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DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (19G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2019
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/10/2019, n. 253 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/10/2019, n. 254 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2019)
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Testo in vigore dal: 10-11-2019
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/843,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica  le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; 
  Viste la direttiva (UE) 2015/849,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i  dati  informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e,  in
particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma  1,
con la procedura indicata nei commi 2, 3  e  4  e  nel  rispetto  dei
principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  legge  di  delegazione
europea,  il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
correttive dei decreti legislativi emanati; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 32, comma 1, lettere  e)  e  f),  in  base  al  quale,  al
recepimento di direttive o all'attuazione di altri  atti  dell'Unione
europea che modificano precedenti direttive o atti gia'  attuati  con
legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione  non
comporta  ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva o di altro atto  modificato  e  che  nella
redazione dei decreti legislativi di cui  all'articolo  31  si  tiene
conto  delle  eventuali  modificazioni  delle  direttive  dell'Unione
europea comunque intervenute fino  al  momento  dell'esercizio  della
delega; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2015/847,  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  recante
disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro   oro   in
attuazione dell'articolo 15, comma 2,  lettera  l),  della  legge  12
agosto 2016, n. 170; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga  la  direttiva  95/46/CE,  come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 3 luglio 2019; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 24 luglio 2019; 
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico, della  giustizia,  dell'interno  e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1,  comma  1,  alla  lettera  l),  dopo  le  parole
«direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte  le  seguenti:
«, come modificata dalla  direttiva  (UE)  2018/843,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla  lettera  m),  le
parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse; 
  b) all'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  le  parole  «gli  enti
preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati  dalle
autorita'  di  vigilanza  di  settore,  per  tali   intendendosi   le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie  fiscali,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  amministrazioni,  ivi  comprese   le   agenzie
fiscali,»; dopo le parole  «comunque  denominati»  sono  inserite  le
seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le  parole
«pertinente normativa di settore» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nei
confronti dei predetti soggetti»; 
  c) all'articolo 1,  comma  2,  lettera  r),  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 82 CAP»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  r-bis)  CAP   e   disposizioni
applicative  limitatamente   alle   societa'   controllate   di   cui
all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»; 
  d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1  e'
sostituito dal seguente: 
      «3.1. le persone fisiche che, ai  sensi  del  presente  decreto
detengono, congiuntamente  alla  persona  politicamente  esposta,  la
titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e  istituti  giuridici
affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente  esposta
stretti rapporti d'affari;»; 
  e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un
soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle  seguenti:  «in  un
istituto giuridico affine»; 
  f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole  «a  titolo
professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo  le
parole «aventi  corso  legale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  in
rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili
in altre valute virtuali nonche' i  servizi  di  emissione,  offerta,
trasferimento  e  compensazione  e  ogni  altro  servizio  funzionale
all'acquisizione,  alla  negoziazione  o  all'intermediazione   nello
scambio delle medesime valute»; 
  g) all'articolo 1, comma 2, dopo la  lettera  ff)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «ff-bis)  prestatori  di  servizi  di  portafoglio  digitale:  ogni
persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce,  a  terzi,   a   titolo
professionale,  anche  online,  servizi  di  salvaguardia  di  chiavi
crittografiche private per conto  dei  propri  clienti,  al  fine  di
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»; 
  h) all'articolo 1, comma  2,  lettera  qq),  dopo  le  parole  «non
emessa» sono inserite le seguenti: «ne' garantita» e dopo  le  parole
«di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o  per  finalita'  di
investimento»; 
  i) all'articolo 2, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  per  le
finalita' di cui al comma 1 e' considerato di interesse  pubblico  ai
sensi del regolamento (UE) 2016/679, del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»; 
    l) all'articolo 3, comma 2: 
  1) la lettera r), e' soppressa; 
  2) alla lettera t), le parole  «e  di  imprese  assicurative»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; 
  3) alla lettera u), le parole  «e  le  imprese  assicurative»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; 
    m) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle  operazioni  di  cartolarizzazione  di  crediti,  gli
intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e
delle  verifiche  di  conformita'  provvedono  all'adempimento  degli
obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei  debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei
sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'»; 
    n) all'articolo 3, comma 5: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i soggetti che esercitano  attivita'  di  commercio  di  cose
antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che
agiscono in qualita' di intermediari  nel  commercio  delle  medesime
opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o
case  d'asta  di  cui  all'articolo  115  TULPS  qualora  il   valore
dell'operazione, anche se frazionata o di  operazioni  collegate  sia
pari o superiore a 10.000 euro;»; 
      2) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
    «c) i soggetti che conservano o commerciano opere  d'arte  ovvero
che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale
attivita' e' effettuata all'interno di  porti  franchi  e  il  valore
dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni  collegate  sia
pari o superiore a 10.000 euro;»; 
      3) alla lettera e), dopo le parole  «ai  sensi  della  legge  3
febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  quando
agiscono in qualita' di  intermediari  nella  locazione  di  un  bene
immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole  operazioni  per  le
quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;»; 
  4) alla lettera i), le parole  «,  limitatamente  allo  svolgimento
dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in  valute
aventi corso forzoso» sono soppresse; 
  5) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»; 
    o) all'articolo 3, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le  proprie  succursali
stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni  nazionali
di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione  del
sistema finanziario per fini di riciclaggio e  di  finanziamento  del
terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.». 
  2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3: 
  1) dopo le parole «attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono  inserite  le
seguenti: «assicurando che i  relativi  controlli  siano  basati  sul
rischio,»; 
  2) alla lettera c), dopo  le  parole  «attivita'  principale»  sono
inserite le seguenti: «, per tale  intendendosi  l'attivita'  il  cui
fatturato  non  ecceda  la  soglia  del  5  percento  del   fatturato
complessivo dei soggetti di cui al presente comma»; 
    b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole  «e  il
seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonche'
i  dati  riguardanti  il  numero  di  richieste   internazionali   di
informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e  di  quelle
evase,  parzialmente  o  totalmente,  disaggregati   per   paese   di
controparte»; 
    c) all'articolo 7, comma 2: 
      1)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «per   finalita'   di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo»  sono
inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di  controllo  previsti
dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei  confronti
dei soggetti ai quali i  soggetti  obbligati  abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti  per  l'adempimento  degli
obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente  decreto
e dalla relativa disciplina attuativa»; 
      2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi
7 e 8,» sono soppresse; 
  d) all'articolo 7, comma 3, le parole  «,  ad  accesso  riservato,»
sono soppresse; 
  e) all'articolo 7, comma 4: 
  1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede  in
altro  Stato  membro»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  sugli
intermediari bancari e finanziari con capogruppo in  un  altro  Stato
membro» e dopo le  parole  «dei  predetti  soggetti  obbligati»  sono
aggiunte le seguenti: «o della societa' capogruppo»; 
  2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorita'
di vigilanza di settore: 
  a)  possono  impartire  alla  capogruppo,  con   provvedimenti   di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il  gruppo
complessivamente  considerato  o  i  suoi  componenti,  in  relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal  presente  decreto  e
dalla relativa disciplina attuativa. Le  autorita'  di  vigilanza  di
settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo
o di alcuni componenti il gruppo; 
  b)  possono  effettuare  ispezioni  e  richiedere  l'esibizione  di
documenti e gli atti che ritengano necessari. 
