stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. (13G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-1-2016
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e modalità di esercizio della delega
1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:
a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
((Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124))
.
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.