattro
anni, sono rieleggibili due sole volte, e se cessano  anticipatamente
dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che
nelle  votazioni  effettuate,  di  primo  o  secondo  grado,  seguono
immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 
      5. In deroga al divieto di cui all'articolo 1470, comma 1, sono
previste riunioni per il funzionamento degli organi di rappresentanza
che, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
Normalmente l'organo centrale della  rappresentanza  si  riunisce  in
sessione congiunta di tutte  le  sezioni  costituite,  per  formulare
pareri  e  proposte  e  per  avanzare  richieste,  nell'ambito  delle
competenze attribuite.  Tale  sessione  si  aduna  almeno  una  volta
all'anno per formulare un  programma  di  lavoro  e  per  verificarne
l'attuazione.  Le  riunioni  delle  sezioni  costituite   all'interno
dell'organo  centrale  della  rappresentanza  sono   convocate   ogni
qualvolta i pareri e le proposte  da  formulare  e  le  richieste  da
avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i  Corpi
armati.  Le  riunioni  delle   commissioni   costituite   all'interno
dell'organo  centrale  della  rappresentanza  sono   convocate   ogni
qualvolta i pareri e le proposte  da  formulare  e  le  richieste  da
avanzare   riguardino   le   singole   categorie.   Gli   organi   di
rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa  della
stessa  o  a  richiesta   di   un   quinto   dei   loro   componenti,
compatibilmente con le esigenze di servizio. 
      6.  Le  competenze  dell'organo  centrale   di   rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di  richieste  su
tutte  le  materie  che  formano  oggetto  di  norme  legislative   o
regolamentari circa la condizione, il trattamento,  la  tutela  -  di
natura giuridica, economica, previdenziale,  sanitaria,  culturale  e
morale - dei  militari.  Se  i  pareri,  le  proposte,  le  richieste
riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti
i militari di  leva  eletti  negli  organi  intermedi.  Tali  pareri,
proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che  li
trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti  competenti  per
materia delle  due  Camere,  a  richiesta  delle  medesime.  L'organo
centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato,  a  sua
richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia  delle
due Camere, sulle  materie  di  competenza  e  secondo  le  procedure
previste   dai   regolamenti   parlamentari.   Gli    organi    della
rappresentanza militare,  intermedi  e  di  base,  concordano  con  i
comandi e gli organi dell'amministrazione militare,  le  forme  e  le
modalita' per trattare materie di competenza. In materia di contenuti
del rapporto di  impiego  del  personale  militare  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  vigenti
fino alla data di adozione del primo  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  1478,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 66 del 2010. 
      7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono  comunque
escluse le materie  concernenti  l'ordinamento,  l'addestramento,  le
operazioni,   il    settore    logistico-operativo,    il    rapporto
gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. 
      8. Gli organi rappresentativi  hanno  inoltre  la  funzione  di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai  seguenti
campi di interesse: 
        a) conservazione dei posti  di  lavoro  durante  il  servizio
militare, qualificazione  professionale,  inserimento  nell'attivita'
lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; 
        b) provvidenze per gli infortuni subiti e per  le  infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio; 
        c) integrazione del personale militare femminile; 
        d)  attivita'  assistenziali,  culturali,  ricreative  e   di
promozione sociale,  anche  a  favore  dei  familiari  del  personale
militare; 
        e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; 
        f) condizioni igienico-sanitarie; 
        g) alloggi. 
      9. Per i provvedimenti da  adottare  in  materia  di  attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche  a
favore  dei  familiari  del  personale  militare,   l'amministrazione
militare competente  puo'  avvalersi  dell'apporto  degli  organi  di
rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le
province, i comuni. 
      10. Sono vietati gli atti diretti  comunque  a  condizionare  o
limitare l'esercizio del mandato dei componenti  degli  organi  della
rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera
o di leva eletti negli  organi  di  rappresentanza,  se  pregiudicano
l'esercizio del mandato, devono essere  concordati  con  l'organo  di
rappresentanza  a  cui  il  militare,  del   quale   si   chiede   il
trasferimento, appartiene. 