  4-ter. In  caso  di  gruppi  operanti  in  piu'  Stati  membri,  le
autorita'  di  vigilanza  di  settore  cooperano  con  le   autorita'
competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati  membri  in  cui
sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le
succursali del gruppo. 
  4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore  possono  richiedere
alle autorita' competenti in  materia  di  antiriciclaggio  di  altro
Stato membro  di  effettuare  accertamenti  presso  gli  intermediari
bancari  e  finanziari  controllati  o  le  succursali  del   gruppo,
stabiliti nel territorio di  detto  Stato,  ovvero  concordare  altre
modalita' delle verifiche. 
  4-quinquies. Le autorita' di vigilanza  di  settore,  su  richiesta
delle autorita' competenti in materia  di  antiriciclaggio  di  altri
Stati membri, possono effettuare ispezioni  presso  gli  intermediari
bancari e finanziari con  sede  legale  in  Italia  ricompresi  nella
vigilanza sui gruppi di competenza delle  autorita'  richiedenti.  Le
autorita' di vigilanza di settore possono consentire che la  verifica
sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da
un revisore o da  un  esperto.  L'autorita'  competente  richiedente,
qualora non compia direttamente la verifica, puo',  se  lo  desidera,
prendervi parte. 
  4-sexies. Al fine di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  nei
confronti di gruppi operanti in piu' Stati membri,  le  autorita'  di
vigilanza  di  settore,  sulla  base  di  accordi  con  le  autorita'
competenti  in  materia  di  antiriciclaggio,  definiscono  forme  di
collaborazione  e  coordinamento,  possono   istituire   collegi   di
supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono  concordare
specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»; 
  f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,»
sono sostituite dalle seguenti:  «371-bis  del  codice  di  procedura
penale»; 
  g) all'articolo 9, comma 4: 
  1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) acquisisce,
anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi  1  e  2,
dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»; 
  2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) con  i  medesimi
poteri  di  cui  alla  lettera   a),   svolge   gli   approfondimenti
investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni  sospette  trasmesse  dalla  UIF  ai
sensi dell'articolo 40.»; 
    h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «b-bis) ai  dati  e  alle  informazioni  contenute  nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.»; 
  i) all'articolo 9,  comma  7,  le  parole  «delle  segnalazioni  di
operazioni sospette, trasmesse dalla  UIF  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni
sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»; 
  l) all'articolo 9, comma 8, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis)  ai  dati  e  alle  informazioni  contenute   nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.»; 
  m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni»,  sono
inserite le seguenti: «e le attribuzioni»; 
  n) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine  di
cui  all'articolo  5,  comma  7,   pubblicano,   dandone   preventiva
informazione al Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  una  relazione
annuale contenente i seguenti dati e informazioni: 
  a)  il  numero  dei  decreti  sanzionatori  e  delle  altre  misure
sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati  dalle
competenti  autorita',  nei  confronti   dei   rispettivi   iscritti,
nell'anno solare precedente; 
  b) il  numero  di  segnalazioni  di  operazioni  sospette  ricevute
dall'organismo di autoregolamentazione,  per  il  successivo  inoltro
alla UIF, ai sensi del comma 4; 
  c) il numero e la tipologia di misure  disciplinari,  adottate  nei
confronti  dei  rispettivi  iscritti  ai  sensi   del   comma   3   e
dell'articolo 66, comma 1, a fronte di  violazioni  gravi,  ripetute,
sistematiche ovvero plurime degli  obblighi  stabiliti  dal  presente
decreto in materia di controlli interni, di adeguata  verifica  della
clientela,  di  conservazione  e  di   segnalazione   di   operazioni
sospette.». 
  3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Collaborazione  e
scambio di informazioni tra autorita' nazionali)»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,  le  autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera  a),  collaborano  tra  loro
scambiando informazioni, anche  in  deroga  all'obbligo  del  segreto
d'ufficio.»; 
  3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte
le seguenti «nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine
di polizia per  la  quale  e'  gia'  stata  trasmessa  un'informativa
all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli  articoli  347  o  357  del
codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le
proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»; 
  4) al comma 7,  dopo  le  parole  «pregiudizio  alle  indagini.  Le
autorita' di  vigilanza  di  settore  e  la  UIF»  sono  inserite  le
seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera
a),»; 
  5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo  speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per  quanto  attiene
alla criminalita' organizzata,  anche  alla  Direzione  investigativa
antimafia, i risultati  degli  approfondimenti  investigativi  svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.»; 
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Salvo quanto previsto dal comma  1-bis  e  fuori  dai  casi  di
cooperazione tra le forze di polizia di  cui  all'articolo  16  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  tutte  le  informazioni,  in  possesso
delle autorita' di cui  all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  e
rilevanti per l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al  presente
decreto, sono coperte da  segreto  d'ufficio.  Il  segreto  non  puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia
di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie  per
lo svolgimento di un procedimento penale.»; 
    b) l'articolo 13, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le  autorita'  di  cui
all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorita' competenti degli
altri  Stati  membri,  al  fine  di  assicurare  che  lo  scambio  di
informazioni  e  l'assistenza,  necessari  al   perseguimento   delle
finalita'  di  cui  al   presente   decreto,   non   siano   impediti
dall'attinenza  dell'informazione  o  dell'assistenza  alla   materia
fiscale,  dalla  diversa  natura  giuridica  o  dal  diverso   status
dell'omologa autorita' competente richiedente  ovvero  dall'esistenza
di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento
penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza  possano
ostacolare  la  predetta  indagine   o   il   predetto   accertamento
investigativo  o  procedimento  penale.  Restano  ferme  le   vigenti
disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 
  2.  Per  l'esercizio  delle  rispettive  attribuzioni,  il   Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la  Direzione
investigativa  antimafia,  la   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo e la UIF collaborano  nell'ambito  della  cooperazione
internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della
predetta  cooperazione.  A  tal  fine,  la  Guardia  di  finanza,  la
Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti
a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle  predette
informazioni. 
