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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2020, n. 194

Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero dello sviluppo economico. (21G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2021
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-4-2021
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, ed in particolare gli articoli 8 e 10; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
10 aprile 1996, n.  296,  con  il  quale  e'  stata  data  attuazione
all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai
documenti   formati   dal   Ministero   o   rientranti   nella    sua
disponibilita'; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   ed   in
particolare l'articolo 1, comma 6, come modificato dal  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, il  quale  stabilisce  che  con  regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono  disciplinati  le  procedure,  le  modalita'  e  i
termini con cui, tra l'altro, «a) i soggetti di cui al  comma  2-bis,
che intendano procedere, anche  per  il  tramite  delle  centrali  di
committenza alle quali essi sono  tenuti  a  fare  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 512, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
all'affidamento,  di  forniture  di  beni,  sistemi  e  servizi   ICT
destinati a essere impiegati sulle reti, sui  sistemi  informativi  e
per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera
b), appartenenti a categorie individuate, sulla base  di  criteri  di
natura  tecnica,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro dieci  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  ne  danno
comunicazione al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale
(CVCN), istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico;  la
comunicazione comprende anche la valutazione  del  rischio  associato
all'oggetto  della  fornitura,  anche  in  relazione  all'ambito   di
impiego.  Entro   quarantacinque   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione, prorogabili di quindici giorni,  una  sola  volta,  in
caso di particolare complessita', il CVCN puo'  effettuare  verifiche
preliminari ed imporre condizioni e test di hardware  e  software  da
compiere anche in collaborazione con  i  soggetti  di  cui  al  comma
2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di
sicurezza.»; 
  Ravvisata l'esigenza di integrare il  decreto  del  Ministro  delle
poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296,  al  fine  di
tutelare le procedure e le metodologie di test  utilizzate  dal  CVCN
costituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
finalita' richiamate; 
  Sentita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  1510/2020,  reso  dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  3
settembre 2020; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con lettera n. 20503 del 28 settembre  2020,  ai  sensi  del
citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle poste  e
telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296: 
    a) alla fine della lettera i) il punto e' sostituito con il punto
e virgola; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis)  documenti
relativi alle procedure ed alle metodologie di  test  di  hardware  e
software  definiti,   disposti,   imposti   o   comunque   impiegati,
direttamente  o  indirettamente,  dal   Centro   di   valutazione   e
certificazione nazionale (CVCN), di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133,  per  le
finalita' stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 16 ottobre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1033 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59): 
                «Art.  2  (Ministeri).  - 1.  I  Ministeri   sono   i
          seguenti: 
                  1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale; 
                  2) Ministero dell'interno; 
                  3) Ministero della giustizia; 
                  4) Ministero della difesa; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero dello sviluppo economico; 
                  7) Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali; 
                  8)  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  11) Ministero dell'istruzione; 
                  12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo; 
                  14) Ministero della salute. 
                2. I ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                3. Sono in ogni caso attribuiti  ai  ministri,  anche
          con  riferimento  alle  agenzie  dotate   di   personalita'
          giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo  politico
          di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo  n.  29
          del 1993 e la relativa responsabilita'. 
                4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle  materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri. 
                4-bis.  Il  numero  dei  Ministeri  e'  stabilito  in
          quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante:  «Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244»: 
                «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300, il  comma  1  dell'articolo  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "1. I Ministeri sono i seguenti: 
                    1) Ministero degli affari esteri; 
                    2) Ministero dell'interno; 
                    3) Ministero della giustizia; 
                    4) Ministero della difesa; 
                    5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                    6) Ministero dello sviluppo economico; 
                    7) Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali; 
                    8) Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
                    9)   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
                    10) Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali; 
                    11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
                    12)  Ministero  per  i  beni   e   le   attivita'
          culturali.». 
                2. Le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  del
          commercio   internazionale,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
          Ministero dello sviluppo economico. 
                3. Al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          strumentali e  di  personale,  le  funzioni  attribuite  al
          Ministero dei trasporti. 
                4. Al Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  sono  trasferite   le   funzioni   gia'
          attribuite al Ministero della solidarieta'  sociale,  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di  vigilanza
          dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
          di cui alla lettera d) del comma  1  dell'articolo  46  del
          decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.   300,   e
          neocomunitari, nonche' i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche per  l'integrazione  degli  stranieri  immigrati.
          Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          con le inerenti risorse finanziarie, i compiti  in  materia
          di politiche  antidroga,  quelli  in  materia  di  Servizio
          civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,  n.  230,
          alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo  5
          aprile  2002,  n.  77.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo
          e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per  i  giovani
          del programma comunitario  «Gioventu'  in  azione»  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'
          prendere parte  alle  attivita'  del  Forum  nazionale  dei
          giovani. 
                5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                6. Le funzioni del Ministero  della  salute,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          sono trasferite al Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali. 
                7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
                8. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, sentiti i Ministri interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi  del  presente  decreto.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  sono   apportate   le
          variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo. 
                9.  La  denominazione:  «Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali»  sostituiscono,
          ovunque  ricorrano,   rispettivamente   le   denominazioni:
          «Ministero  delle  politiche  agricole   e   forestali»   e
          «Ministro  delle  politiche  agricole  e   forestali».   Il
          Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui
          consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche
          agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo  12
          del  decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.   220.   Le
          competenze in materia di produzione e prima  trasformazione
          dei  prodotti  agricoli,  come  definiti  al  paragrafo   1
          dell'articolo 32 del Trattato che istituisce  la  Comunita'
          europea,   nonche'   dei   prodotti    definiti    agricoli
          dall'ordinamento comunitario e da  quello  nazionale,  sono
          esercitate   dal   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali. 
                10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti» sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,    la     denominazione:     «Ministero     delle
          infrastrutture». 
                11.  La  denominazione:  «Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  «Ministero
          della pubblica istruzione». 
                12. La denominazione: «Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  «Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale». 
                13. La denominazione: «Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
          la  denominazione:  «Ministro  delle   politiche   per   la
          famiglia». 
                14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente  del
          Consiglio dei Ministri: 
                  a) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di  coordinamento  delle  politiche  delle  giovani
          generazioni; le funzioni gia' attribuite al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale  dall'articolo  1,  commi
          72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in  tema
          di finanziamenti  agevolati  per  sopperire  alle  esigenze
          derivanti  dalla  peculiare  attivita'  lavorativa   svolta
          ovvero    per    sviluppare    attivita'    innovative    e
          imprenditoriali;  le  funzioni  in  tema  di  contrasto   e
          trattamento della devianza e  del  disagio  giovanile.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale anche delle
          relative risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  ivi
          compresi l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato
          alle dipendenze ed  il  relativo  Fondo  nazionale  per  le
          comunita' giovanili di cui al  comma  556  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  delle  risorse  gia'
          trasferite  al   Ministero   della   solidarieta'   sociale
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre  risorse  inerenti
          le  medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad   altre
          amministrazioni; 
                  b) 
                  c) 
                  d) l'espressione del concerto in sede di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 20 e 48 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198; 
                  e) le funzioni di competenza statale attribuite  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
          54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo  11
          aprile  2006,  n.  198.   In   ordine   al   Comitato   per
          l'imprenditoria femminile resta fermo quanto  disposto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. 
                15. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
          il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
          normativa, comprese quelle di  cui  all'articolo  1,  comma
          22-bis,  del  decreto-legge  18  maggio   2006,   n.   181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15  e  l'iniziativa  di
          cui al comma 14 dell'articolo 14 della  legge  28  novembre
          2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80,  le  parole:  «per  la  funzione
          pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse. 
                16. In attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle  strutture  delle
          Amministrazioni per le quali e' previsto  il  trasferimento
          delle  funzioni,  con   regolamenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il  numero
          massimo delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo  da
          assicurare,  fermi  restando  i  conseguenti  processi   di
          riallocazione e mobilita' del personale, che al termine del
          processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20  per
          cento, per le nuove strutture, la somma  dei  limiti  delle
          spese   strumentali    e    di    funzionamento    previsti
          rispettivamente per i Ministeri di origine ed  i  Ministeri
          di destinazione. 
                17. L'onere relativo ai  contingenti  assegnati  agli
          uffici di diretta collaborazione  dei  Ministri,  dei  Vice
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture  che
          abbiano subito modificazioni ai  sensi  delle  disposizioni
          del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore  per
          non meno del 20 per cento al limite  di  spesa  complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          dello stesso decreto. 
                18. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  sentiti  i  Ministri  interessati,   previa
          consultazione delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'
          per l'individuazione  delle  risorse  umane  relative  alle
          funzioni trasferite ai sensi del presente decreto. 
