LEGGE 13 aprile 1988, n. 117

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati.

note: Entrata in vigore della legge: 16-4-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 2-4-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
            Consiglio di presidenza della Corte dei conti 
 
  1. Fino all'entrata in vigore della legge di  riforma  della  Corte
dei  conti,  la  competenza  per  i  giudizi  disciplinari  e  per  i
provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni  dei
magistrati  della  Corte  dei  conti  e'  affidata  al  consiglio  di
presidenza. 
  2. Il consiglio di presidenza e' composto: 
a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede; 
b) dal procuratore generale della Corte dei conti; 
c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in  sua  assenza,
   dal presidente di sezione piu' anziano;(5) 
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti  delle  due
   Camere  tra  i  professori  universitari   ordinari   di   materie
   giuridiche  o  gli  avvocati  con  quindici  anni   di   esercizio
   professionale; 
e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di  presidente  di
   sezione, consigliere o  vice  procuratore,  primo  referendario  e
   referendario in proporzione alla rispettiva effettiva  consistenza
   numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1 gennaio dell'anno
   di costituzione dell'organo. 
  2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano  in
carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi  otto
anni dalla scadenza dell'incarico.(5) 
  3.  Alle  adunanze  del  consiglio  di  presidenza   partecipa   il
segretario generale senza diritto di voto. 
  4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere  in  ordine
alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non
partecipa il  segretario  generale  ed  il  procuratore  generale  e'
chiamato  a  svolgervi,  anche  per   mezzo   dei   suoi   sostituti,
esclusivamente  le  funzioni  inerenti  alla  promozione  dell'azione
disciplinare e le relative richieste. 
  5. I cittadini di cui alla lettera  d)  del  comma  2  non  possono
esercitare  alcuna  attivita'  suscettibile  di  interferire  con  le
funzioni della Corte dei conti. 
  6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma  2
partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto  personale
e segreto. 
  7.  Ciascun  elettore  ha  facolta'  di  esprimere   soltanto   una
preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero. 
  8. Per l'elezione e' istituito presso la Corte dei conti  l'ufficio
elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti  e  composto
da un presidente di sezione, che lo presiede, e  da  due  consiglieri
piu' anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti. 
  9.  Il  procedimento  disciplinare  e'  promosso  dal   procuratore
generale della Corte  dei  conti.  Nella  materia  si  applicano  gli
articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della  legge  27  aprile
1982, n. 186. ((6)) 
  10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma  della  Corte
dei conti si applicano in quanto compatibili le  norme  di  cui  agli
articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma,  8,  9,  quarto  e
quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo  comma,  numeri  1),  2),  3),  e
secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge  27  aprile
1982, n. 186. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n.  62  ha  stabilito  che  le  presenti
modifiche "sono efficaci dal novantesimo giorno successivo  a  quello
della pubblicazione in G.U. del suddetto D.Lgs. 62/2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 marzo 2009, n.  87  (in
G.U.  1a  s.s.  1/4/2009,  n.  13)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte  in  cui
esclude che il magistrato amministrativo o  contabile,  sottoposto  a
procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.