stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023, n. 164

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa. (23G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2023
nascondi
vigente al 14/05/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-12-2023
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 13,  laddove  e'  previsto
che al  fine  di  semplificare  e  accelerare  le  procedure  per  la
riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al  30  ottobre  2023,  i
relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente,  di  concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive  modificazioni  e,  in
particolare, gli articoli 20, 21 e 22; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare,  l'articolo
17, comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconvertibilita' e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n.  7  e  8,  recanti,
rispettivamente: «Disposizioni  in  materia  di  revisione  in  senso
riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31
dicembre 2012, n.  244»  e  «Disposizioni  in  materia  di  personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure  per  la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli  articoli
2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma  1,  lettera
e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  aprile  2016,  n.  91,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  ai  decreti  legislativi  28
gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,  in  particolare,
l'articolo 238-bis, che al comma 6 prevede  l'incremento  di  quattro
unita' di personale, di cui due professori ordinari e due  professori
associati, connesso alla riconfigurazione del Centro alti  studi  per
la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di
alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa
e della sicurezza; 
  Vista la legge 5 agosto 2022,  n.  119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura,  di  sport  di  lavoro  e  per  l'organizzazione  del
Giubileo della Chiesa cattolica per  l'anno  2025»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in  particolare,
gli  articoli  4,  4-bis  e  4-ter,   concernenti,   rispettivamente,
disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa e  di
percorsi formativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90  e,  successive  modificazioni,  recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e,  in
particolare, le disposizioni ivi recate al Libri: Primo,  Titolo  II,
Capi IV, V, VI e VII e Quinto, Titolo I, Capo I, relative ai  diversi
profili connessi all'organizzazione del Ministero della difesa; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013,
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  26  marzo  2013,  n.  72  -  Serie   generale -
concernente la struttura del Segretariato generale,  delle  Direzioni
generali e degli Uffici  centrali  del  Ministero  della  difesa,  in
attuazione dell'articolo 113, comma  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo
2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, il quale, al Quadro 1
- Ministero della difesa - ha  rideterminato  la  dotazione  organica
complessiva  del  personale   civile   del   Dicastero   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Difesa  24  settembre  2020,
concernente  l'individuazione  dei  posti  di  funzione  dirigenziale
civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative
fasce retributive,  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  20
novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106; 
  Vista la nota n. M_D A3DFB29 REG2023 0045593 in  data  8  settembre
2023,  con  cui  il  Ministero  della  difesa,  sulla   proposta   di
riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali
rappresentative  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 giugno 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 759/2023, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio
2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni in materia di organizzazione 
                     del Ministero della difesa 
 
  1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della
difesa con  le  rimodulazioni  organizzative  e  degli  organici  del
personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale,  e
non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri  22  gennaio  2013,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche'  dall'articolo  7,  commi  2,  lettera  a),  3   e   4,   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 81 e' abrogato; 
    b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV,  dopo  l'articolo  88,  e'
inserito il seguente Capo: 
 
                            «Capo IV-bis 
       Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa 
 
   Art.  88-bis  (Ripartizione  delle  funzioni  e  dei  compiti  del
Ministero della difesa).  -  1.  L'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma  2,
del codice, sono cosi' ripartirti: 
    a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza  dello  Stato,  del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime  e  aree,
pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con
i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche  multinazionali  per  interventi   a   supporto   della   pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia di  difesa  e  sicurezza  militare  o  le  cui  deliberazioni
comportino  effetti  sulla  difesa  nazionale  e   attuazione   delle
decisioni da questi adottate;  rapporti  con  le  autorita'  militari
degli altri Stati;  informativa  al  Parlamento  sull'evoluzione  del
quadro  strategico  e  degli  impegni   operativi;   classificazione,
organizzazione  e  funzionamento  degli  enti  dell'area   operativa;
sanita' militare interventi  di  tutela  ambientale,  concorso  nelle
attivita' di protezione civile su disposizione del Governo,  concorso
alla  salvaguardia  delle  libere  istituzioni  e   il   bene   della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
    b) area tecnico amministrativa e  tecnico  industriale:  politica
degli armamenti e relativi programmi di cooperazione  internazionale;
conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo  strumento
militare; bilancio e  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;
affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali  del
personale  militare  e  civile;   armamenti   terrestri,   navali   e
aeronautici; telecomunicazioni, informatica  e  tecnologie  avanzate;
lavori  e  demanio;  commissariato  e  servizi   generali;   leva   e
reclutamento; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle
nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo   dei   programmi   d'armamento;
pianificazione   dell'area   industriale    pubblica    e    privata;
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti  dell'area
tecnico industriale.». 
    c) all'articolo 106: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, la  parola:  «undici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
        1.2) la lettera o) e' soppressa; 
      2) al comma 2 la parola: «sette» e' soppressa; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il numero complessivo, la ripartizione fra  strutture  di
livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e
dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale  assegnati
al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di  cui  al
comma 2, sono determinati con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare emanato  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma  4,  nel
rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di  funzione  di
cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113»; 
    d) all'articolo 110: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «e  112»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 112 e 112-bis»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Gli uffici centrali di cui al comma 1  si  articolano  in
uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti
in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il  cui
numero e le cui specifiche  funzioni  sono  determinati  con  decreto
ministeriale  di  natura   non   regolamentare   emanato   ai   sensi
dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto  del  numero  massimo  degli
uffici e dei posti di funzione di cui al  comma  4-bis  del  medesimo
articolo 113.»; 
    e) all'articolo 111: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del  bilancio  e  degli
affari finanziari» sono inserite le seguenti:  «dipende  direttamente
dal  Ministro,  e'  diretto  da  un  ufficiale   generale   o   grado
corrispondente delle Forze armate e»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 112: 
      1) al comma 1,  alinea,  dopo  le  parole:  «per  le  ispezioni
amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente  dal
Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti
del Ministero e»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1,
l'Ufficio centrale si  avvale  di  un  nucleo  ispettivo  di  livello
dirigenziale.»; 
    g) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente: 
      «Art. 112-bis (Ufficio centrale del demanio e del  patrimonio).