      11.    Le    disposizioni    del    regolamento     concernenti
l'organizzazione e il  funzionamento  della  rappresentanza  militare
nonche' il collegamento  con  i  rappresentanti  dei  militari  delle
categorie in congedo  e  dei  pensionati  delegati  dalle  rispettive
associazioni,  sono  adottate  dall'organo  centrale  a   maggioranza
assoluta dei componenti. 
      Art.  2257-ter  (Disposizioni   transitorie   in   materia   di
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). -  1.
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che
alla data del 27 maggio 2022 avevano gia'  conseguito  l'assenso  del
Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro  quarto,
titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso  tale  termine,  il
Ministro  competente  effettua  sulle   predette   associazioni   gli
accertamenti previsti dall'articolo 1477. 
      2. Le quote  percentuali  di  iscritti  previste  dall'articolo
1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentativita'  a
livello nazionale, sono ridotte: 
        a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi  tre  anni,
decorrenti dal 27 maggio 2022; 
        b) di 1 punto percentuale, decorsi tre  anni  dal  27  maggio
2022 e per i successivi quattro anni.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  28
          aprile 2022, n. 46  (Norme  sull'esercizio  della  liberta'
          sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
          polizia a ordinamento militare, nonche' delega  al  Governo
          per il coordinamento normativo), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale, 12 maggio 2022, n. 110: 
              «Art.  16  (Delega  al  Governo  per  il  coordinamento
          normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi   per   il   coordinamento   normativo    delle
          disposizioni del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          195, dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, come  modificato  dall'articolo  5,  comma  5,
          della  presente  legge,  e  del   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari   che   disciplinano   gli   istituti   della
          rappresentanza militare; 
                b)  novellazione  del  codice  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di  inserirvi  le
          disposizioni della presente legge; 
                c) modificazioni e integrazioni normative  necessarie
          per il coordinamento  delle  disposizioni  contenute  nelle
          leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti  e
          nei decreti con le norme della presente legge; 
                d)  semplificazione  e  maggiore   efficienza   delle
          procedure  di  contrattazione  del  comparto  sicurezza   e
          difesa, attraverso la previsione di  un  primo  livello  di
          negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a  tutte
          le Forze  armate  e  le  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare, nonche' di  un  secondo  livello  attraverso  cui
          regolare gli  aspetti  piu'  caratteristici  delle  singole
          Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
          compresa la distribuzione della retribuzione  accessoria  e
          di produttivita'; 
                e) istituzione di un'area negoziale per il  personale
          dirigente delle Forze armate e delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento  militare,  nel  rispetto  del   principio   di
          equiordinazione con  le  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile.  L'istituzione  dell'area  negoziale  di   cui   al
          precedente  periodo  avviene  nel  rispetto   dei   vincoli
          previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
          2017,  n.  95,  e  nell'ambito  delle  risorse  previste  a
          legislazione vigente per la sua attuazione. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati  di  relazione  tecnica,  sono  sottoposti  al
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, che si esprimono  entro
          trenta giorni dalla trasmissione. 
              3. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, e' adottato il regolamento  di
          attuazione della presente legge. 
              4. Con decreto adottato dal Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione,  sentiti  i  Ministri   della   difesa   e
          dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
          competenze, e le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale tra militari, e' determinato, nel limite  massimo
          fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  il  contingente
          dei distacchi e dei permessi sindacali per  ciascuna  Forza
          armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare,  da
          ripartire tra le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale tra militari con  criterio  proporzionale,  sulla
          base   della   rappresentativita'   calcolata   ai    sensi
          dell'articolo 13. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              6. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.» 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,
          (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate) e' pubblicato nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143: 
              «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli
          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
          delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita
          un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in
          materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,
          di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
              1-bis.  Per  i  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze  armate,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          comma, sono istituite le relative aree negoziali,  limitate
          agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro  e
          ai trattamenti accessori, di cui al comma 2,  nel  rispetto
          del principio di sostanziale perequazione  dei  trattamenti
          dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di  polizia,
          ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
              2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il
          personale dirigente civile e militare sono: 
                a) il trattamento accessorio: 
                b)  le  misure  per  incentivare   l'efficienza   del
          servizio; 
                c) il congedo ordinario, il congedo  straordinario  o
          le licenze; 
                d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
          l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; 
                e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
                g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                h)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
                i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
          assistenza del personale. 
