DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n. 352

Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006)
Testo in vigore dal: 2-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                  Disciplina dei casi di esclusione 
  1.  Le  singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 
  2. I documenti non possono  essere  sottratti  all'accesso  se  non
quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli
interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  I
documenti contenenti informazioni  connesse  a  tali  interessi  sono
considerati  segreti  solo  nell'ambito  e   nei   limiti   di   tale
connessione. A  tale  fine,  le  amministrazioni  fissano,  per  ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo  di  tempo  per  il
quale essi sono sottratti all'accesso. 
  3.  In  ogni  caso  i  documenti  non  possono   essere   sottratti
all'accesso  ove  sia  sufficiente   far   ricorso   al   potere   di
differimento. 
  4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge  7  agosto
1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di
omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 
  5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e  4,  i  documenti
amministrativi possono essere sottratti all'accesso: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'art.  12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla  loro  divulgazione  possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale  e
alla continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,
con particolare riferimento alle  ipotesi  previste  nei  trattati  e
nelle relative leggi di attuazione; 
    b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di  formazione,
di  determinazione  e  di  attuazione  della  politica  monetaria   e
valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investi-
gative, alla identita' delle fonti di informazione e  alla  sicurezza
dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di  polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di  persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,  gruppi,
imprese e associazioni, con particolare  riferimento  agli  interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione
degli atti dei procedimenti  amministrativi  la  cui  conoscenza  sia
necessaria per  curare  o  per  difendere  i  loro  stessi  interessi
giuridici. ((3)) 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ha disposto (con l'art. 15,  comma
1) che "E' altresi' abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  24,  comma  6,
della legge."