  3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  1,  al  fine  di
facilitare  le  attivita'   comunque   connesse   all'approfondimento
investigativo delle segnalazioni di operazioni  sospette,  il  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia scambiano, anche direttamente,  a  condizioni
di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio,  dati
ed  informazioni  di  polizia  con  omologhi   organismi   esteri   e
internazionali.»; 
    c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 13-bis (Cooperazione tra Unita' di  informazione  finanziaria
per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa  richiesta  ovvero  di
propria iniziativa, puo', a condizioni  di  reciprocita',  anche  per
quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare
con le FIU per il trattamento o l'analisi di  informazioni  collegate
al riciclaggio o  al  finanziamento  del  terrorismo  e  ai  soggetti
coinvolti,  indipendentemente  dalla  tipologia  e  dall'accertamento
delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica  tutti  i
fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni  e  le
modalita' di utilizzo delle informazioni  richieste.  La  UIF  accede
alla rete FIU.NET e si avvale di  tecnologie  adeguate  a  consentire
l'incrocio anonimo dei  dati  inerenti  le  informazioni  oggetto  di
scambio tra essa e le altre FIU. 
  2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per  lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e per le finalita'  per
cui le predette informazioni sono state  fornite.  Tali  informazioni
possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o  trasmesse  dalla
UIF alle autorita' nazionali competenti  previo  consenso  della  FIU
dello Stato che ha fornito  le  informazioni  e  nel  rispetto  degli
eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La  UIF  puo'
fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le  informazioni
e puo' rifiutarlo qualora, in base alle evidenze  disponibili,  possa
pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in  contrasto  con
norme costituzionali o con i principi  fondamentali  dell'ordinamento
nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o
limitazioni  non  consentite  alla   comunicazione   delle   predette
informazioni. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  la  UIF  puo'
stipulare protocolli di intesa con le FIU  e  avvalersi  di  tutti  i
poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualita'  di
Unita' di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi
di cui al presente articolo, restano applicabili le  disposizioni  di
cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  4. La UIF partecipa con  le  FIU  degli  Stati  membri  ad  analisi
congiunte dei casi di carattere  transfrontaliero  e  trasmette  alle
medesime FIU le informazioni su segnalazioni di  operazioni  sospette
che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli  indirizzi
formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea,  ai  sensi
dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle
FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i  risultati  di  tali
analisi alla  Direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e  alla
Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio  delle  rispettive
attribuzioni, con le modalita' e nei termini stabiliti dai protocolli
di cui all'articolo 13, comma 2. 
  5. Le differenti definizioni di fattispecie  penali  vigenti  negli
ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la  cooperazione  e  lo
scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. 
  Art. 13-ter (Cooperazione tra le autorita' di vigilanza di  settore
degli Stati membri). -  1.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore
collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti in materia  di  antiriciclaggio  e  con  le  autorita'  di
vigilanza prudenziale e  di  risoluzione  degli  altri  Stati  membri
nonche' con la Banca  centrale  europea,  al  fine  di  agevolare  le
rispettive funzioni. Le informazioni che le autorita' di vigilanza di
settore  hanno  ricevuto  possono  essere  comunicate  soltanto   con
l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite. 
  2. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, le autorita' di  vigilanza  di  settore  possono  concludere
accordi di collaborazione con le autorita' di cui al comma  1  o  con
analoghe autorita' di Stati terzi.». 
  4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole  «articoli  14  e  15.»
sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la  capogruppo  adotta
un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle   autorita'   di
vigilanza  di  settore  nell'esercizio  delle  attribuzioni  di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).»; 
  b) all'articolo 16 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Se l'ordinamento  di  un  paese  terzo  non  consente  alle
succursali e alle societa' di un gruppo ivi  stabilite  di  adeguarsi
alle procedure di gruppo di cui al comma 1,  la  societa'  capogruppo
applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione
europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove
queste misure non siano idonee a ridurre il  rischio  di  riciclaggio
connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita' di  vigilanza
di settore intensificano i propri  controlli  sul  gruppo  e  possono
vietare al gruppo di instaurare rapporti  d'affari  o  di  effettuare
operazioni per il tramite delle succursali e delle societa' stabilite
nel paese terzo nonche', se necessario, imporre al gruppo di  cessare
del tutto la propria operativita' nel paese.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza. 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  19
          giugno 2018, n. L 156. 
              - La direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE  e  il  regolamento  (UE)   n.   2015/847,   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,
          riguardante  i  dati   informativi   che   accompagnano   i
          trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)  n.
          1781/2006 e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L
          150. 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Delega al Governo per  il  recepimento  della
          direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2015,  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della  Commissione,
          e  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2015/847  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,
          riguardante  i  dati   informativi   che   accompagnano   i
          trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)  n.