              3. L'accordo  sindacale  relativo  ai  dirigenti  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
          al comma  2  e'  stipulato  da  una  delegazione  di  parte
          pubblica,   composta   dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione in conformita'  alle  disposizioni
          vigenti per il pubblico impiego in materia di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
          riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto  del
          dato associativo e del dato elettorale, anche ai  fini  del
          riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
          e  di  permessi  per  motivi  sindacali;  le  modalita'  di
          espressione del  dato  elettorale,  le  relative  forme  di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito accordo,  recepito,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle
          Forze di polizia a ordinamento militare per le  materie  di
          cui al comma 2 e' stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera a), della legge 28 aprile 2022, n.  46,  e  da  una
          delegazione  sindacale,  composta  dai  rappresentanti   di
          livello dirigenziale  delle  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
          nazionale anche del  personale  dirigente  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento militare,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti,  per
          quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa  e
          dell'economia e delle finanze, secondo  i  criteri  di  cui
          all'articolo  13  della  legge  28  aprile  2022,  n.   46,
          riferendo  le  misure  percentuali  ivi  previste  al  solo
          personale  dirigente.  Le  associazioni   professionali   a
          carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
          sindacale di cui al presente comma  con  rappresentanti  di
          livello dirigenziale appartenenti alla Forza di  polizia  a
          ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo
          e' recepito con il decreto del Presidente della  Repubblica
          di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze  di
          polizia. 
              3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle
          Forze armate per le materie di cui al comma 2 e'  stipulato
          da una delegazione di parte  pubblica,  composta  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  a),  della  legge  28
          aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta
          dai   rappresentanti   di   livello   dirigenziale    delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari rappresentative  a  livello  nazionale  anche  del
          personale dirigente delle  Forze  armate,  individuate  con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
          sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di  cui
          all'articolo  13  della  legge  28  aprile  2022,  n.   46,
          riferendo  le  misure  percentuali  ivi  previste  al  solo
          personale  dirigente.  Le  associazioni   professionali   a
          carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
          sindacale di cui al presente comma  con  rappresentanti  di
          livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di  cui
          sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
          Presidente della Repubblica. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della
          giustizia e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  il
          Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
          di  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  3-bis  e   3-ter,
          attraverso l'applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle
          procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 195, con  esclusione  della  negoziazione  decentrata  e
          delle modalita' di  accertamento  della  rappresentativita'
          sindacale. 
              5.  All'attuazione  dei  commi  3,  3-bis  e  3-ter  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  civile,  ai
          sensi dell'articolo 24, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  nonche'  dell'articolo  1,
          comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  gli
          anni dal 2018 al 2023 non si applicano le  disposizioni  di
          cui al precedente periodo. 
              6. Fino all'adozione dei decreti del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, di cui ai commi  3-bis  e  3-ter,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione,
          della difesa e dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
          Ministri dell'interno e  della  giustizia,  possono  essere
          estese al personale dirigente delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e a quello delle forze  armate,  anche
          attraverso  eventuali  adattamenti   tenuto   conto   delle
          peculiarita'  funzionali,  le  disposizioni   adottate   in
          attuazione di quanto previsto  dal  comma  3,  al  fine  di
          assicurare  la  sostanziale  perequazione  dei  trattamenti
          economici  accessori  e  degli   istituti   normativi   dei
          dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare  e
          delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze  di
          polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del  presente
          comma si provvede nei limiti della quota parte  di  risorse
          destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
          personale dirigente delle Forze di  polizia  a  ordinamento
          militare e delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,
          comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
          a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  dell'articolo  20,
          comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si  applicano
          le disposizioni di cui al precedente periodo. 
              7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero  del  primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di  polizia
          ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e delle  Forze  armate  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni vigenti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206  (Disposizioni
          di adeguamento delle procedure  di  contrattazione  per  il
          personale delle Forze armate e delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento  militare,  nonche'  per  l'istituzione   delle
          relative  aree  negoziali  per  i   dirigenti,   ai   sensi
          dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28
          aprile 2022, n. 46) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
          gennaio 2023, n. 10: 
              «Art. 1 (Adeguamento delle procedure di  contrattazione
          per il personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare). - 1. (omissis). 