-  1.  L'Ufficio  centrale  del  demanio   del   patrimonio   dipende
direttamente dal Ministro, e' diretto  da  un  dirigente  civile  del
ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare: 
        a) detiene e aggiorna l'inventario di  beni  demaniali  della
Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili  delle
Forze armate; 
        b)   cura    le    attivita'    connesse    all'acquisizione,
all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso,
nonche' le procedure di dismissione e quelle per la  sclassifica  dei
beni demaniali militari; 
        c) cura il complesso delle attivita' relative  alle  servitu'
militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi
a beni demaniali militari; 
        d)   presiede   alle   procedure   di   autorizzazione    per
attraversamenti di beni militari con condotte o  altre  tipologie  di
infrastrutture; 
        e)  provvede  al  complesso  delle  attivita'  connesse  alle
liquidazioni per  limitazioni  di  proprieta'  causate  da  fatti  di
servizio e delle indennita' da occupazione, alle espropriazioni, agli
acquisti consensuali, ai piani  regolatori  delle  zone  militarmente
rilevanti,  nonche'  ai  vincoli  storici,  artistici,  ambientali  o
paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa; 
        f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili
di proprieta' privata o di enti pubblici non statali, nonche'  con  i
raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni; 
        g) provvede alla costituzione e alla  revoca  di  alloggi  di
servizio nonche' al complesso di attivita' connesse alla materia  dei
contributi per l'edilizia residenziale.»; 
    h) all'articolo 113: 
      1) al comma 2 dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) la Direzione generale dei lavori;»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei  posti
di funzione dirigenziali di livello non generale  fissato  dal  comma
4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari che ne determinano la modifica e,  comunque,  ogni  due
anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura  non
regolamentare  adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  ne  e'  fissata  la
ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito
del Segretariato generale, degli uffici centrali  e  delle  direzioni
generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»; 
      3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis). Il numero  massimo  degli  uffici  e  dei  posti  di
funzione  dirigenziali  di  livello  non   generale,   nel   rispetto
dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  gennaio
2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023,  n.  74,  e'  rideterminato  in  riduzione  in   duecentotrenta
unita'.»; 
    i) all'articolo 114, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o
grado corrispondente delle Forze armate ed e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    l) all'articolo 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    m) all'articolo 116, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di  livello  non  generale,  il  cui  numero  e  le  cui
specifiche funzioni sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare emanato ai sensi  dell'articolo  113,  comma
4.»; 
    n) dopo l'articolo 116 e' inserito il seguente: 
      «Art.  116-bis  (Direzione  generale  dei  lavori).  -  1.   La
Direzione generale dei lavori, in particolare: 
        a) cura la progettazione, la  realizzazione  la  manutenzione
delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali; 
        b) cura la formazione, quando effettuata  presso  gli  organi
dipendenti, di personale tecnico e specializzato  militare  e  civile
per le unita' operative e per gli organi  addestrativi,  logistici  e
territoriali; 
        c) provvede, fino alla definizione degli  specifici  percorsi
formativi,     al     riconoscimento     dell'adeguata      capacita'
tecnico-professionale e  dell'idonea  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture   militari    ai    fini    dell'acquisizione    della
qualificazione di ufficiale del genio; 
        d) cura il  contenzioso  di  competenza,  le  transazioni,  i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di
danni erariali e ogni altra  attivita'  demandata  nelle  materie  di
competenza. 
      2. La Direzione generale e' diretta da  un  ufficiale  generale
dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito  o  del
Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» -  o  del
Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato  in  ingegneria
civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali
di livello non generale, il cui numero e le cui  specifiche  funzioni
sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare
emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»; 
    o) all'articolo 122: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Direzione generale e' diretta da un  dirigente  civile
del ruolo dei dirigenti del Ministero  ed  e'  articolata  in  uffici
dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli  di  cui  al
comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono  determinati
con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 113, comma 4.»; 
      2) al comma 3 la parola «due» e' soppressa; 
    p) all'articolo 964: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  e
dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  dalla  legge  26  febbraio
2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2  e  5
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»; 
        1.2)  le  parole:  «,  e'  rideterminata  in   riduzione   in
centoquarantaquattro  unita',  comprensive  di  trentotto  posti   di
funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno  presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,  arsenali
e reparti di manutenzione, sei nell'area  della  giustizia  militare,
nove negli uffici di  diretta  collaborazione  e  due  nell'organismo
indipendente di valutazione  della  performance  del  Ministro  della
difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  e'  rideterminata  in
riduzione in centodiciassette unita', comprensive di  ventisei  posti
di funzione di livello dirigenziale  non  generale,  di  cui  tredici
presso stabilimenti, centri, centri tecnici,  poli  di  mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione,  due  nell'area  della  giustizia
militare,  nove  negli  uffici  di  diretta  collaborazione   e   due
nell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministro della difesa»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. In coerenza con il  nuovo  assetto  organizzativo  e  nel
rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione  dell'articolo  2,
commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  la
dotazione organica complessiva del personale civile  di  livello  non
dirigenziale del Ministero e' rideterminata in  riduzione  in  27.813
unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci  per
cento della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale.»; 
    q) all'articolo 965: 
      1) al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «133  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «106 unita'»; 
      2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 e di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in  attuazione  dell'articolo
74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di  ulteriori  due
unita' in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  nonche'  dell'incremento  di  due
unita' in attuazione dell'articolo 7, comma 3  del  decreto-legge  22
aprile 2023, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74»; 
      3) il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il totale di 106 unita' di cui al comma  1,  lettera  b),
tiene conto delle riduzioni,  di  4  unita'  dirigenziali  civili  di
seconda fascia operata in  esecuzione  dell'articolo  1,  comma  897,
della legge n. 296 del 2006, di  30  unita'  dirigenziali  civili  di
seconda fascia, operata in attuazione  dell'articolo  1,  comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74,
commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
16 unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,  operata  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  8-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25, di 15 unita'  dirigenziali  civili  di  seconda
fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  lettera  a),  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  di  25  unita'  dirigenziali
civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  e  di  ulteriori  2
unita' dirigenziali  civili  di  seconda  fascia,  operata  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.  74,  e
comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non  generale,
dei quali 13 presso stabilimenti, centri,  centri  tecnici,  poli  di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2  nell'area  della
giustizia militare, 9 negli uffici  di  diretta  collaborazione  e  2
nell'organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministero della difesa.»; 
    r) all'articolo 966, comma 1: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «2.681 unita'»; 
        1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «23.246 unita'»; 
        1.3) al numero 3), le parole:  «63  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.824 unita'»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)   professori   ordinari,   straordinari,   associati    e
ricercatori: 30 unita';» 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) Istituto per le telecomunicazioni e  l'elettronica  della
Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unita'.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge
          23   agosto   1988,   n.   400,   recante   la   disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  12  settembre  1988,  n.
          214: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  del  decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in
          materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022,  n.  204,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 2022, n. 264: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato». 
              - Si riportano gli articoli 20, 21  e  22  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59»,  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
                «Art. 20 (Attribuzioni).  -  1.  Al  ministero  della
          difesa sono attribuite le funzioni e  i  compiti  spettanti
          allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare  dello
          Stato, politica militare  e  partecipazione  a  missioni  a
          supporto   della   pace,   partecipazione   ad    organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
                2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e
          i compiti di cui all'art. 15  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66. 
                Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero si  articola
          in direzioni generali in numero  non  superiore  a  undici,
          coordinate da un segretario generale. 
                2.  L'articolazione   del   Ministero   e'   definita
          dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare. 
                Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. I compiti  e
          le funzioni dell'Agenzia  industrie  difesa  sono  definiti
          dall'art. 48 del codice dell'ordinamento militare.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,   e'   pubblicato   nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9  maggio
          2001, n. 106. 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  1-bis  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:  «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: 
                «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e
          difensore civico digitale). - 1. Omissis. 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  recante
          il Codice  dell'ordinamento  militare,  e'  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106. 
              -  La  legge  6  novembre  2012,   n.   190,   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - La legge 31 dicembre 2012, n. 244,  recante:  «Delega
          al  Governo  per  la  revisione  dello  strumento  militare
          nazionale e norme sulla medesima  materia»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          il Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,  recante
          «Disposizioni   in   materia   di    inconvertibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge  6
          novembre  2012,  n.  190»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - I decreti legislativi 28 gennaio  2014,  n.  7  e  8,
          recanti,  rispettivamente:  «Disposizioni  in  materia   di
          revisione in senso  riduttivo  dell'assetto  strutturale  e
          organizzativo delle Forze  armate  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre  2012,
          n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare  e
          civile del Ministero della difesa, nonche'  misure  per  la
          funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli
          articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
          comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n.  244»,
          sono pubblicati nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34. 
              - Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   ai   decreti
          legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8,  adottate  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 5, della  legge  31  dicembre  2012,  n.
          244», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio
          2016, n. 126. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
          «Disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e  delle
          carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
          dell'art. 1, comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  31
          dicembre 2012,  n.  244»,  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143. 
              - Il decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.  173,
          recante «Disposizioni in materia di riordino  dei  ruoli  e
          delle carriere del personale delle Forze armate,  ai  sensi
          dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge  1°
          dicembre 2018,  n.  132»,  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29. 
              - Si riporta il testo dell'art. 238-bis, comma  6,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
          «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          2020, n. 128: 
                «Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di
          specifici  percorsi  formativi  a  sostegno  dell'industria
          nazionale). - 1.-5. (omissis) 
                6. Per le esigenze di cui  al  presente  articolo  la
          dotazione organica del personale civile del Ministero della
          difesa di cui  alla  tabella  1  allegata  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  gennaio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  13  aprile
          2013,  adottato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   5,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          incrementata di quattro unita' di  personale,  di  cui  due
          professori ordinari e due professori associati, da assumere
          entro i limiti  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali  e
          nell'ambito  del  Piano  triennale   dei   fabbisogni   del
          personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
          6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  A
          seguito dell'adozione del decreto di  cui  al  comma  5,  i
          professori e i ricercatori del Centro  alti  studi  per  la
          difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010,
          n.  240,  transitano  nei  ruoli  della  Scuola   superiore
          universitaria  e  acquisiscono  lo  stato  giuridico  e  il
          trattamento economico  dei  professori  e  dei  ricercatori
          universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8  e
          24 della medesima legge n. 240 del 2010.». 
              -  La  legge  5   agosto   2022,   n.   119,   recante:
          «Disposizioni di revisione  del  modello  di  Forze  armate
          interamente professionali, di proroga del  termine  per  la
          riduzione delle  dotazioni  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, escluso  il  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in  materia  di
          avanzamento degli  ufficiali.  Delega  al  Governo  per  la
          revisione   dello   strumento   militare   nazionale»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a),
          3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74,
          recante «Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: 
                «Art. 7 (Disposizioni in  materia  di  personale  del
          Ministero della difesa). - 1. (omissis). 
                2. Al codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 16: 
                    1) al comma 1: 
                    1.1) alla lettera  e),  le  parole:  "due  uffici
          centrali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "tre  uffici
          centrali"; 
                    1.2) alla lettera g), le  parole:  "Commissariato
          generale per le onoranze ai Caduti" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Ufficio per la  tutela  della  cultura  e  della
          memoria della difesa"; 
                    2)  al  comma  2,   dopo   le   parole:   "l'area
          tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
          titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti:  ";  l'Ufficio
          per la tutela della cultura e della memoria della difesa e'
          disciplinato dal presente capo, dal capo VI del  titolo  II
          del libro secondo, dal capo II del  titolo  III  del  libro
          terzo e dal regolamento"; 
                  b) - i) (omissis) 
                3.  Per   la   costituzione   dell'ufficio   centrale
          aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e
          per   l'attuazione   dei   processi   di   riorganizzazione
          strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a
          potenziare   i   settori   strategici   della   ricerca   e
          dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement
          militare nonche'  a  valorizzare  le  professionalita'  del
          personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso
          agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero
          della difesa e' incrementata di due posizioni  dirigenziali
          di livello generale cosi' come indicato dalla tabella A  di
          cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato  2
          annessi al presente decreto. 
                4. Al fine di assicurare l'invarianza  di  spesa  per
          l'incremento di una delle  due  posizioni  dirigenziali  di
          livello  generale  di  cui  al  comma  3,  si  provvede,  a
          compensazione, mediante la soppressione  di  un  numero  di
          posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
          sul piano finanziario gia'  assegnate  al  Ministero  della
          difesa  e  di  un  corrispondente  ammontare  di   facolta'
          assunzionali disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis  e  4-ter
          del  decreto-legge  22  giugno  2023,   n.   75,   recante:
          «Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge  10  agosto  2023,  n.  112,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144: 
                «Art. 4. (Disposizioni in materia  di  personale  del
          Ministero della difesa). - 1.  Al  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al libro primo, titolo III, capo II: 
                    1) all'art. 16, comma 2, le  parole:  "articolata
          in"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolata  nella
          Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le parole: "e
          gli uffici  centrali  sono  disciplinati"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "e negli uffici centrali, e' disciplinata"; 
                  b) al libro primo, titolo III, capo III: 
                    1) all'art. 25, comma 2, lettera b), il numero 3)
          e' sostituito dal seguente: 
                    "3) al segretario  generale  della  difesa  e  al
          Direttore  nazionale  degli  armamenti  in  relazione  alle
          funzioni agli stessi affidate"; 
                    2) all'art. 28: 
                    2.1) al comma 1, dopo le parole:  "Il  Segretario
          generale della difesa,"  sono  inserite  le  seguenti:  "il
          Direttore nazionale degli armamenti,"; 
                    2.2) al comma 2, dopo le  parole:  "limitatamente
          ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le  seguenti:
          "per il Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    3) all'art. 33, comma 1, lettera b),  le  parole:
          "e direzioni del  Segretariato  generale"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "coordinate dal segretario generale e delle
          direzioni della Direzione nazionale degli armamenti"; 
                  c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I: 
                    1) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla
          seguente: "Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    2) l'art. 40 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  40   (Configurazione   della   carica   di
          Direttore nazionale degli armamenti).  -  1.  Il  Direttore
          nazionale degli armamenti e' scelto tra  gli  ufficiali  in
          servizio permanente con  il  grado  di  generale  di  corpo
          d'armata,  o  grado  corrispondente,  delle  Forze  armate,
          ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei
          dirigenti  del  Ministero  della  difesa  o   delle   altre
          amministrazioni dello Stato o anche tra personale  estraneo
          alle stesse, se Il Segretario generale della difesa  e'  un
          generale di corpo d'armata, o grado  corrispondente,  delle
          Forze armate. E' nominato ai sensi dell'art. 19,  comma  3,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 
                    2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende
          dal  Ministro  della  difesa   e,   per   le   attribuzioni
          tecnico-operative connesse all'efficientamento  tecnologico
          e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare,
          dal Capo  di  stato  maggiore  della  difesa.  In  caso  di
          assenza, impedimento o vacanza della carica  e'  sostituito
          dal Vice Direttore nazionale degli armamenti. 