          1781/2006). -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 1,  e  previo
          parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          uno o piu' decreti legislativi al  fine  di  dare  organica
          attuazione alla  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa  alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  e  per
          adeguare il quadro normativo  nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  20  maggio  2015,   riguardante   i   dati
          informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
          abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
          quanto compatibili, anche i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) al fine di orientare e  gestire  efficacemente  le
          politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema  economico
          e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e
          le  procedure  strumentali  all'attuazione  delle  medesime
          politiche  in  funzione  del  rischio  di  riciclaggio  dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, nel rispetto dei  principi  e  della  normativa
          nazionale  ed  europea   in   materia   di   tutela   della
          riservatezza e protezione dei dati personali: 
                  1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria,
          istituito  dal  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n.  369,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  dicembre
          2001, n. 431, e disciplinato  dal  decreto  legislativo  22
          giugno  2007,  n.  109,  il  ruolo  di  organismo  preposto
          all'elaborazione  dell'analisi  nazionale  del  rischio  di
          riciclaggio e  di  finanziamento  del  terrorismo  e  delle
          strategie  per  farvi  fronte,  anche  tenuto  conto  della
          relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi
          ad attivita' transfrontaliere, elaborata dalla  Commissione
          europea ai sensi dell'art. 6 della direttiva (UE) 2015/849; 
                  2)   limitatamente   a   quanto   compatibile   con
          prioritarie esigenze di ordine pubblico e di  tutela  della
          riservatezza,  prevedere   che   gli   esiti   dell'analisi
          nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi
          a  disposizione  degli  organismi  di  autoregolamentazione
          interessati  e  dei  soggetti  destinatari  degli  obblighi
          stabiliti in attuazione della direttiva  (UE)  2015/849,  a
          supporto del processo di analisi dei  rischi  gravanti  sui
          settori  di  relativa   competenza   e   dell'adozione   di
          conseguenti misure proporzionate al rischio; 
                  3) prevedere che le autorita' e le  amministrazioni
          pubbliche  competenti,  anche  tenuto  conto   dell'analisi
          nazionale del rischio  e  degli  indirizzi  strategici  del
          Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  conformemente  a  un
          approccio  alla  vigilanza  basato   sul   rischio,   nella
          predisposizione degli strumenti e dei presidi,  finalizzati
          alla prevenzione e  al  contrasto  del  riciclaggio  e  del
          finanziamento  del   terrorismo,   individuino,   valutino,
          comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori  di
          rispettiva  competenza,  anche  al  fine  di  sostenere   i
          destinatari  degli  obblighi   soggetti   alla   rispettiva
          vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata  verifica
          della clientela efficaci e proporzionate al rischio; 
                  4) tenuto conto della natura dell'attivita',  delle
          dimensioni e della complessita' organizzativa e degli esiti
          dell'analisi nazionale del rischio di  cui  al  numero  2),
          prevedere  che  i  soggetti  destinatari   degli   obblighi
          stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849
          adottino efficaci strumenti per l'individuazione e  per  la
          valutazione dei rischi di riciclaggio  e  di  finanziamento
          del  terrorismo  cui  sono  esposti  nell'esercizio   della
          propria attivita' e predispongano misure di gestione  e  di
          controllo proporzionali al rischio riscontrato; 
                b)  al  fine  di  assicurare  la  proporzionalita'  e
          l'efficacia  delle  misure  adottate  in  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/849 e nel  rispetto  del  principio  di
          approccio basato sul rischio, prevedere la possibilita'  di
          procedere  all'aggiornamento   dell'elenco   dei   soggetti
          destinatari degli obblighi vigenti in  conformita'  con  le
          previsioni  della  medesima  direttiva   in   funzione   di
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del terrorismo; 
                c) al fine  di  garantire  l'efficiente  e  razionale
          allocazione  delle  risorse  da  destinare   al   contrasto
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del terrorismo e l'effettivita'  del  sistema
          di prevenzione, in attuazione del  principio  di  approccio
          basato sul rischio: 
                  1) affidare al Comitato di  sicurezza  finanziaria,
          nell'esercizio delle competenze di  cui  alla  lettera  a),
          numero 1), la decisione di non assoggettare  agli  obblighi
          stabiliti in attuazione della direttiva  (UE)  2015/849  le
          persone  fisiche  o  giuridiche  che  esercitano,  in  modo
          occasionale o su scala limitata,  un'attivita'  finanziaria
          che  implichi   scarsi   rischi   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del  terrorismo,  purche'  siano  soddisfatti
          tutti i seguenti criteri: 
                    1.1)  l'attivita'  finanziaria  e'  limitata   in
          termini assoluti, per tale intendendo  l'attivita'  il  cui
          fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia; 
                    1.2)  l'attivita'  finanziaria  e'   limitata   a
          livello di operazioni, per tale intendendo un'attivita' che
          non ecceda una soglia massima per  cliente  e  per  singola
          operazione, individuata in funzione del tipo  di  attivita'
          finanziaria; 
                    1.3) l'attivita' finanziaria non  e'  l'attivita'
          principale; 
                    1.4)  l'attivita'  finanziaria  e'  accessoria  e
          direttamente collegata all'attivita' principale; 
                    1.5) l'attivita' principale non  e'  un'attivita'
          menzionata all'art. 2, paragrafo 1,  della  direttiva  (UE)
          2015/849, ad eccezione dell'attivita' di  cui  al  medesimo
          paragrafo 1, numero 3), lettera e); 
                    1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto
          ai clienti dell'attivita' principale e non  e'  offerta  al
          pubblico in generale; 
                  2) prevedere che, in presenza di un esiguo  rischio
          di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo,  emerso
          all'esito di  un'adeguata  valutazione,  gli  emittenti  di
          moneta elettronica definita all'art. 2,  numero  2),  della
          direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  16  settembre  2009,   destinatari   degli
          obblighi  stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2015/849, siano  esonerati  da  taluni  degli  obblighi  di
          adeguata verifica del cliente  e  del  titolare  effettivo,
          concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni: 
                    2.1)   lo   strumento   di   pagamento   non   e'
          ricaricabile ovvero e' soggetto a un limite mensile massimo
          delle  operazioni  di  250  euro  utilizzabile   solo   nel
          territorio nazionale; 
                    2.2)      l'importo      massimo      memorizzato
          elettronicamente non supera 250  euro,  limite  innalzabile
          fino a 500 euro; 
                    2.3) lo  strumento  di  pagamento  e'  utilizzato
          esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; 
                    2.4) lo strumento di pagamento non e'  alimentato
          con moneta elettronica anonima; 
                    2.5)  l'emittente  effettua  un  controllo  sulle
          operazioni  o  sul  rapporto  di   affari   sufficiente   a
          consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; 
