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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2025)
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Testo in vigore dal:  26-2-2014
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Art. 15

Attribuzioni del Ministero della difesa
1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti
((di seguito indicati:))

difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
((...))
politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
((
2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:
a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;
c) l'unicità decisionale;
d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.
))
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.