stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-6-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
((,))
nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140
((annui a decorrere dal))
2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.».
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;
1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del
((libro))
secondo, dal capo II del
((titolo))
III del
((libro))
terzo e dal regolamento»;
b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
d) all'articolo 266:
1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
e) all'articolo 267:
1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
g) all'articolo 567:
1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
h) all'articolo 689:
1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;
2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;
2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;
3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;
i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano».
3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato
((dalla tabella))
A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2
((annessi al presente decreto))
.
4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:
a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.
6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.
7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.