                    3.  Le  ulteriori  attribuzioni   del   Direttore
          nazionale   degli   armamenti   sono    disciplinate    dal
          regolamento."; 
                    3) all'art. 41: 
                    3.1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    3.2) al comma 1: 
                    3.2.1)   all'alinea,   le   parole:   "Segretario
          generale della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    3.2.2)   alla   lettera   b),   le   parole:   "e
          tecnico-amministrativa della difesa" sono sostituite  dalle
          seguenti: ",  nonche'  delle  attivita'  di  innovazione  e
          ricerca   tecnologica   e   di   sviluppo,   produzione   e
          approvvigionamento dei sistemi d'arma"; 
                    3.2.3) la lettera c) e' abrogata; 
                    3.2.4) alla lettera  d),  le  parole:  "nell'area
          tecnico-amministrativa  e"  sono  soppresse  e  le  parole:
          "Segretario  generale"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    3.3) al comma 2, le parole: "Segretario  generale
          della difesa" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Direttore
          nazionale degli armamenti"; 
                    4) all'art. 42: 
                    4.1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Organi  di  supporto   del   Direttore   nazionale   degli
          armamenti"; 
                    4.2) al comma 1: 
                    4.2.1)   all'alinea,   le   parole:   "Segretario
          generale della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    4.2.2)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "i
          direttori  generali  del  Ministero"   sono   inserite   le
          seguenti: "facenti parte della  Direzione  nazionale  degli
          armamenti"; 
                    4.2.3)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "b) si avvale  di  un  Vice  direttore  nazionale
          degli armamenti,  scelto  tra  gli  ufficiali  in  servizio
          permanente con il grado di generale di  corpo  d'armata,  o
          grado corrispondente, delle Forze armate, se  il  Direttore
          nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale
          civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima  fascia  del
          ruolo dei dirigenti del  Ministero  della  difesa  o  delle
          altre  amministrazioni  dello  Stato,   se   il   Direttore
          nazionale degli armamenti e' un generale di corpo d'armata,
          o  grado  corrispondente,  delle  Forze  armate.  Il   Vice
          direttore nazionale degli armamenti e' nominato su proposta
          del Ministro della difesa, sentito il  Direttore  nazionale
          degli  armamenti,  ai  sensi  dall'art.  19   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
                    4.2.4)  alla   lettera   c)   le   parole:   "del
          Segretariato generale  della  difesa,  disciplinato",  sono
          sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli
          armamenti, disciplinata"; 
                    d) al libro primo, titolo III, capo  IV,  sezione
          II: 
                    1) la rubrica  della  sezione  II  e'  sostituita
          dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti"; 
                    2) all'art. 43: 
                    2.1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "Competenze della Direzione nazionale degli armamenti"; 
                    2.2) al comma  1,  le  parole:  "il  Segretariato
          generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:  "la
          Direzione nazionale  degli  armamenti"  e  le  parole:  "la
          ricerca" sono sostituite dalle seguenti:  "l'innovazione  e
          la ricerca tecnologica"; 
                    2.3) al comma 2,  le  parole:  "del  Segretariato
          generale della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della Direzione nazionale degli armamenti"  e  le  parole:
          "dall'art. 106 del" sono sostituite dalla seguente: "dal"; 
                    3)  all'art.  44,  comma  1,   le   parole:   "il
          Segretariato generale della difesa" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti"; 
                    e) al libro primo, titolo III, capo IV,  dopo  la
          sezione II e' inserita la seguente: 
                    "Sezione II-bis 
                    Segretario generale della difesa 
                Art.   44-bis   (Configurazione   della   carica   di
          segretario generale  della  difesa).  -  1.  Il  Segretario
          generale della difesa e' scelto tra i dirigenti  civili  di
          prima fascia del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
          difesa o delle altre amministrazioni dello  Stato  o  anche
          tra  personale  estraneo  alle  stesse,  ovvero   tra   gli
          ufficiali in servizio permanente con il grado  di  generale
          di corpo d'armata,  o  grado  corrispondente,  delle  Forze
          armate, se il Direttore nazionale degli  armamenti  riveste
          la qualifica dirigenziale  civile.  E'  nominato  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro della  difesa,  sentito  il  Capo  di
          stato maggiore della difesa. 
                2. Il  Segretario  generale  assicura  l'espletamento
          delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n.  300,  dipende  direttamente  dal  Ministro
          della    difesa    e,    limitatamente    alle     funzioni
          tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.
          In caso di assenza, impedimento o vacanza della  carica  e'
          sostituito dal Vice segretario generale. 
                3. Le ulteriori attribuzioni del segretario  generale
          della difesa sono disciplinate dal regolamento. 
