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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81

Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (22G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2022
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal: 15-7-2022
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  6,  comma   5,   del   citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente   della   Repubblica,   emanati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  siano
individuati e abrogati gli adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti
dal Piano integrato di attivita' e organizzazione; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  9
febbraio 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio e del
17 febbraio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  di  adempimenti  assorbiti  dal  Piano  integrato  di
                     attivita' e organizzazione 
 
  1. Ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti,  sono  soppressi,  in
quanto assorbiti  nelle  apposite  sezioni  del  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai  piani
di cui alle seguenti disposizioni: 
    a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e  articoli
60-bis  (Piano  delle  azioni  concrete)  e   60-ter,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) articolo 2, comma 594, lettera a),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Piano per  razionalizzare  l'utilizzo  delle  dotazioni
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di  lavoro
nell'automazione d'ufficio); 
    c) articolo 10,  commi  1,  lettera  a),  e  1-ter,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); 
    d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della  legge
6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione); 
    e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano
organizzativo del lavoro agile); 
    f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198 (Piani di azioni positive). 
  2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO,  tutti  i
richiami ai piani individuati al comma  1  sono  da  intendersi  come
riferiti alla corrispondente sezione del PIAO. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non piu' di  cinquanta
dipendenti sono tenute al rispetto degli  adempimenti  stabiliti  nel
decreto  del  Ministro  della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. 
  4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:  «Art.  117.
          La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti) Omissis. - 2. Con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il  Consiglio  di  Stato  e
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti  in
          materia, che  si  pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta, sono emanati i  regolamenti  per  la  disciplina
          delle materie, non coperte da  riserva  assoluta  di  legge
          prevista dalla Costituzione, per le quali  le  leggi  della
          Repubblica,   autorizzando   l'esercizio   della   potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): «Art. 11.- 1.  Il  Governo
          e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42),  uno
          o piu' decreti legislativi diretti a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis della legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,
          recante  «Misure  urgenti  per   il   rafforzamento   della
          capacita' amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni
          funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per l'efficienza  della  giustizia»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136; 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  5,  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia»     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art.   6.   (Piano   integrato    di    attivita'    e
          organizzazione) Omissis. - 5. Entro il 31 marzo  2022,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  della   Repubblica,
          adottati ai sensi dell'art. 17, comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, previa intesa in  sede  di  Conferenza
          unificata, ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e
          abrogati gli adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti  da
          quello di cui al presente art..». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
              «Art.  9.  (Funzioni).  Omissis.  -  2.  La  Conferenza
          unificata e' comunque competente in tutti  i  casi  in  cui
          regioni, province, comuni e  comunita'  montane  ovvero  la
          Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
          In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dall'art. 6,  commi  1  e  6  del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art.   6.   (Piano   integrato    di    attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
          Omissis. 
              6. Entro il medesimo termine di cui  al  comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 2, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  comma  2,  6,
          commi 1,  4  e  6,  60-bis  e  60-ter  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  1.  (Finalita'  ed  ambito   di   applicazione).
          Omissis. - 2. Per amministrazioni  pubbliche  si  intendono
          tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi  compresi  gli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado e  le  istituzioni
          educative, le aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
          Comunita' montane,  e  loro  consorzi  e  associazioni,  le
          istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi   case
          popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura e loro associazioni, tutti  gli  enti  pubblici
          non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,   le
          amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  l'Agenzia  per   la   rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  e  le
          Agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300. Fino  alla  revisione  organica  della  disciplina  di
          settore,  le  disposizioni  di  cui  al  presente   decreto
          continuano ad applicarsi anche al CONI. 
          Omissis.» 
              «Art. 6. (Organizzazione degli uffici e  fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'art. 1, comma 1, adottando,  in  conformita'  al  piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. - 3. Omissis. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale
          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle
          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le
          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'
          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. - 5. Omissis. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti di cui al presente art.  non  possono  assumere
          nuovo personale. 
              6-bis. Omissis.» 