                19. Dal riordino delle  competenze  dei  Ministeri  e
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  dal  loro
          accorpamento  previsti  dal  presente  decreto  non  deriva
          alcuna revisione dei trattamenti economici  complessivi  in
          atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero  a  quelli
          dell'amministrazione di destinazione  che  si  rifletta  in
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                20. Con riferimento ai Ministeri  per  i  quali  sono
          previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque,  per
          un periodo massimo di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nelle more dell'approvazione  del  regolamento  di
          organizzazione dei relativi uffici funzionali,  strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura di tali uffici e' definita,  nel  rispetto  delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla  data  di
          entrata  in   vigore   di   tale   decreto   si   applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche' resti ferma  l'unicita'  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  di  vertice.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo. 
                21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
          n. 124, e' abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3
          agosto  2007,  n.  124,  le   parole:   «e   dal   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «, dal Ministro dell'economia e delle  finanze  e
          dal Ministro dello sviluppo economico». 
                21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera  c),  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «, organizzato ai sensi  dell'articolo  98
          del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934,  n.
          1214, anche in deroga alle norme  richiamate  dall'articolo
          10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso
          ufficio  e'  competente  per  l'istruttoria   relativa   al
          controllo di legittimita' su atti, ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 
                22.  Ferma   restando   l'applicabilita'   anche   ai
          magistrati amministrativi, ordinari  e  contabili,  nonche'
          agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo
          13 del decreto-legge 12 giugno 2001,  n.  217,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  mediante  decreti  adottati  dai
          rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15,  comma
          5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,
          informandone gli organi di  amministrazione  del  personale
          interessato, al predetto  articolo  13  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «Presidente del Consiglio dei Ministri»  sono  inserite  le
          seguenti:  «e  con  il  Sottosegretario   di   Stato   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Segretario  del
          Consiglio dei Ministri»; 
                  b) al comma 3, dopo le parole: «valutare  motivate»
          sono inserite le seguenti: «e specifiche». 
                22-bis. Dalle disposizioni del comma  22  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.". 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante
          «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»: 
                «Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1.  Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti di cui all'art. 24,  comma  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo. 
                2.  I  documenti   non   possono   essere   sottratti
          all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare
          un pregiudizio concreto agli interessi  indicati  nell'art.
          24  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  I   documenti
          contenenti informazioni  connesse  a  tali  interessi  sono
          considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti  di  tale
          connessione. A tale fine, le amministrazioni  fissano,  per
          ogni categoria di documenti, anche l'eventuale  periodo  di
          tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
                3. In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
          sottratti all'accesso ove sia sufficiente  far  ricorso  al
          potere di differimento. 
                4. Le categorie di cui all'art. 24,  comma  4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica. 
                5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e  4,
          i  documenti  amministrativi   possono   essere   sottratti
          all'accesso: 
                  a) quando, al di fuori delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche' all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
                  b) quando possa arrecarsi pregiudizio  ai  processi
          di formazione, di  determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria; 
                  c) quando i documenti riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                  d) quando i documenti riguardino la vita privata  o
          la riservatezza di persone fisiche, di persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296 reca: 
                «Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7
          agosto   1990,   n.   241,   relativamente   ai   documenti
          amministrativi formati dal Ministero delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  6,  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante
          «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica»: 
                «6. Con regolamento, adottato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                  a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che  intendano
          procedere,  anche  per  il  tramite   delle   centrali   di
          committenza alle quali essi sono tenuti a fare  ricorso  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
          e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b),  appartenenti  a
          categorie individuate, sulla  base  di  criteri  di  natura
          tecnica, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da  adottare  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione  e
          certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito   presso   il
          Ministero  dello  sviluppo  economico;   la   comunicazione
          comprende  anche  la  valutazione  del  rischio   associato
          all'oggetto della fornitura, anche in relazione  all'ambito
          di impiego. Entro  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
          della comunicazione, prorogabili di  quindici  giorni,  una
          sola volta, in caso di particolare  complessita',  il  CVCN
          puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni
          e  test  di  hardware  e  software  da  compiere  anche  in
          collaborazione con  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis,
          secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
          di sicurezza. Decorso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo senza che il CVCN si sia  pronunciato,  i  soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella procedura di affidamento. In caso di  imposizione  di