                Art.  44-ter  (Organi  di  supporto  del   segretario
          generale della difesa). - 1. Il Segretario  generale  della
          difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale: 
                  a) di un Vice  segretario  generale  scelto  tra  i
          dirigenti civili di prima fascia del  ruolo  dei  dirigenti
          del Ministero della difesa o  delle  altre  amministrazioni
          dello Stato, se Il Segretario generale e'  un  generale  di
          corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate,
          ovvero tra gli ufficiali  in  servizio  permanente  con  il
          grado   di   generale   di   corpo   d'armata,   o    grado
          corrispondente,  delle  Forze  armate,  se  Il   Segretario
          generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il  Vice
          segretario generale e' nominato su  proposta  del  Ministro
          della difesa, sentito  Il  Segretario  generale,  ai  sensi
          dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b)  del   Segretariato   generale   della   difesa,
          disciplinato dal regolamento."; 
                  f) al libro primo, titolo III, capo V: 
                    1) all'art. 47: 
                    1.1) al comma 1,  lettera  b),  le  parole:  "dal
          Segretariato generale della difesa" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti"; 
                    1.2) al comma 3,  le  parole:  "dal  Segretariato
          generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla  Direzione
          nazionale degli armamenti"; 
                    2) all'art. 50, comma 1, le parole:  ",  nominato
          con decreto del Ministro della difesa," sono soppresse; 
                  g) al libro primo, titolo III, capo VI: 
                    1) all'art. 54, comma 2, lettera c),  numero  3),
          dopo le parole: "Segretario  generale  della  difesa"  sono
          inserite le  seguenti:  "e  il  Direttore  nazionale  degli
          armamenti"; 
                    2) all'art. 57, comma 4, lettera c),  numero  3),
          dopo le parole: "Segretario  generale  della  difesa"  sono
          inserite le  seguenti:  "e  il  Direttore  nazionale  degli
          armamenti"; 
                  h) al libro secondo: 
                    1) all'art. 282, comma 3, lettera a)  le  parole:
          "Segretario generale della difesa"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    2) all'art. 306: 
                    2.1) al comma 4, le  parole:  "la  Direzione  dei
          lavori  e  del  demanio  del  Segretariato  generale  della
          difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale
          competente"; 
                    2.2) al comma 5-bis, le  parole:  "Direzione  dei
          lavori  e  del  demanio  del  Segretariato  generale  della
          difesa" sono sostituite dalle seguenti:  "Ufficio  centrale
          competente"; 
                    3) all'art. 307, comma 10, le parole:  "Direzione
          dei lavori e del demanio del  Segretariato  generale  della
          difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
          "Ufficio centrale competente"; 
                    4) all'art.  324,  comma  10,  le  parole:  "alla
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "all'Ufficio centrale competente"; 
                    5) all'art. 357, comma 1, le parole:  "segretario
          generale della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "direttore dell'Ufficio centrale competente"; 
                  i) al libro terzo: 
                    1)  all'art.  553,  comma  1,  dopo  le   parole:
          "Segretariato  generale  della  difesa"  sono  inserite  le
          seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti"; 
                  l) al libro quarto: 
                    1) all'art. 751, comma 4, dopo le parole: "e, per
          quanto  di  interesse,"  sono  inserite  le  seguenti:  "il
          Direttore nazionale degli armamenti e"; 
                    2) all'art. 833-bis, comma 2, le  parole:  "della
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della  difesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale
          competente"; 
                    3) all'art. 909, comma 2,  lettera  c),  dopo  le
          parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e
          il Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    4) all'art. 1041: 
                    4.1) al comma 1,  le  parole:  "partecipa,  quale
          componente,"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e   il
          Direttore  nazionale  degli  armamenti,  ovvero   il   Vice
          direttore  nazionale  degli  armamenti   militare   se   il
          Direttore  nazionale  degli  armamenti  riveste   qualifica
          dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,"; 
                    4.2) al comma 2: 
                    4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice segretario
          generale  militare  del  Ministero  della   difesa,"   sono
          sostituite dalle seguenti: "Il Vice segretario  generale  e
          il Vice Direttore nazionale degli armamenti  del  Ministero
          della difesa, se militari,"; 
                    4.2.2) alla  lettera  a),  le  parole:  "il  Vice
          segretario generale militare del Ministero  della  difesa,"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il   Vice   segretario
          generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti  del
          Ministero della difesa, se militari,"; 
                    5) all'art. 1094: 
                    5.1) al comma 2-bis,  le  parole:  "e  segretario
          generale" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  segretario
          generale o Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    5.2) al comma 3,  le  parole:  "e  Il  Segretario
          generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Il  Segretario
          generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti"; 
                    6) all'art. 1378,  comma  1,  la  lettera  c)  e'
          sostituita dalla seguente: "c) al segretario generale della
          difesa  o  al  Direttore  nazionale  degli  armamenti,   se
          militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la  qualifica
          dirigenziale civile, al Vice segretario generale o al  Vice
          direttore nazionale  degli  armamenti,  nei  confronti  del
          personale       militare       dipendente,        dell'area
          tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale"; 
                    7) all'art. 1380, comma 3, lettera  d),  dopo  le
          parole: "Segretario generale," sono inserite  le  seguenti:
          "Direttore nazionale degli armamenti,"; 
                    8) all'art. 1473, comma 1: 
                    8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
                    "e-bis) per i  militari  in  servizio  presso  la
          Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti  enti  e
          organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti"; 
                    8.2) alla lettera f), le  parole:  "ed  e)"  sono
          sostituite dalle seguenti: ", e) ed e-bis)"; 
                  m) al libro nono: 
                    1) all'art. 2186, comma 2, dopo le  parole:  "del
          Segretariato  generale  della  difesa,"  sono  inserite  le
          seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,"; 
                    2)  all'art.  2190,  comma  2,  le  parole:  "dal
          Segretariato generale della difesa" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti"; 
                    3) all'art. 2259-ter: 
                    3.1) al comma 2, le  parole:  "per  l'area"  sono
          sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale  degli
          armamenti per le aree"; 
                    3.2) al comma 3, dopo le parole: "del  segretario
          generale della difesa," sono  inserite  le  seguenti:  "del
          Direttore nazionale degli armamenti,". 
                    2.     Le     disposizioni     di     adeguamento
          dell'organizzazione  del  Ministero   della   difesa   sono
          adottate  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
          parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024. 
                    2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                    3. Nelle more dell'attuazione delle  disposizioni
          di  riorganizzazione  di  cui  al  presente  articolo,   Il
          Segretario generale della difesa mantiene anche  l'incarico
          di  Direttore  nazionale  degli  armamenti  e  continua   a
          svolgere le relative funzioni. 
                    3-bis.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. Ai relativi  adempimenti  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art.  4-bis.  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa) 
                1. All'art. 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1: 
                    1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "il   sistema   universitario
          nazionale e quello della"; 
                    2) le  parole:  "ad  ordinamento  speciale  della
          difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo  delle
          scienze della difesa e  della  sicurezza"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento  speciale  di
          alta qualificazione e di ricerca nel  campo  delle  scienze
          della difesa e  della  sicurezza,  promossa  dal  Ministero
          della difesa e soggetta all'indirizzo e  coordinamento  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca,  limitatamente
          agli aspetti di competenza"; 
                  b) al comma 2: 
                    1)   le    parole:    "decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   8
          febbraio 2013,  n.  45"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  14
          dicembre 2021, n. 226"; 
                    2)  le  parole:  "bandi  annuali  per  corsi   di
          dottorato" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "annualmente
          bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca"; 
                    3) la parola: "frequentatori" e' sostituita dalla
          seguente: "partecipanti"; 
                  c)  al  comma  5,  dopo  le  parole:   "regolamenti
          interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della
          qualita' della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          i-bis), del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la  valutazione
          periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.
          19"; 
                  d) al comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "A seguito dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi
          per  la  difesa  reclutati  nel  rispetto  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, transitano nei  ruoli  della  Scuola
          superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e
          il trattamento economico dei professori e  dei  ricercatori
          universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8  e
          24 della medesima legge n. 240 del 2010"; 
                  e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7. Le  spese  per  il  funzionamento  e  per  le
          attivita' istituzionali della Scuola di  cui  al  comma  1,
          comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non
          docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
          strutture e per la ricerca scientifica,  restano  a  carico
          del bilancio ordinario del Ministero  della  difesa  e  non
          gravano   sui   fondi   di   competenza    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca". 
