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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  17-8-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

(( (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa). ))
((
1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della";
2) le parole: "ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza";
b) al comma 2:
1) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226";
2) le parole: "bandi annuali per corsi di dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";
3) la parola: "frequentatori" è sostituita dalla seguente: "partecipanti";
c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".
2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente".
))