                  3) per gli emittenti di moneta elettronica e per  i
          prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro
          dell'Unione  europea  che  prestano  servizi  di  pagamento
          ovvero di emissione di moneta  elettronica  nel  territorio
          della   Repubblica   tramite   agenti    ovvero    soggetti
          convenzionati: 
                    3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
          contatto centrale al ricorrere dei presupposti  individuati
          dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
          45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da
          garantire    l'efficace    adempimento    degli    obblighi
          antiriciclaggio; 
                    3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
          adottare una  disciplina  di  attuazione,  con  particolare
          riguardo alle funzioni che devono essere svolte  dai  punti
          di contatto; 
                  4) al fine di assicurare  la  proporzionalita'  tra
          l'entita' delle  misure  preventive  di  adeguata  verifica
          della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di
          finanziamento  del  terrorismo   connesso   a   determinate
          tipologie di clientela o di relazioni di affari,  apportare
          alle disposizioni vigenti in materia di  adeguata  verifica
          rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
          definizione  le  modifiche  necessarie  a   garantirne   la
          coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard
          internazionali    del    Gruppo    d'azione     finanziaria
          internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849; 
                  5) al fine di assicurare la razionalizzazione e  la
          semplificazione degli adempimenti richiesti  in  attuazione
          della direttiva (UE) 2015/849, consentire  che  i  soggetti
          obbligati si  avvalgano  dell'identificazione  del  cliente
          effettuata da terzi purche': 
                    5.1) la responsabilita' finale della procedura di
          adeguata  verifica  della  clientela  rimanga,  in   ultima
          istanza,  ascrivibile  al   soggetto   destinatario   degli
          obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849; 
                    5.2) sia comunque  garantita  la  responsabilita'
          dei terzi  in  ordine  al  rispetto  della  direttiva  (UE)
          2015/849,  compreso   l'obbligo   di   segnalazione   delle
          operazioni  sospette  e  di  conservazione  dei  documenti,
          qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante
          nell'ambito di applicazione della direttiva medesima; 
                d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone
          giuridiche, degli  altri  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche  e  dei  trust  e  di   contrastare   fenomeni   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del terrorismo commessi o comunque  agevolati
          ricorrendo   strumentalmente   alla   costituzione   ovvero
          all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di
          altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a
          costituire autonomi centri di imputazione giuridica: 
                  1) prevedere che le persone giuridiche e gli  altri
          analoghi   soggetti,   diversi   dalle   persone   fisiche,
          costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni  del  codice
          civile,  ottengano  e  conservino  informazioni   adeguate,
          accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
          statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali  per
          l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al  codice
          civile le modifiche che si rendano necessarie; 
                  2) prevedere che, nel rispetto ed  entro  i  limiti
          dei principi e della  normativa  nazionale  ed  europea  in
          materia di tutela della riservatezza e  di  protezione  dei
          dati personali, le informazioni di cui al numero  1)  siano
          registrate,  a   cura   del   legale   rappresentante,   in
          un'apposita sezione, ad  accesso  riservato,  del  registro
          delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          rese tempestivamente disponibili: 
                    2.1)  alle  autorita'  competenti,  senza  alcuna
          restrizione; 
                    2.2)  alle  autorita'   preposte   al   contrasto
          dell'evasione fiscale, con le modalita' e secondo i termini
          idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalita'; 
                    2.3) ai soggetti destinatari  degli  obblighi  di
          adeguata verifica della clientela, stabiliti in  attuazione
          della   direttiva   (UE)    2015/849,    previo    espresso
          accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non
          esponga il titolare effettivo a  pericoli  per  la  propria
          incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di  eta'
          o altrimenti incapaci; 
                    2.4) ad altri soggetti, compresi i  portatori  di
          interessi diffusi,  titolari  di  un  interesse  specifico,
          qualificato e differenziato  all'accesso,  previa  apposita
          richiesta e sempre  che  l'accesso  alle  informazioni  non
          esponga il titolare effettivo a  pericoli  per  la  propria
          incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di  eta'
          o altrimenti incapaci; 
                  3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi,
          disciplinati  ai  sensi  della  convenzione   sulla   legge
          applicabile ai trusts e sul loro  riconoscimento,  adottata
          all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva  dalla  legge  16
          ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di: 
                    3.1) dichiarare di agire in veste di trustee,  in
          occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo  o
          professionale ovvero  dell'esecuzione  di  una  prestazione
          occasionale  con  taluno  dei  soggetti  destinatari  degli
          obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/849; 
                    3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate,
          accurate  e  aggiornate  sulla  titolarita'  effettiva  del
          trust,  per  tali  intendendo  le   informazioni   relative
          all'identita' del fondatore, del trustee, del guardiano, se
          esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari  e
          delle altre persone fisiche  che  esercitano  il  controllo
          effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al
          numero  3.2)   prontamente   accessibili   alle   autorita'
          competenti; 
                  4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti
          giuridici rilevanti,  a  fini  fiscali,  per  l'ordinamento
          nazionale,  le  informazioni  di   cui   al   numero   3.2)
          riguardanti  i   medesimi   trust   siano   registrate   in
          un'apposita sezione del registro delle imprese di cui  alla
          legge 29 dicembre 1993, n. 580,  e  rese  accessibili  alle
          autorita'  competenti,  senza  alcuna  restrizione   e   ai
          soggetti destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica
          della clientela, stabiliti in  attuazione  della  direttiva
          (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento; 
                  5) apportare le modifiche  necessarie  a  garantire
          che i prestatori di servizi relativi a  societa'  o  trust,
          diversi dai professionisti assoggettati  agli  obblighi  ai
          sensi della normativa vigente e delle norme  di  attuazione
          della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari  effettivi
          siano provvisti di adeguati requisiti di professionalita' e
          di onorabilita'; 
                  6) per le attivita' di assicurazione sulla  vita  o
          altre  forme  di  assicurazione  legate   a   investimenti,
          prevedere che i destinatari  degli  obblighi  stabiliti  in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino,  oltre
          alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte
          per il cliente e per il titolare  effettivo,  le  ulteriori
          misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art.
