DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2011
                               Art. 19 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche,  contestualmente  al  bilancio  di
previsione  ed  al  bilancio  consuntivo,  presentano  un   documento
denominato 'Piano degli indicatori e risultati attesi  di  bilancio',
di seguito denominato 'Piano', al fine di  illustrare  gli  obiettivi
della  spesa,  misurarne  i  risultati  e   monitorarne   l'effettivo
andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 
  2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa  ed
espone informazioni sintetiche relative ai  principali  obiettivi  da
realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il
triennio della programmazione finanziaria, e riporta  gli  indicatori
individuati per quantificare tali obiettivi, nonche'  la  misurazione
annuale  degli  stessi  indicatori   per   monitorare   i   risultati
conseguiti. 
  3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi  ed  indicatori
adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e, per  le  amministrazioni  centrali  dello
Stato, corrisponde alle note integrative  disciplinate  dall'articolo
21, comma 11, lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. 
  4. Al fine di assicurare il consolidamento  e  la  confrontabilita'
degli  indicatori  di   risultato,   le   amministrazioni   vigilanti
definiscono, per le amministrazioni  pubbliche  di  loro  competenza,
comprese le unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
il  sistema  minimo  di  indicatori   di   risultato   che   ciascuna
amministrazione ed unita' locale deve  inserire  nel  proprio  Piano.
Tale sistema minimo e' stabilito con decreto del Ministro  competente
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400. 
          Note all'art. 19: 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31  ottobre  2009,  n.  254,
          S.O. 
              Per il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge
          n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11. 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, della citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «2. Al rendiconto di cui al comma  1  e'  allegata  per
          ciascuna amministrazione una nota  integrativa,  articolata
          per missioni e programmi in  coerenza  con  le  indicazioni
          contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione.
          La  nota  integrativa  al  rendiconto  si  compone  di  due
          sezioni: 
              a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati,
          che  espone  l'analisi  e  la  valutazione  del  grado   di
          realizzazione   degli   obiettivi   indicati   nella   nota
          integrativa di cui all'articolo 21, comma 11,  lettera  a),
          numero 1). Ciascuna amministrazione,  in  coerenza  con  lo
          schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al
          bilancio di  previsione,  illustra,  con  riferimento  allo
          scenario socioeconomico  e  alle  priorita'  politiche,  lo
          stato di attuazione  degli  obiettivi  riferiti  a  ciascun
          programma, i risultati conseguiti  e  le  relative  risorse
          utilizzate, anche con l'indicazione dei residui  accertati,
          motivando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto  a  quanto
          previsto nella nota  di  cui  all'articolo  21,  comma  11,
          lettera a); 
              b) la seconda  sezione  illustra,  con  riferimento  ai
          programmi, i risultati finanziari ed  espone  i  principali
          fatti della gestione, motivando gli  eventuali  scostamenti
          tra  le  previsioni  iniziali  di  spesa  e  quelle  finali
          indicate nel rendiconto generale.». 
              Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata  legge
          n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 18.