              2. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano a decorrere dalla  data  di  adozione  del  primo
          decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del
          2022.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della  legge  1°
          dicembre 1986, n. 831, (Disposizioni per  la  realizzazione
          di  un  programma  di  interventi  per  l'adeguamento  alle
          esigenze operative delle  infrastrutture  del  Corpo  della
          guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          dicembre 1986, n. 286: 
              «Art. 8. - 1. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, il  Ministro  delle
          finanze,  con  proprio  decreto,   emana   il   regolamento
          contenente disposizioni per la ripartizione tra  ufficiali,
          sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di  cui
          alla  lettera  b)  dell'articolo   7,   le   modalita'   di
          assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone  e
          degli altri oneri, i tempi di adeguamento  dei  canoni  per
          gli alloggi preesistenti, la formazione delle  graduatorie,
          con  particolare   riferimento   al   punteggio,   che   e'
          determinato in base alla composizione  ed  al  reddito  del
          nucleo familiare, nonche' ai benefici gia'  goduti  o  alle
          condizioni di disagio di arrivo in una  nuova  sede,  e  la
          composizione, d'intesa con gli organi della  rappresentanza
          militare, di commissioni per l'assegnazione  degli  alloggi
          stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve
          provvedervi  direttamente,  le   spese   per   le   piccole
          riparazioni di cui all'articolo  1609  del  codice  civile,
          nonche'  le  spese  per  il  consumo  di  acqua,   luce   e
          riscaldamento  dell'alloggio  ed  eventuali  altri  servizi
          necessari,  ivi  comprese,  in  rapporto  alla  consistenza
          millesimale  dell'alloggio,  le   spese   di   gestione   e
          funzionamento degli ascensori, di pulizia  delle  parti  in
          comune e della loro illuminazione. Il canone e'  trattenuto
          sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
          in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
          del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  finanze  -  Guardia   di
          finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per  le
          spese di manutenzione straordinaria  degli  alloggi  e  del
          restante 80 per cento per  la  realizzazione,  a  cura  del
          Ministero delle finanze -  Guardia  di  finanza,  di  altri
          alloggi per il personale del Corpo. 
              2. Il Consiglio centrale di  rappresentanza  -  Sezione
          guardia di finanza e' chiamato preventivamente ad esprimere
          il parere sul regolamento di cui al comma 1.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei  compiti
          della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4  della  legge
          31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario
          della Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71: 
              «Art. 9 (Modificazione e abrogazione di  norme).  -  1.
          Con regolamenti da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          rideterminate, in base  alle  norme  del  presente  decreto
          legislativo  e  tenuto   conto   delle   attribuzioni   del
          Comandante generale del Corpo della Guardia di  finanza  ai
          sensi della legge 23 aprile  1959,  n.  189,  e  successive
          modificazioni, le  modalita'  di  esecuzione  del  servizio
          nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di
          finanza. Per quanto attiene  agli  aspetti  concernenti  il
          concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
          e i  compiti  militari,  i  regolamenti  sono  adottati  di
          concerto, rispettivamente, con i  Ministri  dell'interno  e
          della difesa. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          dei citati regolamenti  sono  abrogati  i  regi  decreti  6
          novembre  1930,  n.  1643,  e  3  gennaio  1926,  n.   126,
          concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio  e
          il regolamento organico del Corpo. 
              2.  Al  fine  di  adeguare  la   struttura   logistica,
          amministrativa e  contabile  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
          disciplina, ai contenuti dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
          modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e  4,
          della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  il  Ministro  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  emana  apposito
          regolamento, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere  dall'entrata  in
          vigore del citato regolamento e' abrogato  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1986,   n.   189,
          concernente il regolamento di amministrazione del Corpo. 