          14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto
          di assicurazione sulla vita  o  di  un'altra  assicurazione
          legata a investimenti, non appena individuato o  designato,
          nonche'  sull'effettivo   percipiente   della   prestazione
          liquidata e sui rispettivi titolari effettivi; 
                e) al fine di prevenire,  individuare  o  compiere  i
          necessari approfondimenti  investigativi  su  attivita'  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  o  di
          finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi  e
          della normativa nazionale ed europea in materia  di  tutela
          della riservatezza e  di  protezione  dei  dati  personali,
          prevedere  che  i  soggetti  destinatari   degli   obblighi
          stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849
          assolvano all'obbligo di conservazione di cui  all'art.  40
          della  direttiva  medesima,  garantendo   la   completa   e
          tempestiva accessibilita' dei  dati  e  delle  informazioni
          acquisiti sul cliente, sul titolare  effettivo  e  su  ogni
          altro  aspetto  relativo  allo  scopo  e  alla  natura  del
          rapporto o dell'operazione e  la  loro  utilizzabilita'  da
          parte  delle  autorita'  competenti  anche  attraverso   la
          semplificazione degli adempimenti,  richiesti  ai  medesimi
          destinatari, per  la  conservazione  dei  predetti  dati  e
          informazioni  e  per  l'integrazione  di  banche  di   dati
          pubbliche esistenti; 
                f) nel rispetto del vigente assetto  istituzionale  e
          di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei
          proventi di attivita' criminose  e  del  finanziamento  del
          terrorismo, al fine di migliorare  il  coordinamento  e  la
          cooperazione  tra  le  autorita'   e   le   amministrazioni
          pubbliche competenti e  di  adeguare  il  quadro  normativo
          nazionale alle prescrizioni della direttiva  (UE)  2015/849
          in materia di ricezione, di analisi delle  segnalazioni  di
          operazioni  sospette  e  delle   altre   informazioni   che
          riguardano  attivita'  di  riciclaggio,  reati  presupposto
          associati o  attivita'  di  finanziamento  del  terrorismo,
          nonche' di comunicazione dei risultati delle analisi svolte
          e delle altre informazioni rilevanti in presenza di  motivi
          di  sospetto,  tenuto   conto   delle   indicazioni   della
          Piattaforma delle Unita' di informazione finanziaria  (FIU)
          dell'Unione europea, prevedere che, per lo  svolgimento  di
          dette funzioni, l'Unita' di  informazione  finanziaria  per
          l'Italia: 
                  1)  abbia  tempestivo  accesso  alle   informazioni
          finanziarie, amministrative e,  ferma  restando  la  previa
          autorizzazione   dell'autorita'   giudiziaria    procedente
          rispetto   alle    informazioni    coperte    da    segreto
          investigativo, alle informazioni investigative in  possesso
          delle autorita' e degli organi  competenti  necessarie  per
          assolvere  i  propri  compiti  in  modo   adeguato,   anche
          attraverso  modalita'  concordate   che   garantiscano   le
          finalita'  di  cui  alla  direttiva  (UE)   2015/849,   nel
          rispetto, per le informazioni investigative,  dei  principi
          di pertinenza  e  di  proporzionalita'  dei  dati  e  delle
          notizie  trattati  rispetto  agli  scopi   per   cui   sono
          richiesti; 
                  2) cooperi con le FIU di  altri  Stati  utilizzando
          l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di  cui
          dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il
          trattamento o per l'analisi di  informazioni  collegate  al
          riciclaggio o al finanziamento del  terrorismo,  impiegando
          canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate  per
          l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso  della
          controparte  estera  l'utilizzazione   delle   informazioni
          ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa
          e fornendo a sua volta il consenso alle controparti  estere
          a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione
          che non siano compromesse indagini in corso; 
                  3)  individui  le  operazioni  che  devono   essere
          comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di
          anomalia e istruzioni per la rilevazione e la  segnalazione
          delle operazioni e definisca modalita' di comunicazione  al
          soggetto  segnalante  degli  esiti  delle  segnalazioni  di
          operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno
          delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi; 
                g) rafforzare i presidi di tutela della  riservatezza
          e della sicurezza dei  segnalanti,  delle  segnalazioni  di
          operazioni sospette, dei risultati delle  analisi  e  delle
          informazioni acquisite anche negli  scambi  con  le  FIU  e
          incoraggiare le segnalazioni  di  violazioni  potenziali  o
          effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo; 
                h) al fine di garantire il rispetto dei  principi  di
          ne   bis   in   idem   sostanziale   e   di   effettivita',
          proporzionalita' e dissuasivita'  delle  sanzioni  irrogate
          per   l'inosservanza   delle   disposizioni   adottate   in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto  dei
          compiti  e  delle  funzioni  tipici  delle   autorita'   di
          vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle  specifiche
          attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione
          della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12
          maggio 2015, n. 72, apportare  al  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione  vigente
          in materia tutte le modifiche necessarie a: 
                  1)   limitare   la   previsione   di    fattispecie
          incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli
          obblighi  di  adeguata  verifica  e  di  conservazione  dei
          documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione,  e
          di violazione del divieto  di  comunicazione  dell'avvenuta
          segnalazione,  prevedendo  sanzioni  penali  adeguate  alla
          gravita' della condotta e non eccedenti, nel  massimo,  tre
          anni di reclusione e 30.000 euro di multa; 
                  2) graduare l'entita' e la tipologia delle sanzioni
          amministrative tenuto conto: 
                    2.1) della natura, di persona fisica o giuridica,
          del soggetto cui e' ascrivibile la violazione; 
                    2.2) del settore di attivita', delle dimensioni e
          della complessita' organizzativa dei soggetti obbligati  e,
          in funzione di cio', delle differenze tra enti creditizi  e
          finanziari e altri soggetti obbligati; 
                  3) prevedere che, in caso di violazione commessa da
          una persona giuridica, la sanzione possa  essere  applicata
          ai membri dell'organo di  gestione  o  alle  altre  persone
          fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione  o
          controllo all'interno dell'ente,  ove  venga  accertata  la
          loro responsabilita'; 
                  4) prevedere che,  in  caso  di  violazioni  gravi,
          ripetute o sistematiche ovvero plurime  delle  disposizioni
          in  materia  di  adeguata  verifica  della  clientela,   di
          segnalazione di operazioni sospette, di  conservazione  dei
          documenti e di controlli interni, le  misure  sanzionatorie
          comprendano almeno: 
                    4.1) una dichiarazione pubblica che individua  la
          persona fisica o giuridica responsabile e la  natura  della
          violazione; 
                    4.2) un ordine che impone alla persona  fisica  o
          giuridica di porre termine al comportamento  vietato  e  di
          astenersi dal ripeterlo; 
                    4.3) nel caso in cui  l'autore  della  violazione
          sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo  abilitativo,
          la   revoca    o,    ove    possibile,    la    sospensione
          dell'autorizzazione ovvero un'altra  sanzione  disciplinare
          equivalente da parte dell'autorita' di vigilanza di settore
          o dell'organismo di  autoregolamentazione  competenti,  nel
          rispetto dei presupposti e  delle  procedure  eventualmente
          previsti dalla specifica normativa di settore; 
                    4.4) per le persone fisiche, titolari  di  poteri
          di amministrazione, direzione o controllo all'interno della
          persona giuridica obbligata e ritenute  responsabili  della
          violazione  ovvero  per  qualsiasi  altra  persona   fisica
          ritenuta  responsabile  della  violazione,   l'interdizione
          temporanea dall'esercizio delle funzioni per un  tempo  non
          superiore a cinque anni; 
                    4.5) sanzioni amministrative  pecuniarie  con  un
          minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo
          edittale pari almeno al doppio  dell'importo  dei  profitti
          ricavati dalle violazioni accertate,  quando  tale  importo
