LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. (13G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
           Disposizioni in materia contabile e finanziaria 
 
  1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine  di
incrementare  l'efficienza   operativa   dello   strumento   militare
nazionale, la  flessibilita'  di  bilancio  e  garantire  il  miglior
utilizzo delle risorse finanziarie: 
    a) la sezione II del Documento di economia e  finanza  (DEF),  di
cui  all'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni
di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di
riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato  ai  sensi  della  lettera  d)  del
presente comma, e sulle  previsioni  di  reindirizzo  delle  medesime
risorse nei settori di spesa in  cui  si  articola  il  bilancio  del
Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo; 
    b) la legge  di  stabilita',  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, sulla  base  dei  dati  afferenti  il  recupero  di
risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle  grandezze
previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del  Ministero  della
difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di
stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse; 
    c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione  del  processo
di revisione dello strumento militare sono destinate al  riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della  difesa,  con  la
finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento
militare e di sostenere le capacita' operative; 
    d) nel corso di ciascun esercizio finanziario,  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo
stato di attuazione delle misure di  ottimizzazione  organizzativa  e
finanziaria. Detti  risparmi,  previa  verifica  dell'invarianza  sui
saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante  apposite  variazioni
di bilancio, da adottare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  nei  fondi  di  cui  all'articolo  619  del   codice
dell'ordinamento  militare,  unitamente  alle  maggiori  entrate  non
soggette a limitazioni ai sensi della legislazione  vigente  riferite
ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non  altrimenti
destinate  da  disposizioni   legislative   o   regolamentari.   Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo  restando
il  divieto  di  utilizzare  risorse  in  conto   capitale   per   il
finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa; 
    e) nelle more del completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, i  decreti  legislativi  di
cui all'articolo 1 della presente legge  potranno  prevedere  per  un
periodo massimo di  tre  anni  la  sperimentazione  di  una  maggiore
flessibilita' gestionale di  bilancio  connessa  al  mantenimento  in
efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle  relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse  in
conto capitale per finanziare spese correnti; 
    f) nelle more del riordino  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  al  fine  di
garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel
corso dell'anno e di agevolare l'accertamento  dei  risparmi  di  cui
alla lettera d) del presente comma,  sono  attivate,  anche  mediante
apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e  la
tempestiva disponibilita' al Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie. 
  ((f-bis) i risparmi di cui alla  lettera  d)  sono  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  della  difesa  sulla  base  delle
previsioni effettuate per l'esercizio finanziario  di  riferimento  e
sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a  quello
oggetto di accertamento)). 
  2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento  alla  pianificazione
dei programmi di ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi  d'arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla  difesa
nazionale, annualmente, entro la data  del  30  aprile,  il  Ministro
della difesa provvede a  trasmettere  al  Parlamento  l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548,  comprensivo  del
piano di impiego pluriennale che riassume: 
      a) il quadro generale  delle  esigenze  operative  delle  Forze
armate, comprensive degli  indirizzi  strategici  e  delle  linee  di
sviluppo capacitive; 
      b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso  ed
il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse
assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre
anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati  nello
stato  di  previsione  del  Ministero   dello   sviluppo   economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le  condizioni  contrattuali,  con
particolare riguardo alle eventuali clausole penali. 
  2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma  1  sono
riportate, sotto  forma  di  bilancio  consolidato,  tutte  le  spese
relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da
altri Ministeri. 
  3. In relazione agli indirizzi di cui al  comma  1,  i  conseguenti
programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati: 
    a)   con   legge,   se   richiedono   finanziamenti   di   natura
straordinaria; 
    b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si  tratta  di
programmi  finanziati  attraverso  gli   ordinari   stanziamenti   di
bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo  quanto  disposto
al  comma  4  e  sempre  che  i  programmi  non  si  riferiscano   al
mantenimento delle dotazioni o  al  ripianamento  delle  scorte,  gli
schemi di decreto di cui al periodo precedente  sono  trasmessi  alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni  competenti.  I
pareri  sono  espressi  entro   quaranta   giorni   dalla   data   di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine  per  l'espressione  del
parere, i decreti possono essere adottati. Il  Governo,  qualora  non
intenda  conformarsi  alle  condizioni  formulate  dalle  Commissioni
competenti, ovvero quando  le  stesse  Commissioni  esprimano  parere
contrario, trasmette nuovamente alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per  i  pareri  definitivi
delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta  giorni  dalla
loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato  le
Commissioni competenti  esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere
contrario  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  motivato   con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale
di cui al comma 1, il programma non puo'  essere  adottato.  In  ogni
altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei  decreti.  Gli
schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari. 
  4. I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi  pluriennali
finanziati  nei  precedenti  esercizi  con  leggi  speciali,  se  non
richiedono finanziamenti integrativi, sono  sottoposti  dal  Ministro
della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano  di  impiego
pluriennale di cui al comma 1. 
  5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3
e ai piani di spesa di cui al comma  4  e'  svolta  dalle  competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»; 
    b) nella sezione II del capo I del titolo III  del  libro  terzo,
dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «Art.  549-bis  (Concorsi  a  titolo  oneroso  resi  dalle  Forze
armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a  titolo
oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di  protezione  civile,
nei casi non soggetti  a  limitazioni  ai  sensi  della  legislazione
vigente, possono essere disposte una  o  piu'  aperture  di  credito,
anche su diversi capitoli  di  bilancio,  a  favore  di  uno  o  piu'
funzionari  delegati  nominati  dal  Ministero  della   difesa,   per
provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o  indirettamente
sostenuti e quantificati  sulla  base  delle  tabelle  di  onerosita'
predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento  di
cui al primo periodo si applica  l'articolo  279,  primo  comma,  del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.  827.  Per  le
modalita' di  gestione  dei  fondi  accreditati  e  le  modalita'  di
presentazione  dei  rendiconti   amministrativi   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.  367.
Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del  30  settembre
di ciascun anno, non estinti al termine  dell'esercizio  finanziario,
possono essere trasportati all'esercizio successivo». 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.