              3. I regolamenti di cui ai commi 1 e  2  sono  adottati
          sentito l'Organo centrale di rappresentanza del  personale,
          secondo le leggi e i regolamenti vigenti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   della   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101: 
              «Art. 3 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  legislativo  si  applica  a  tutti  i  settori  di
          attivita', privati e pubblici, e a tutte  le  tipologie  di
          rischio. 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3-bis. - 13-ter. Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e  di  controversie  di  lavoro),  pubblicata  nel
          Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  9  novembre
          2010, n. 262: 
              «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1. Ai  fini  della  definizione  degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  della  legge  5
          agosto 2022, n. 119, (Disposizioni di revisione del modello
          di Forze armate interamente professionali, di  proroga  del
          termine per  la  riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare,  nonche'
          in  materia  di  avanzamento  degli  ufficiali.  Delega  al
          Governo  per  la   revisione   dello   strumento   militare
          nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  13  agosto
          2022, n. 189: 
              «Art. 9 (Delega  legislativa  per  la  revisione  dello
          strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per  la  revisione  dello  strumento  militare   nazionale,
          disciplinato dal codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) ridefinizione, secondo criteri  di  valorizzazione
          delle professionalita' dei reparti operativi e  sulla  base
          della  rivalutazione  delle  esigenze  di   impiego   nelle
          operazioni nazionali e internazionali,  della  ripartizione
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare, da conseguire  gradualmente  entro  l'anno  2033,
          nell'ambito delle dotazioni organiche  complessive  fissate
          dall'articolo 798, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo n. 66 del 2010; 
                b)  revisione,  secondo  criteri  di   efficienza   e
          organicita', degli  strumenti  finalizzati  al  progressivo
          raggiungimento, entro il 2033,  delle  dotazioni  organiche
          complessive del personale militare dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
          di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui  all'articolo
          798, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo  n.
          66 del 2010; 
                c)  previsione  di   un   incremento   organico,   da
          realizzare  compatibilmente  con   il   conseguimento   dei
          risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d),  della
          legge 31 dicembre 2012, n.  244,  non  superiore  a  10.000
          unita', di volontari in ferma prefissata  iniziale  nonche'
          di personale militare dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare, escluso il Corpo delle capitanerie  di  porto,  e
          dell'Aeronautica  militare  ad  alta  specializzazione,  in
          particolare medici, personale delle professioni  sanitarie,
          tecnici di laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei
          trasporti e dei materiali,  informatici  e  commissari,  in
          servizio permanente,  per  corrispondere  alle  accresciute
          esigenze  in  circostanze  di  pubblica  calamita'   e   in
          situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
          la necessaria disciplina di adeguamento; 
                d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato,
          non superiore a  10.000  unita'  di  personale  volontario,
          ripartito in nuclei operativi di  livello  regionale  posti
          alle dipendenze delle autorita'  militari  individuate  con
          decreto del Ministro della  difesa,  impiegabile  nei  casi
          previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di  cui  al
          decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo  24  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ovvero   in   forma
          complementare e in attivita' in campo logistico nonche'  di
          cooperazione civile-militare, disciplinandone la  struttura
          organizzativa, le modalita' di  funzionamento,  nonche'  lo
          stato giuridico militare e le  modalita'  di  reclutamento,
          addestramento,  collocamento  in  congedo  e  richiamo   in
          servizio del relativo personale; 
                e) previsione della possibilita', per i volontari  in
          ferma  prefissata,  di  partecipare  ai  concorsi  per   il
          reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
          armate ovvero introduzione o incremento  delle  riserve  di
          posti a loro favore nei medesimi concorsi; 
                f)  previsione  di  iniziative,   nell'ambito   delle
          risorse  umane  e  strumentali  assegnate  a   legislazione
          vigente, per ridefinire  la  formazione  dei  volontari  in
          ferma prefissata  triennale,  associando  all'addestramento
          militare di base e specialistico, compreso quello  relativo
          a  operazioni  cibernetiche,  attivita'  di  studio  e   di
          qualificazione  professionale  volte  all'acquisizione   di
          competenze polifunzionali utilizzabili  anche  nel  mercato
          del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione  dell'offerta
          formativa del catalogo dei corsi della Difesa; 
                g)  revisione   della   struttura   organizzativa   e
          ordinativa del Servizio sanitario militare secondo  criteri
          interforze e di specializzazione, prevedendo: 
                  1) l'adeguamento delle strutture  e  delle  risorse
          strumentali  anche  per  l'utilizzazione  a  supporto   del
          Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita'; 
                  2) la possibilita', per  i  medici  militari  e  il
          personale  militare   delle   professioni   sanitarie,   di
          esercitare  l'attivita'  libero-professionale  intramuraria
          sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero  della
          difesa,   il   Ministero   della   salute,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e le regioni; 
                h) istituzione di fascicoli  sanitari  relativi  agli
          accertamenti  sanitari  effettuati   nell'ambito   di   una
          procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
          che ad essi sia riconosciuta  validita'  in  riferimento  a
          ulteriori procedure concorsuali della  stessa  o  di  altra
          Forza armata,  per  un  arco  temporale  prestabilito,  nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali e  senza  alcuna  esplicita  richiesta  da  parte
          dell'interessato. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze nonche',  per  i  profili  di
          rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
          Ministro dell'istruzione e con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  del  parere
          del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio  centrale  di
          rappresentanza militare per le materie di  sua  competenza.
          Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di  relazione
          tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei
          medesimi  ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da   essi
          derivanti e dei corrispondenti  mezzi  di  copertura,  sono
          trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, le quali si pronunciano entro  sessanta
          giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine,
          i decreti possono essere adottati  anche  in  mancanza  del
          parere.  Se  il  termine  per  l'espressione   del   parere
          parlamentare scade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza   del   termine   previsto   dal   comma    1    o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          novanta giorni. 
              3. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi di cui al presente articolo. 
              4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  adottati  ai  sensi  del   presente   articolo
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al  loro  interno,  essi  sono  emanati  solo
          successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse finanziarie. 
              5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
          dei decreti legislativi  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo   sono   effettuati   apportando   le   necessarie
          modificazioni al codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. 
              6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  le  modificazioni  occorrenti  per  l'adeguamento   ai
          decreti  legislativi  adottati  ai   sensi   del   presente
          articolo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  286  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  286  (Determinazione  dei  canoni).  -   1.   Il
          regolamento fissa  i  criteri  per  la  determinazione  dei
          canoni di concessione, sulla  base  delle  disposizioni  di
          legge  vigenti  in  materia  di  determinazione   dell'equo
          canone; su  tali  criteri  e'  acquisito  il  concerto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   del
          Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi  in
          cui disposizioni, anche regolamentari, fissano  criteri  di
          aggiornamento dei canoni degli  alloggi  della  Difesa,  il
          canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per
          cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di
          statistica dell'ammontare dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie degli operai e impiegati,  verificatasi  nell'anno
          precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  o  degli
          organi corrispondenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente
          comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere  dall'anno
          2014, si provvede mediante  utilizzo  di  quota  parte  dei
          risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle  norme
          di riorganizzazione contenute  nel  titolo  III  del  libro
          primo. (309) 
              2. Ferma restando la gratuita' degli alloggi di cui  al
          comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e  l'esclusione  di
          quelli  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo
          articolo, il cui canone e' determinato dal  Ministro  della
          difesa con il  regolamento,  alla  concessione  di  alloggi
          costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica
          un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se piu'
          favorevole all'utente, un canone pari  a  quello  derivante
          dall'applicazione della normativa  vigente  in  materia  di
          equo canone. 
              3. Agli  utenti  non  aventi  titolo  alla  concessione
          dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo  di
          rilascio, e' applicato, anche se in regime di  proroga,  un
          canone pari a quello risultante dalla  normativa  sull'equo
          canone maggiorato del venti per cento per un reddito  annuo
          lordo  complessivo  del  nucleo  familiare  fino   a   euro
          30.987,00 e del cinquanta per cento per  un  reddito  lordo
          annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo.
          L'amministrazione della difesa  ha  facolta'  di  concedere
          proroghe temporanee secondo le modalita'  definite  con  il
          regolamento. 