          puo' essere determinato, e  comunque  non  inferiore  a  un
          milione di euro; 
                  5) fatte salve le  misure  di  cui  al  numero  4),
          prevedere,  in  caso  di  violazioni  gravi,   ripetute   o
          sistematiche ovvero plurime delle disposizioni  in  materia
          di adeguata verifica della clientela,  di  segnalazione  di
          operazioni sospette, di conservazione dei  documenti  e  di
          controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari: 
                    5.1) sanzioni amministrative pecuniarie  comprese
          tra 30.000 euro  e  il  10  per  cento  del  fatturato  ove
          applicate alla persona giuridica; 
                    5.2) sanzioni amministrative pecuniarie  comprese
          tra 10.000 euro e un massimo  di  5  milioni  di  euro  ove
          applicate alle persone fisiche responsabili; 
                  6) per  le  violazioni  di  scarse  offensivita'  e
          pericolosita'  commesse  da  enti  creditizi  o  finanziari
          prevedere, in alternativa  alla  sanzione  pecuniaria,  una
          dichiarazione pubblica che individua la  persona  fisica  o
          giuridica responsabile e la natura della  violazione  e  un
          ordine che impone alla persona giuridica di  porre  termine
          al comportamento vietato  e  di  astenersi  dal  ripeterlo,
          nonche' l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata
          per la violazione del medesimo ordine; 
                  7)  nel  rispetto   della   legislazione   vigente,
          attribuire  alle  autorita'  di  vigilanza  il  potere   di
          definire, con proprio regolamento e in modo  da  assicurare
          agli interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori
          e  il  contraddittorio  in  forma  scritta  e   orale   con
          l'autorita'   procedente,   disposizioni   attuative    con
          riferimento  alle  sanzioni  da  esse  irrogate,  aventi  a
          oggetto, tra  l'altro,  la  definizione  della  nozione  di
          fatturato utile per la determinazione  della  sanzione,  la
          procedura sanzionatoria e  le  modalita'  di  pubblicazione
          delle sanzioni; 
                  8) prevedere che la Banca d'Italia  possa  irrogare
          sanzioni, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi
          previsti dal  presente  articolo,  per  le  infrazioni  del
          regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi
          di pagamento e per  le  infrazioni  di  altre  disposizioni
          dell'Unione europea direttamente  applicabili  commesse  da
          istituti di moneta elettronica e da prestatori  di  servizi
          di pagamento; 
                  9) nel rispetto dei principi di proporzionalita'  e
          di adeguatezza e della normativa nazionale  ed  europea  in
          materia di tutela della riservatezza e  di  protezione  dei
          dati personali, disciplinare le modalita' di  pubblicazione
          dei  provvedimenti  di  irrogazione  delle   sanzioni,   in
          attuazione dell'art. 60 della direttiva (UE) 2015/849; 
                  10) nel rispetto,  ove  compatibili,  dei  principi
          contenuti nei numeri 2),  3),  4.1),  4.2),  4.3)  e  4.4),
          apportare  le   opportune   modifiche   alle   disposizioni
          sanzionatorie  di   diritto   interno,   applicabili   alla
          violazione dei regolamenti europei in materia di  contrasto
          del  finanziamento  del  terrorismo,  garantendo   altresi'
          omogeneita'   sanzionatoria   rispetto   alle    previsioni
          restrittive contenute nei regolamenti europei adottati  per
          contrastare l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace  e
          la sicurezza internazionali; 
                i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento
          delle indagini e delle  analisi  finanziarie  riconducibili
          all'attivita'  di  prevenzione,  contrasto  e   repressione
          dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo nonche' di garantire  l'efficiente  svolgimento,
          da  parte  delle  autorita'  preposte,  delle  funzioni  di
          rispettiva competenza in  materia,  prevedere,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o
          esclusioni  del  diritto  di  accesso  ai  dati   personali
          previsto dall'art. 7 del codice in  materia  di  protezione
          dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, se  i  trattamenti  di  dati  personali  sono
          effettuati  in  base  alle  disposizioni  in   materia   di
          contrasto del finanziamento del terrorismo e  di  contrasto
          dell'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
          sicurezza internazionali; 
                l) al fine di monitorare e di contrastare i  fenomeni
          criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
          di proventi  di  attivita'  illecite  connessi  o  comunque
          riconducibili alle attivita' di compravendita  all'ingrosso
          e al dettaglio di oggetti in oro e di  preziosi  usati,  da
          parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
          legge 17 gennaio 2000, n.  7,  predisporre  una  disciplina
          organica  di  settore   idonea   a   garantire   le   piene
          tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
          e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi  di  pagamento
          utilizzati quale corrispettivo  per  l'acquisto  o  per  la
          vendita  dei  medesimi  e  delle  relative  caratteristiche
          identificative, nonche'  la  tempestiva  disponibilita'  di
          tali informazioni alle Forze di polizia, a  supporto  delle
          rispettive funzioni istituzionali di tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, e l'individuazione di  specifiche
          sanzioni,  di  natura   interdittiva,   da   raccordare   e
          coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
          dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
                m)  prevedere  espressamente  che   le   disposizioni
          adottate  in  attuazione  della  direttiva  (UE)   2015/849
          trovino applicazione anche con riferimento  alle  attivita'
          esercitate  per  via  telematica  dai   destinatari   degli
          obblighi; 
                n) apportare alle  disposizioni  vigenti  emanate  in
          attuazione  delle  direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE  le
          modifiche necessarie al corretto  e  integrale  recepimento
          della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale  e
          all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo  conto
          degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti  di
          altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  il
          finanziamento del terrorismo nonche' delle risoluzioni  del
          Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite   e   delle
          decisioni  PESC  del  Consiglio  dell'Unione  europea   per
          contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo  e
          l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la  sicurezza
          internazionali, compreso quanto necessario a garantire  che
          le  autorita'  e  le  amministrazioni  pubbliche  coinvolte
          dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire  loro
          di  cooperare  e   di   coordinarsi   nell'elaborazione   e
          nell'attuazione delle politiche e delle attivita' di  lotta
          al  riciclaggio  e   al   finanziamento   del   terrorismo,
          prevedendo,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla   normativa
          secondaria; 
                o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi
          di   registrazione,   i   professionisti   conservino    la
          documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in  sede
          di adeguata  verifica  nel  fascicolo  relativo  a  ciascun
          cliente; 
                p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione  dalla
          prestazione professionale  non  sia  possibile,  in  quanto
          sussista un obbligo di  legge  di  ricevere  l'atto  ovvero
          l'esecuzione  dell'operazione  per  sua  natura  non  possa
          essere rinviata o in quanto l'astensione  possa  ostacolare
          le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in
          cui l'operazione e' sospetta; 
                q) al fine di assicurare un piu' efficace e immediato
          controllo sulla regolarita'  dell'esercizio  dell'attivita'
          degli  agenti  in  attivita'   finanziaria   che   prestano
          esclusivamente servizi di pagamento per conto  di  istituti
          di pagamento ai sensi dell'art. 128-quater, commi  6  e  7,
          del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre
          1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di  denaro
          definiti dall'art. 1, comma  1,  lettera  n),  del  decreto
          legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  nel  rispetto  dei
          principi e della normativa nazionale ed europea in  materia
          di tutela della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati
          personali,  istituire  un  registro  informatizzato  presso
          l'Organismo  previsto  dall'art.  128-undecies  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993.