          condizioni e test di hardware e software, i relativi  bandi
          di  gara  e  contratti  sono  integrati  con  clausole  che
          condizionano, sospensivamente  ovvero  risolutivamente,  il
          contratto  al  rispetto  delle   condizioni   e   all'esito
          favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
          conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
          di  cui  al  precedente  periodo,  i  soggetti  che   hanno
          effettuato  la  comunicazione  possono   proseguire   nella
          procedura di affidamento. In  relazione  alla  specificita'
          delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
          su reti, sistemi  informativi  e  servizi  informatici  del
          Ministero  dell'interno  e  del  Ministero  della   difesa,
          individuati ai sensi del comma 2, lettera  b),  i  predetti
          Ministeri, nell'ambito delle risorse  umane  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  in  coerenza  con
          quanto previsto dal presente  decreto,  possono  procedere,
          con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
          periodi precedenti, attraverso la comunicazione  ai  propri
          Centri di valutazione accreditati per le attivita'  di  cui
          al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b),  che
          impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
          CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
          le modalita' stabilite con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b).  Non
          sono  oggetto  di  comunicazione  gli   affidamenti   delle
          forniture di beni, sistemi e  servizi  ICT  destinate  alle
          reti, ai sistemi informativi e ai servizi  informatici  per
          lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
          e repressione dei reati e i casi di  deroga  stabiliti  dal
          medesimo regolamento con riguardo alle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  per  le  quali  sia  indispensabile
          procedere in sede estera, fermo  restando,  in  entrambi  i
          casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
          livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera  b),  salvo
          motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
          sono destinati; 
                  b) i soggetti individuati quali fornitori di  beni,
          sistemi  e  servizi  destinati  alle   reti,   ai   sistemi
          informativi e ai servizi informatici di  cui  al  comma  2,
          lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
          di specifica competenza, ai Centri di valutazione  operanti
          presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
          lettera a) del presente comma,  la  propria  collaborazione
          per l'effettuazione delle attivita' di  test  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, sostenendone gli  oneri;  il
          CVCN segnala la mancata collaborazione al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  caso  di  fornitura  destinata  a
          soggetti privati,  o  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  in  caso  di  fornitura  destinata  a   soggetti
          pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82;  sono
          inoltrate  altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
          dei Ministeri dell'interno e  della  difesa,  di  cui  alla
          lettera a); 
                  c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario,  specifiche  prescrizioni;  nello   svolgimento
          delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
          se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
          e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i  sistemi
          informativi e i servizi informatici  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  connessi  alla  funzione  di  prevenzione   e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
          verifica sono svolte, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
          e sistemi, nonche', nei casi  in  cui  siano  espressamente
          previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
          del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
          dipendono le Forze di polizia e le  Forze  armate,  che  ne
          comunicano gli esiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri per i profili di competenza.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Ministro delle  poste  e  telecomunicazioni  10
          aprile 1996, n. 296 (Regolamento di attuazione dell'art. 24
          della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  relativamente   ai
          documenti amministrativi formati dal Ministero delle  poste
          e delle telecomunicazioni), come  modificato  dal  presente
          regolamento: 
                «Art. 1. - 1. Sono sottratte al diritto  di  accesso,
          in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la
          difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti
          categorie di documenti formati dal Ministero delle poste  e
          delle telecomunicazioni o  comunque  rientranti  nella  sua
          disponibilita': 
                  a) accordi internazionali in preparazione; 
                  b)  atti  riferibili  ad  accordi   internazionali,
          classificati dagli accordi stessi come "riservati"; 
                  c) atti relativi alla concessione del nulla osta di
          segretezza; 
                  d) piani per la gestione e  per  la  protezione  di
          impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi  e  di
          guerra; 
                  e) atti relativi alla messa a disposizione da parte
          dei concessionari di servizi di  telecomunicazioni  ad  uso
          pubblico di circuiti per la  difesa  e  per  la  protezione
          dello Stato; 
                  f) contratti soggetti a  classifica  di  segretezza
          per la protezione e per la sicurezza dello Stato; 
                  g) piani di utilizzo  del  personale  per  esigenze
          della difesa dello Stato; 
                  h)    piani    concernenti    l'assegnazione     di
          radiofrequenze per la difesa  e  per  la  protezione  dello
          Stato; 
                  i)  atti  relativi  alla   dislocazione   di   cavi
          sottomarini per telecomunicazioni e di  impianti  in  ponte
          radio, ove riguardino  la  difesa  e  la  protezione  dello
          Stato, fatte salve in ogni caso  le  ulteriori  ipotesi  di
          esclusione previste da norme vigenti; 
                  i-bis) documenti relativi alle  procedure  ed  alle
          metodologie  di  test  di  hardware  e  software  definiti,
          disposti, imposti  o  comunque  impiegati,  direttamente  o
          indirettamente, dal Centro di valutazione e  certificazione
          nazionale (CVCN), di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera
          a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  133,
          per  le  finalita'  stabilite  dall'art.  1  dello   stesso
          decreto-legge.».