                2. All'art. 215 del codice dell'ordinamento militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
          comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
                  "1-ter. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della
          difesa,   adottati   di   concerto    con    il    Ministro
          dell'istruzione  e  del  merito,   coerentemente   con   la
          disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione
          e  con  le  specificita'  dell'ordinamento  militare,  sono
          adottate le disposizioni necessarie ad assicurare  il  piu'
          efficace funzionamento dei licei  militari  in  materia  di
          ordinamento  dei  corsi,  di  svolgimento  delle   funzioni
          connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita'  di
          selezione e assegnazione del personale docente di  ruolo  e
          supplente".». 
                Art. 4-ter. (Corsi di  formazione  professionale  del
          personale  militare).  -  1.  Al  fine  di   garantire   il
          riconoscimento   anche   in   ambito   civile   dei   corsi
          professionalizzanti erogati dal Ministero della  difesa  al
          personale militare in servizio,  di  incentivare  l'accesso
          alle  Forze  armate  nonche'  di  valorizzare  il  connesso
          sistema di attivita' formative, dopo l'art. 1013 del codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 1013-bis (Corsi di formazione professionale).
          - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione  e
          di perfezionamento  professionale,  diretti  unicamente  ai
          militari in servizio, nelle materie afferenti alle  proprie
          esigenze organizzative interne. 
                  2. I corsi di cui al comma 1, qualora  conferiscano
          abilitazioni di cui  all'art.  73,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  ovvero   competenze
          riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate
          in ordini o collegi, ai sensi del  decreto  legislativo  16
          gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale
          di cui all'art. 8 del medesimo decreto  legislativo  n.  13
          del 2013. 
                  3.  Entro  il  30  giugno  2024,  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze
          e del lavoro e delle politiche sociali, previo  accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida  vincolanti,
          con  le  quali  sono  definite  le  modalita'  tecniche   e
          operative per l'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo". 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  del  presente
          articolo, all'art. 2, comma  1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il  numero  4)  e'
          inserito il seguente: 
                  "4-bis) il Ministero della  difesa,  nei  confronti
          del solo personale militare, in materia di  individuazione,
          validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a
          qualificazioni delle professioni non organizzate in  ordini
          o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
          cui all'art. 1013-bis del codice dell'ordinamento militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  salvo
          comunque quanto previsto per  le  qualificazioni  afferenti
          alla competenza delle autorita' di cui al numero 4)".». 
              - Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, titolo II,
          Capi IV, V, VI e VII  e  Quinto,  titolo  I,  Capo  I,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90 recante testo unico delle disposizioni regolamentari  in
          materia di ordinamento militare, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: 
                "Libro Primo 
                ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 
                Titolo II 
                Amministrazione della difesa 
                Capo IV 
                Organi consultivi e di coordinamento 
                Capo V 
                Area tecnico operativa 
                Capo VI 
                Area tecnico amministrativa 
                Capo VII 
                Area tecnico industriale 
                Libro quinto 
                PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO  DELLE  FORZE
          ARMATE 
                Titolo I 
                Personale civile 
                Capo I 
                Ripartizione delle dotazioni organiche".». 
              - Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013,
          recante  Struttura   del   Segretariato   generale,   delle
          Direzioni generali e degli Uffici  centrali  del  Ministero
          della difesa, in attuazione  dell'art.  113,  comma  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari
          in materia  di  ordinamento  militare,  e'  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  26  marzo
          2013, n. 72. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22  gennaio  2013,  emanato  ai  sensi  dell'art.   2   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          registrato alla Corte dei conti  in  data  18  marzo  2013,
          Registro Ministeri  istituzionali  n.  2,  fg.  n.  372  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87. 
              - Il decreto del Ministro  della  difesa  24  settembre
          2020,  recante  Individuazione  dei   posti   di   funzione
          dirigenziale civili della difesa, articolata  in  posizioni
          organizzative e relative fasce retributive,  e'  registrato
          alla Corte dei conti in data  20  novembre  2020,  Registro
          Ministeri istituzionali, foglio n. 3106. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  quadro  I  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013: 
    

  ===================================================================
  |Qualifiche dirigenziali, professori e ricercatori e|  Dotazione  |
  |personale  delle aree prima, seconda e terza       |  organica   |
  +===================================================+=============+
  |Dirigenti                                          |             |
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Dirigente 1ª fascia                                |            9|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Dirigente 2ª fascia                                |          108|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |                                             Totale|          117|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Professori ordinari,                               |             |
  |straordinari, associati e                          |             |
  |ricercatori                                  Totale|           26|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Terza Area                                   Totale|        2.681|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Seconda Area                                 Totale|       23.246|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Prima Area                                   Totale|        1.824|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Totale qualifiche                                  |             |
  |dirigenziali                                       |          117|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Totale personale non                               |             |
  |dirigenziale                                       |       27.777|
  +---------------------------------------------------+-------------+
  |Totale complessivo                                 |       27.894|
  +---------------------------------------------------+-------------+

  ===================================================================
  |Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina   |
  |       militare «Giancarlo Vallauri», con sede a Livorno         |
  |            Dotazione organica del personale civile              |
  +=============================================+===================+
  |Livelli economici                            | Dotazione organica|
  +=============================================+===================+
  |III livello                                  |                  3|
  +---------------------------------------------+-------------------+
  |IV livello                                   |                  2|
  +---------------------------------------------+-------------------+
  |V livello                                    |                  2|
  +---------------------------------------------+-------------------+
  |VI livello                                   |                 11|
  +---------------------------------------------+-------------------+
  |VII livello                                  |                 14|
  +---------------------------------------------+-------------------+
  |Totale complessivo                           |                 32|
  +---------------------------------------------+-------------------+    
 
    
              - Si riporta l'art. 2, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156: 
                «Art. 2 (Riduzione delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                  a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e
          di livello non generale e le relative dotazioni  organiche,
          in misura non  inferiore,  per  entrambe  le  tipologie  di
          uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di  quelli
          esistenti; 
                  b)  le  dotazioni  organiche  del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi 
                2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma
          1 si applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni  organiche
          risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
          3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148
          per  le  amministrazioni  destinatarie;  per  le   restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30  aprile
          2013,  nel  rispetto  delle  percentuali   previste   dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo. 
                3-4. (omissis) 
                5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo.». 
              - Per il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a), 3 e 4;
          del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  106  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  106  (Ordinamento  del  Segretariato  generale
          della difesa) - 1. Il Segretariato generale  della  difesa,
          composto  da  dieci  strutture  di   livello   dirigenziale
          generale, e' cosi' ordinato: 
                  a) - n) (omissis) 
                  o) (soppressa) 
                2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l),
          m) ed n), dipendono uffici tecnici territoriali di  livello
          dirigenziale  non  generale  retti  da  militari,  preposti
          all'attuazione  di  programmi   e   accordi   nazionali   e
          internazionali per  l'acquisizione  di  impianti,  mezzi  e
          materiali  forniti  dall'industria  nazionale  ed   estera,
          nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei  contratti
          di  competenza,  alla  certificazione   di   qualita'   dei
          fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei  prodotti
          per la presentazione al collaudo. 
                3. - 4. (omissis) 
                5.  Il  numero  complessivo,  la   ripartizione   fra
          strutture di livello dirigenziale generale e le  specifiche
          funzioni degli uffici e dei posti di  funzione  di  livello
          dirigenziale  non  generale   assegnati   al   Segretariato
          generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui  al  comma
          2, sono determinati con decreto ministeriale di natura  non
          regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4,  nel
          rispetto del numero massimo degli uffici  e  dei  posti  di
          funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art. 113.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  110  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 110 (Disposizioni comuni agli uffici  centrali)
          - 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli  111,  112  e
          112-bis dipendono direttamente dal Ministro e  di  essi  si
          avvale  il  Segretario  generale  per   l'esercizio   delle
          funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. 
                2.  Gli  uffici  centrali  di  cui  al  comma  1   si
          articolano in uffici dirigenziali di livello non  generale,
          compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui
          all'art. 112, comma 2, il cui numero e  le  cui  specifiche
          funzioni  sono  determinati  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare emanato ai  sensi  dell'art.  113,
          comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei
          posti di funzione di cui al comma 4-bis del  medesimo  art.
          113.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 111 (Ufficio  centrale  del  bilancio  e  degli
          affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio  e
          degli affari finanziari, dipende direttamente dal Ministro,
          e' diretto da un ufficiale generale o grado  corrispondente
          delle Forze armate e, in particolare: 
                  a) - g) (omissis) 
                2. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  112  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  112  (Ufficio  centrale   per   le   ispezioni
          amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per  le  ispezioni
          amministrative  dipende  direttamente  dal   Ministro,   e'
          diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti  del
          Ministero e, in particolare: 
                  a) - b) omissis. 
                2. Per l'espletamento delle attribuzioni  di  cui  al
          comma  1,  l'Ufficio  centrale  si  avvale  di  un   nucleo
          ispettivo di livello dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  113  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  113  (Principi  e  disposizioni  comuni   alle
          direzioni generali). - 1. Omissis. 
                2.  Sono  direzioni  generali  del  Ministero   della
          difesa: 
                  a) la Direzione generale per il personale militare; 
                  b) la Direzione generale per il personale civile; 
                  c) la Direzione generale della previdenza  militare
          e della leva; 
                  c-bis) la Direzione generale dei lavori; 
                  d) la Direzione  generale  di  commissariato  e  di
          servizi generali. 
                3. (omissis) 
                4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei
          posti di funzione  dirigenziali  di  livello  non  generale
          fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni  dall'entrata
          in  vigore  delle   disposizioni   regolamentari   che   ne
          determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno
          o piu' decreti del Ministro  della  difesa  di  natura  non
          regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,
          lettera e), della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  ne  e'
          fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche
          funzioni  nell'ambito  del  Segretariato  generale,   degli
          uffici centrali e delle direzioni  generali,  compresi  gli
          uffici tecnici territoriali. 
                4-bis. Il numero massimo degli uffici e dei posti  di
          funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto
          dell'art. 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito con modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato  per  il  Ministero
          della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,  nonche'  dell'art.
          7, comma 4 del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  e'
          rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  114  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  114  (Direzione  generale  per  il   personale
          militare). - 1. La  Direzione  generale  per  il  personale
          militare, in particolare: 
                  a)  cura  il  reclutamento,  lo  stato   giuridico,
          l'avanzamento,    la    disciplina,    la    documentazione
          caratteristica   e   matricolare,   le   provvidenze,    il
          trattamento   economico,   le   politiche   per   le   pari
          opportunita',  la  concessione  e  perdita  di  ricompense,
          distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali,  dei
          sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata
          e in servizio  permanente,  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei
          carabinieri; 
                  b)  provvede  al  recupero  crediti  a  seguito  di
          provvedimenti della Corte dei conti; 
                  c) cura il contenzioso di competenza,  comprese  le
          transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia  di
          personale. 
                2. La direzione generale e' diretta da  un  ufficiale
          generale o grado corrispondente delle Forze  armate  ed  e'
          articolata in uffici dirigenziali di livello non  generale,
          il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati
          con  decreto  ministeriale  di  natura  non   regolamentare
          emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4». 
              - Si riporta il testo dell'art.  115  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  115  (Direzione  generale  per  il   personale
          civile). -  1.  La  Direzione  generale  per  il  personale
          civile, in particolare: 
                  a)  cura  il  reclutamento,  lo  stato   giuridico,
          l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni  di
          stato, la disciplina, la  documentazione  caratteristica  e
          matricolare, le  provvidenze,  le  politiche  per  le  pari
          opportunita', il trattamento economico e previdenziale  del
          personale  civile  della  difesa,  dei   professori   delle
          accademie  e  istituti  militari  di   formazione   e   dei
          magistrati militari; 
                  b) cura il contenzioso di competenza,  comprese  le
          transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia  di
          personale. 
                2. La Direzione generale e' diretta da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in uffici dirigenziali di livello non  generale,
          il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati
          con  decreto  ministeriale  di  natura  non   regolamentare
          emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  116  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  116  (Direzione  generale   della   previdenza
          militare e della leva). - 1. La  Direzione  generale  della
          previdenza militare e della leva, in particolare: 
                  a)  provvede  alle  attivita'   connesse   con   la
          sospensione   e   l'eventuale   ripristino   del   servizio
          obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice; 
                  b)  cura  il  trattamento  di  pensione  normale  e
          privilegiato    ordinario,    nonche'    il     trattamento
          previdenziale spettante al personale militare; 
                  c) provvede al riscatto  e  al  riconoscimento  dei
          periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; 
                  d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento
          della dipendenza delle  infermita'  da  causa  di  servizio
          riguardante il personale militare; 
                  e) provvede alla trattazione delle materie relative
          al reclutamento, lo  stato,  l'avanzamento,  l'impiego,  la
          disciplina,  del  personale  del  servizio  dell'assistenza
          spirituale, del personale  militare  dell'Associazione  dei
          cavalieri italiani del sovrano militare ordine di  Malta  e
          del  personale  del  Corpo  militare  della   Croce   rossa
          italiana, nonche', limitatamente al personale del  servizio
          assistenza spirituale, alla documentazione matricolare; 
                  f) cura il contenzioso di competenza,  comprese  le
          transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia  di
          personale. 
