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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 297

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 (in G.U. 24/02/2007, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
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Testo in vigore dal:  25-2-2023
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Art. 5

Agenzia nazionale per i giovani
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite. (2)

((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 28, comma 4-bis) che "Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore".