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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. (13G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 24-1-2016
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
            Oggetto e modalita' di esercizio della delega 
 
  1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace  e
sostenibile, informato alla stabilita'  programmatica  delle  risorse
finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione  delle
spese, che assicuri i necessari livelli di operativita'  e  la  piena
integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e
nella prospettiva di una  politica  di  difesa  comune  europea,  per
l'assolvimento dei  compiti  istituzionali  delle  Forze  armate,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  due  o   piu'   decreti
legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: 
    a) dell'assetto strutturale e organizzativo del  Ministero  della
difesa, in  particolare  con  riferimento  allo  strumento  militare,
compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari; 
    b) delle dotazioni organiche complessive del  personale  militare
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare   nell'ottica   della    valorizzazione    delle    relative
professionalita'; 
    c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del
Ministero  della  difesa,  nell'ottica  della  valorizzazione   delle
relative professionalita'. 
  2.  I  risparmi  di  spesa  derivanti  dall'adozione  dei   decreti
legislativi di cui al comma 1  e  destinati  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 4 sono determinati al netto dei  risparmi  destinati  al
miglioramento dei saldi  di  bilancio  dello  Stato  derivanti  dalle
disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della  difesa
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2  e
3, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
nonche', per i profili di  competenza,  relativamente  all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
5), con il  Ministro  della  salute,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2,  lettera  d),  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,
relativamente all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie
di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e  le
organizzazioni  sindacali,  e   sono   trasmessi   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  le
quali esprimono il proprio parere entro sessanta  giorni  dalla  data
dell'assegnazione; decorso tale  termine,  i  decreti  sono  adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione
del parere parlamentare scada nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  previsto  dal  comma  1,  o  successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 
  4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni integrative e correttive, con le  medesime  modalita'  e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.  ((Una  quota
parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di  spesa  di  parte
corrente di natura  permanente,  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata  per
adottare,  entro  il   1º   luglio   2017,   ulteriori   disposizioni
integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente
articolo, al fine di assicurare la  sostanziale  equiordinazione  nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma  3,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, e  dei  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7  agosto
2015, n. 124)). 
  6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono effettuati  introducendo
le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento  militare,  di
cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  di  seguito
denominato «codice dell'ordinamento militare». 
  7. Le disposizioni della presente legge non si applicano  al  Corpo
delle capitanerie di porto.