                2. La Direzione generale e' diretta da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in uffici dirigenziali di livello non  generale,
          il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati
          con  decreto  ministeriale  di  natura  non   regolamentare
          emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  122  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 122 (Direzione generale di commissariato  e  di
          servizi  generali).  -  1.   La   Direzione   generale   di
          commissariato e di servizi generali, in particolare: 
                  a) sovrintende alle attivita' di studio e  sviluppo
          tecnico,   costruzione,   produzione,   approvvigionamento,
          trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione,
          riparazione, revisione, recupero e  alla  emanazione  della
          normativa tecnica relativa  ai  viveri,  al  vestiario,  ai
          materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai  foraggi,
          nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre,
          l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
          l'attivita'    contrattuale     relativa     all'erogazione
          dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,  nonche'  la
          gestione amministrativa degli asili nido; 
                  b) assolve alle incombenze amministrative  relative
          al servizio dei trasporti  interessanti  le  Forze  armate,
          alle  gestioni  affidate  ai  consegnatari-cassieri,   alle
          esigenze di manovalanza e trasporti degli organi  centrali,
          nonche' all'acquisizione di altri servizi; 
                  c) cura la formazione, quando effettuata presso gli
          organi dipendenti, di  personale  tecnico  e  specializzato
          militare e civile per le unita' operative e per gli  organi
          addestrativi, logistici e territoriali; 
                  d) . 
                2. La Direzione generale e' diretta da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in uffici dirigenziali di livello non  generale,
          ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui  numero  e  le
          cui  specifiche  funzioni  sono  determinati  con   decreto
          ministeriale di natura non regolamentare emanato  ai  sensi
          dell'art. 113, comma 4. 
                3. Dalla Direzione generale dipendono uffici  tecnici
          territoriali di livello dirigenziale non generale retti  da
          militari, preposti all'attuazione di  programmi  e  accordi
          nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
          mezzi  e  materiali  forniti  dall'industria  nazionale  ed
          estera, nonche' al controllo  tecnico  dell'esecuzione  dei
          contratti di competenza, alla  certificazione  di  qualita'
          dei fornitori  e  alla  dichiarazione  di  conformita'  dei
          prodotti per la presentazione al collaudo. 
                4. La Direzione  generale  del  commissariato  e  dei
          servizi generali  provvede,  altresi',  all'amministrazione
          dei capitoli di bilancio relativi alle spese  generali  per
          gli enti e i Corpi militari, alle spese per  la  propaganda
          per le Forze armate,  alle  spese  di  rappresentanza,  per
          riviste e per cerimonie, nonche'  alle  spese  connesse  al
          funzionamento delle  biblioteche,  con  l'osservanza  delle
          norme di contabilita' di Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  964  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 964 (Determinazione della dotazione  organica).
          - 1. In attuazione dell'art.  1,  comma  404,  lettera  a),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art.  74,  commi
          1, lettera a) e 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dell'art. 2, commi da 8-bis a  8-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   25,
          dell'art. 1, commi da 3 a 5, del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, dell'art. 2, commi 1, lettera a), 2
          e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135   e
          dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile  2023,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2023,  n.  74,  la  dotazione  organica   complessiva   dei
          dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si
          applica il CCNL area 1 -  dirigenti,  e'  rideterminata  in
          riduzione  in  centodiciassette  unita',   comprensive   di
          ventisei posti di  funzione  di  livello  dirigenziale  non
          generale,  di  cui  tredici  presso  stabilimenti,  centri,
          centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di
          manutenzione, due nell'area della giustizia militare,  nove
          negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo
          indipendente di valutazione della performance del  Ministro
          della difesa. 
                2. In coerenza con il nuovo assetto  organizzativo  e
          nel rispetto del Quadro 1 del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  22  gennaio  2013,  adottato   in
          applicazione dell'art. 2, commi 1, lettera b), 2  e  5  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  la
          dotazione organica  complessiva  del  personale  civile  di
          livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata  in
          riduzione  in  27.813  unita'  in  modo  da  assicurare  la
          riduzione non inferiore al  dieci  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale. 
                3. Negli articoli  965  e  966  e',  rispettivamente,
          stabilita la ripartizione: 
                  a) delle  posizioni  dirigenziali  di  prima  e  di
          seconda fascia, di cui al comma 1; 
                  b) delle unita' organiche di personale  di  cui  al
          comma 2, per le diverse aree.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  965  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei
          dirigenti). - 1.  La  dotazione  organica  complessiva  dei
          dirigenti del Ministero della difesa di cui  all'art.  964,
          comma 1 e' cosi' ripartita: 
                  a) dirigenti di prima fascia: 11 unita'; 
                  b) dirigenti di seconda fascia: 106 unita'. 
                2. Il numero di cui al comma  1,  lettera  a),  tiene
          conto della riduzione di una unita'  dirigenziale  generale
          civile, operata  in  attuazione  dell'art.  1,  commi  404,
          lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  di
          due unita' in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, di  ulteriori  due  unita'  in
          attuazione  dell'art.  2,   comma   1,   lettera   a)   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'
          dell'incremento di due unita' in  attuazione  dell'art.  7,
          comma  3  del  decreto-legge  22  aprile   2023,   n.   44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,
          n. 74, 
                3. Il totale di 106 unita' di cui al comma 1, lettera
          b), tiene conto delle riduzioni, di 4  unita'  dirigenziali
          civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1,
          comma 897, della legge  n.  296  del  2006,  di  30  unita'
          dirigenziali  civili  di   seconda   fascia,   operata   in
          attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, commi 1,  lettera
          a),  e  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia,
          operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, lettera a),  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  di  15
          unita' dirigenziali civili di seconda  fascia,  operata  ai
          sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a),  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  14  settembre  2011,  n.  148,  di  25  unita'
          dirigenziali civili di seconda  fascia,  operata  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 e di ulteriori  2  unita'  dirigenziali
          civili di seconda fascia, operata  ai  sensi  dell'art.  7,
          comma  4  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  e
          comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale  non
          generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri,  centri
          tecnici,  poli  di  mantenimento,  arsenali  e  reparti  di
          manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli
          uffici  di  diretta  collaborazione  e   2   nell'organismo
          indipendente di valutazione della performance del Ministero
          della difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  966  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del
          personale civile di livello  non  dirigenziale).  -  1.  La
          dotazione organica  complessiva  del  personale  civile  di
          livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui
          all'art. 964, comma 2 e' cosi' ripartita: 
                  a) Aree: 
                    1) area 3^: 2.681 unita'; 
                    2) area 2^: 23.246 unita'; 
                    3) area 1^: 1.824 unita'; 
                  b) professori ordinari, straordinari,  associati  e
          ricercatori: 30 unita'; 
                    1) professori ordinari e straordinari: 24 unita'; 
                    2) professori associati: 31 unita'; 
                    3) ricercatori: 6 unita'; 
                  c)   Istituto   per    le    telecomunicazioni    e
          l'elettronica della Marina militare  "Giancarlo  Vallauri":
          32 unita'.».