DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
                              Dirigenti 
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.  4  del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10  del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993) 
 
  1. Nelle amministrazioni pubbliche di  cui  al  presente  capo,  la
dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere  delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate. Per le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6. 
  2. Nelle istituzioni e negli enti  di  ricerca  e  sperimentazione,
nonche'  negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto   comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della  dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento. 
  3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla  direzione
del dirigente generale, il dirigente  preposto  all'ufficio  di  piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio  di
livello inferiore. 
  4. Per le regioni, il dirigente  cui  sono  conferite  funzioni  di
coordinamento   e'   sovraordinato,   limitatamente    alla    durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 
  5. Per il Consiglio di  Stato  e  per  i  tribunali  amministrativi
regionali, per la Corte dei conti  ((,  per  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che  il  presente  decreto  demanda  agli  organi  di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio di Stato, del Presidente della  Corte  dei  conti  ((,  del
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro))  e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che  il  presente
decreto demanda ai  dirigenti  preposti  ad  uffici  dirigenziali  di
livello generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali  dei
predetti istituti.