              3-bis. Con decreto del Ministro della difesa,  adottato
          d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentite le associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative ai sensi dell'articolo  1478,  si  provvede
          alla  rideterminazione  del  canone   di   occupazione,   a
          decorrere  dalla  data  di   notifica   del   provvedimento
          amministrativo  di  rideterminazione  del  canone   stesso,
          dovuto dagli utenti non aventi titolo alla  concessione  di
          alloggi di  servizio  del  Ministero  della  difesa,  fermo
          restando per l'occupante l'obbligo  di  rilascio  entro  il
          termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi
          di mercato, ovvero, in mancanza di essi,  delle  quotazioni
          rese disponibili dall'Agenzia del territorio,  del  reddito
          dell'occupante  e   della   durata   dell'occupazione.   Le
          maggiorazioni del canone derivanti  dalla  rideterminazione
          prevista  dal  presente  comma  affluiscono   ad   apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  287  del  decreto
          legislativo 15 marzo, 2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 287 (Modalita' di riscossione del  canone  e  sua
          destinazione).  -  1.  Il  canone   e'   trattenuto   sulle
          competenze  mensili  del  concessionario   e   versato   in
          tesoreria con imputazione  al  bilancio  di  entrata  dello
          Stato. 
              2. Il cinquanta  per  cento  dell'importo  relativo  e'
          riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero  della
          difesa;  la  quota  parte  delle  risorse  complessivamente
          derivanti all'amministrazione della  difesa  ai  sensi  del
          presente articolo e' destinata, nella  misura  dell'85  per
          cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella
          misura del 15 per cento, al fondo-casa. 
              3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le
          norme per la gestione e utilizzo del fondo-casa, sentito il
          parere  delle  associazioni   professionali   a   carattere
          sindacale   tra   militari   rappresentative    ai    sensi
          dell'articolo 1478 interessate.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  294,  del  decreto
          legislativo 15 marzo, 2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 294 (Norme di attuazione). -  1.  Il  regolamento
          detta: 
                a) le norme per la classificazione e la  ripartizione
          tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; 
                b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi;
          il calcolo del canone e degli altri oneri; 
                c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli  alloggi
          preesistenti; 
                d) la formazione delle  graduatorie  con  particolare
          riferimento al punteggio che e' determinato  in  base  alla
          composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche'  ai
          benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo
          in una nuova sede; 
                e) la  composizione,  d'intesa  con  le  associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni
          per l'assegnazione degli alloggi stessi. 
              2. Le associazioni professionali a carattere  sindacale
          tra militari rappresentative ai  sensi  dell'articolo  1478
          sono chiamate preventivamente a esprimere il  parere  sulle
          norme  regolamentari  emanate   ai   sensi   del   presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 296, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 296 (Criteri di assegnazione degli alloggi  e  di
          determinazione del canone). - 1. Il Ministro  della  difesa
          di concerto con quello dell'interno, con  proprio  decreto,
          emana  le  norme  regolamentari  per  la  ripartizione  tra
          ufficiali, sottufficiali,  appuntati  e  carabinieri  degli
          alloggi di  cui  alla  lettera  b)  dell'articolo  295,  le
          modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il  calcolo
          del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento  dei
          canoni per gli alloggi preesistenti,  la  formazione  delle
          graduatorie, con particolare riferimento al punteggio,  che
          e' determinato in base alla composizione e al  reddito  del
          nucleo familiare, nonche' ai benefici gia'  goduti  o  alle
          condizioni di disagio di arrivo in una  nuova  sede,  e  la
          composizione, d'intesa con le associazioni professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative  ai  sensi
          dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli
          alloggi stessi. Sono comunque a carico del  concessionario,
          che vi provvede  direttamente,  le  spese  per  le  piccole
          riparazioni di cui all'articolo  1609  del  codice  civile,
          nonche'  le  spese  per  il  consumo  di  acqua,   luce   e
          riscaldamento  dell'alloggio  ed  eventuali  altri  servizi
          necessari,  ivi  comprese,  in  rapporto  alla  consistenza
          millesimale  dell'alloggio,  le   spese   di   gestione   e
          funzionamento degli ascensori, di pulizia  delle  parti  in
          comune  e  della  loro   illuminazione.   Le   associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri  ai
          sensi dell'articolo 1478 sono  chiamate  preventivamente  a
          esprimere il parere sulle norme  regolamentari  emanate  ai
          sensi del  presente  articolo,  da  comunicare  al  Comando
          generale dell'Arma dei  carabinieri  entro  il  termine  di
          quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale  il
          parere si intende acquisito.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 297, comma  4,  del
          decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 297 (Programma pluriennale  per  gli  alloggi  di
          servizio  costituenti  infrastrutture  militari   e   opere
          destinate alla difesa nazionale). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Le norme di  attuazione  per  la  realizzazione  del
          programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono
          dettate dal regolamento. Sullo schema di  tali  norme  sono
          sentite le associazioni professionali a carattere sindacale
          tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478  e
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 546, comma  5,  del
          decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 546 (Servizio  di  vettovagliamento  delle  Forze
          armate). - 1.- 4. Omissis. 