              «Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo  della
          Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato  di
          cui  all'art.  60,  comma   6,   e   dell'Unita'   per   la
          semplificazione e la  qualita'  della  regolazione  di  cui
          all'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso  il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, il Nucleo delle azioni concrete di  miglioramento
          dell'efficienza amministrativa,  denominato  «Nucleo  della
          Concretezza». 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'interno,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          per la parte  relativa  alle  azioni  da  effettuare  nelle
          regioni, negli enti strumentali regionali, negli  enti  del
          Servizio  sanitario  regionale  e  negli  enti  locali,  e'
          approvato il Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per
          l'efficienza delle pubbliche  amministrazioni,  predisposto
          annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene: 
                a)  le  azioni  dirette  a  garantire   la   corretta
          applicazione   delle    disposizioni    in    materia    di
          organizzazione,      funzionamento,      trasparenza      e
          digitalizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
          conformita' dell'attivita' amministrativa  ai  principi  di
          imparzialita' e buon andamento; 
                b) le tipologie  di  azioni  dirette  a  incrementare
          l'efficienza delle  pubbliche  amministrazioni,  anche  con
          riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali
          e di investimento europei; 
                c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle
          attivita' del Nucleo della Concretezza nei confronti  delle
          regioni, degli enti strumentali regionali, degli  enti  del
          Servizio sanitario regionale e degli enti locali. 
              3. Il nucleo della  concretezza  assicura  la  concreta
          realizzazione delle misure indicate nel  Piano  di  cui  al
          comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di
          cui all'art. 60, comma 6, effettua  sopralluoghi  e  visite
          finalizzati  a  rilevare  lo  stato  di  attuazione   delle
          disposizioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          nonche'  le  modalita'  di  organizzazione  e  di  gestione
          dell'attivita' amministrativa  alla  luce  dei  criteri  di
          efficienza, efficacia ed economicita', proponendo eventuali
          misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici nazionali realizzano le misure  correttive  entro
          tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel
          Piano di cui al comma 2. 
              4. Di ogni sopralluogo e  visita  e'  redatto  processo
          verbale,       sottoscritto       dal        rappresentante
          dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano
          le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate,
          la  documentazione  visionata  o  acquisita,   nonche'   le
          risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene
          anche l'indicazione delle eventuali  misure  correttive  e,
          per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3,
          del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.
          L'amministrazione,  nei   tre   giorni   successivi,   puo'
          formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. 
              5. I verbali redatti in  occasione  di  sopralluoghi  e
          visite effettuati in comuni o in  altri  enti  locali  sono
          trasmessi anche al prefetto territorialmente competente. 
              6.  Le  pubbliche   amministrazioni   provvedono   alla
          comunicazione al  Nucleo  della  Concretezza  dell'avvenuta
          attuazione delle misure correttive  entro  quindici  giorni
          dall'attuazione medesima, fermo restando, per le  pubbliche
          amministrazioni di cui al terzo periodo  del  comma  3,  il
          rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. 
              7. L'inosservanza del termine assegnato, ai  sensi  del
          comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai
          fini della responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare  e
          determina  l'iscrizione  della   pubblica   amministrazione
          inadempiente  in  un  elenco  pubblicato   nel   sito   del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   trasmette   una
          relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite,  con
          l'evidenziazione  dei  casi  di  mancato  adeguamento,   al
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  al  Ministro
          dell'interno e alla Corte dei conti.  Il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  trasmette  tale  relazione  alle
          Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni
          parlamentari.» 
              «Art. 60-ter  (Collaborazione  tra  il  prefetto  e  il
          Nucleo della Concretezza). - 1. Il prefetto puo'  segnalare
          al Nucleo della Concretezza di cui all'art.  60-bis,  comma
          1, eventuali irregolarita' dell'azione amministrativa degli
          enti locali e chiederne  l'intervento.  In  tal  caso  puo'
          partecipare ai sopralluoghi e alle visite  anche  personale
          della   prefettura-ufficio   territoriale    del    Governo
          richiedente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  594,  lettera
          a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)): 
              «Art.  2.   (Disposizioni   concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali); L'Italia in Europa e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche 
              Omissis. 
              594.  Ai  fini  del   contenimento   delle   spese   di
          funzionamento delle proprie strutture,  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali
          per   l'individuazione   di   misure    finalizzate    alla
          razionalizzazione dell'utilizzo: 
                a) delle dotazioni strumentali,  anche  informatiche,
          che  corredano  le  stazioni  di  lavoro   nell'automazione
          d'ufficio; 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10,  commi  1,  lettera
          a), e 1-ter, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
          di    efficienza    e    trasparenza    delle     pubbliche
          amministrazioni»: 
              «Art. 10. (Piano della performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
              a) entro il 31 gennaio,  il  Piano  della  performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
              b) - 1-bis. Omissis. 
                1-ter. Il piano della performance di cui al comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Piano
          delle performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, o con il piano  degli  indicatori  e
          dei risultati attesi di bilancio, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
              2. - 4. 
              5. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 5, lettera  a)
          e 60, lettera a), della  legge  6  novembre  2012,  n.  190
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione»: 
                «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. - 4. Omissis 
              5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono  e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
                a) un  piano  di  prevenzione  della  corruzione  che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
                b) Omissis. 
              6 - 59. (Omissis). 
              60. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, attraverso intese in  sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  definiscono
          gli adempimenti, con l'indicazione  dei  relativi  termini,
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici  e
          dei  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti   al   loro
          controllo, volti alla piena e  sollecita  attuazione  delle
          disposizioni  della   presente   legge,   con   particolare
          riguardo: 
                a)   alla   definizione,   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione, del piano triennale di  prevenzione  della
          corruzione,  a  partire  da  quello  relativo   agli   anni
          2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
          e al Dipartimento della funzione pubblica; 
                b) - c) (Omissis). 
                61. - 83. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  1,  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 14. (Promozione della conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1.  Le
          amministrazioni pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
          bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  adottano  misure
          organizzative  volte  a  fissare  obiettivi   annuali   per
          l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31
          gennaio  di  ciascun  anno,  le  amministrazioni  pubbliche
          redigono, sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano
          organizzativo del lavoro agile (POLA),  quale  sezione  del
          documento di cui all'art. 10,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  48,  comma  1,  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  «Codice  delle
          pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma  dell'art.  6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246»: 
              «Art.   48.   (Azioni    positive    nelle    pubbliche
          amministrazioni). - 1. Ai sensi degli articoli 1, comma  1,
          lettera c),  7,  comma  1,  e  57,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni
          e gli  altri  enti  pubblici  non  economici,  sentiti  gli
          organismi  di  rappresentanza  previsti  dall'art.  42  del
          decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ovvero,  in
          mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del
          comparto e dell'area  di  interesse,  sentito  inoltre,  in
          relazione alla sfera operativa della rispettiva  attivita',
          il Comitato di cui all'art.  10,  e  la  consigliera  o  il
          consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato per le
          pari  opportunita'  eventualmente  previsto  dal  contratto
          collettivo e la consigliera o  il  consigliere  di  parita'
          territorialmente competente, predispongono piani di  azioni
          positive  tendenti   ad   assicurare,   nel   loro   ambito
          rispettivo, la rimozione  degli  ostacoli  che,  di  fatto,
          impediscono la piena realizzazione di pari opportunita'  di
          lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.  Detti  piani,  fra
          l'altro, al fine di promuovere  l'inserimento  delle  donne
          nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
          sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera
          d), favoriscono il riequilibrio  della  presenza  femminile
          nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove  sussiste
          un divario fra generi non inferiore a  due  terzi.  A  tale
          scopo,  in  occasione  tanto  di   assunzioni   quanto   di
          promozioni,  a   fronte   di   analoga   qualificazione   e
          preparazione professionale tra candidati di sesso  diverso,
          l'eventuale scelta  del  candidato  di  sesso  maschile  e'
          accompagnata da un'esplicita  ed  adeguata  motivazione.  I
          piani di cui al presente art. hanno  durata  triennale.  In
          caso di mancato adempimento si applica l'art. 6,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 169, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  «Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - (Omissis). 
              3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio
          di previsione e con il documento unico  di  programmazione.
          Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione
          delle  tipologie  in   categorie   e   dei   programmi   in
          macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n.  8
          al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
          modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di  cui
          all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il  piano
          della  performance  di  cui   all'art.   10   del   decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  sono   unificati
          organicamente nel PEG.».