              5. Il regolamento, in tale parte adottato  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  su
          proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata  e  del
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della  Guardia   di   finanza   sentite   le   associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative ai sensi dell'articolo  1478,  detta  norme
          interforze per disciplinare la struttura,  l'organizzazione
          e il funzionamento delle mense di servizio.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  875  del  decreto
          legislativo 15 marzo, 2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 875 (Posizione di stato in servizio  permanente).
          - 1. I militari in servizio permanente si  trovano  in  una
          delle seguenti posizioni: 
                a) servizio permanente effettivo; 
                b) servizio permanente a disposizione,  limitatamente
          agli ufficiali; 
                c) sospesi dall'impiego; 
                d) in aspettativa; 
              d-bis) in distacco sindacale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1470, comma 1,  del
          decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1470 (Liberta' di riunione). -  1.  Sono  vietate
          riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari  o
          comunque  destinati  al  servizio,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  1480-bis  per  l'esercizio  del  diritto  di
          associazione sindacale riconosciuto ai militari. 
              2. (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1475, comma 2,  del
          decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio  del  diritto  di
          associazione e divieto di sciopero). - 1.  La  costituzione
          di associazioni o circoli fra militari  e'  subordinata  al
          preventivo assenso del Ministro della difesa. 
              2. In deroga al comma 1, i militari possono  costituire
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   per
          singola Forza armata  o  Forza  di  polizia  a  ordinamento
          militare o interforze, secondo le disposizioni previste dal
          capo III del titolo IX del presente libro, e  dal  relativo
          regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n 400. 
              3. - 4. (omissis)». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2136, comma 1, del
          decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
          Guardia di finanza). - 1. Si  applicano  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,  le
          seguenti   disposizioni   del   libro   IV    del    codice
          dell'ordinamento militare: 
                a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806; 
                b) sezioni III, III-bis e IV del capo I del titolo  V
          e  la  sezione  I  del  capo  III  del  Titolo  V,  eccetto
          l'articolo 899; 
                c) l'articolo 622; 
                d) - dd) (omissis); 
                ee) il titolo VIII; 
                ee-bis) il titolo IX - Capo III; 
                ff) l'articolo 1493; 
                ff-bis) l'articolo 1780; 
              2.-3. (omissis)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2188-quinquies,
          comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.    2188-quinquies    (Disposizioni    transitorie
          attuative  dei  programmi  di  revisione  dello   strumento
          militare nazionale). - 1. - 4. (omissis). 
              5. Con  cadenza  annuale,  presso  il  Ministero  della
          difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza,
          con le associazioni professionali a carattere sindacale tra
          militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478  e  le
          organizzazioni sindacali  rappresentative  sullo  stato  di
          attuazione  del  programma  di  revisione  dello  strumento
          militare nazionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2209-octies  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  2209-octies  (Disposizioni  transitorie  per  la
          destinazione di quota parte dei  risparmi  derivanti  dalla
          progressiva riduzione  del  personale  militare).  -  1.  A
          decorrere  dall'anno  2017,  quota   parte   dei   risparmi
          derivanti  dalla  progressiva   riduzione   del   personale
          militare, accertati secondo quanto  previsto  dall'articolo
          4, comma 1, lettera d), della legge 31  dicembre  2012,  n.
          244, e' destinata ad alimentare il fondo  per  l'efficienza
          dei servizi  istituzionali  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura  non
          inferiore al 4 per cento e non superiore al 10  per  cento,
          informate  le  associazioni   professionali   a   carattere
          sindacale   tra   militari   rappresentative    ai    sensi
          dell'articolo 1478.».