          Tale  registro,  consultabile  dai  predetti  istituti   di
          pagamento, e' alimentato mediante le informazioni,  fornite
          dagli stessi intermediari,  riguardanti  esclusivamente  le
          estinzioni dei rapporti contrattuali  con  gli  agenti  per
          motivi non commerciali. 
              3. Dall'attuazione del presente articolo e dai  decreti
          legislativi  ivi  previsti  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  dovendosi
          provvedere con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.  In  considerazione  della
          complessita' della materia trattata  e  dell'impossibilita'
          di procedere alla determinazione  degli  eventuali  effetti
          finanziari, per ciascuno schema di decreto  legislativo  la
          corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti  sui
          saldi di finanza  pubblica.  Qualora  uno  o  piu'  decreti
          legislativi determinino nuovi o  maggiori  oneri,  che  non
          trovano compensazione nel proprio ambito,  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.   90
          (Attuazione della direttiva (UE)  2015/849,  relativa  alla
          prevenzione dell'uso del sistema  finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  e  recante  modifica  delle
          direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE   e   attuazione   del
          regolamento  (UE)   n.   2015/847,   riguardante   i   dati
          informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
          abroga il regolamento  (CE)  n.  1781/2006)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.   92
          (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro  oro
          in attuazione dell'art. 15 comma 2, lettera l), della legge
          12 agosto  2016,  n.  170)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE,  come  modificato   e
          integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio  2003,  n.
          174, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo: 
                a) Autorita' di vigilanza europee indica: 
                  1) ABE: Autorita' bancaria europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) AEAP: Autorita' europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  AESFEM:  Autorita'  europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                b) CAP: indica il  decreto  legislativo  7  settembre
          2005,  n.  209,  recante  il  codice  delle   assicurazioni
          private; 
                c) Codice dei contratti pubblici: indica  il  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  codice  dei
          contratti pubblici; 
                d)  Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196; 
                e) CONSOB: indica la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                f)  Comitato  di  sicurezza  finanziaria:  indica  il
          Comitato   di   sicurezza   finanziaria   istituito,    con
          decreto-legge 12 ottobre  2001,  n.  369,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  dicembre  2001,  n.  431,  e
          disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.
          109, in ottemperanza agli obblighi  internazionali  assunti
          dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
          finanziamento del terrorismo e della  proliferazione  delle
          armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  al
          fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di   congelamento
          disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; 
                g) decreto relativo ai servizi di  pagamento:  indica
          il decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
          attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai  servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE; 
                h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; 
                i) DNA: indica la  Direzione  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo; 
                l) Direttiva: indica la direttiva (UE)  2015/849  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20  maggio  2015
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a fini di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo,  che
          modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la   direttiva
          2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  la
          direttiva 2006/70/CE  della  Commissione,  come  modificata
          dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 30 maggio 2018; 
                m) FIU: indica le Financial intelligence unit; 
                n) GAFI:  indica  il  Gruppo  di  azione  finanziaria
          internazionale; 
                o) IVASS: indica l'Istituto per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                p)  NSPV:  indica  il  Nucleo  speciale  di   polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
                q) OAM: indica  l'Organismo  per  la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies TUB; 
                r) OCF: indica  l'organismo  di  vigilanza  e  tenuta
          dell'albo unico dei consulenti finanziari di  cui  all'art.
          1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                s)  Stato  membro:  indica  lo   Stato   appartenente
          all'Unione europea; 
                t) Stato terzo:  indica  lo  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea; 
                u) TUB: indica il testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                v)  TUF:  indica  il  testo  unico  in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                z) TULPS:  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773; 
                aa) UIF: indica l'Unita' di informazione  finanziaria
          per l'Italia. 
              2. Nel presente decreto s'intendono per: 
                a)  Amministrazioni  e  organismi   interessati:   le
          amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,  titolari
          di poteri di controllo ovvero  competenti  al  rilascio  di
          concessioni,  autorizzazioni,  licenze   o   altri   titoli
          abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
          obbligati e  gli  organismi  preposti  alla  vigilanza  sul
          possesso dei requisiti di professionalita' e  onorabilita',
          prescritti  dalla  pertinente  normativa  di  settore   nei
          confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
          di cui al presente decreto rientrano nella  definizione  di
          amministrazione interessata il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze quale autorita'  preposta  alla  sorveglianza
          dei revisori legali e delle societa'  di  revisione  legale
          senza incarichi di revisione legale su  enti  di  interesse
          pubblico o su  enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  il
          Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
          alla sorveglianza delle societa'  fiduciarie  non  iscritte
          nell'albo di cui all'art. 106 TUB; 
                b)  attivita'  criminosa:  la  realizzazione   o   il
          coinvolgimento  nella  realizzazione  di  un  delitto   non
          colposo; 
                c)  Autorita'  di  vigilanza  di  settore:  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita'  preposte
          alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari  e
          finanziari,  dei  revisori  legali  e  delle  societa'   di
          revisione legale con incarichi di revisione legale su  enti
          di  interesse  pubblico  e  su  enti  sottoposti  a  regime
          intermedio  e  la  Banca  d'Italia  nei   confronti   degli
          operatori non finanziari che  esercitano  le  attivita'  di
          custodia e trasporto di  denaro  contante  e  di  titoli  o
          valori a mezzo di guardie particolari giurate, in  presenza
          della licenza di  cui  all'art.  134  TULPS,  limitatamente
          all'attivita' di trattamento delle banconote  in  euro,  in
          presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8  del
          decreto-legge 25 settembre 2001  n.  350,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
                d) banca di comodo: la  banca  o  l'ente  che  svolge
          funzioni analoghe ad una banca che  non  ha  una  struttura
          organica e gestionale significativa nel  paese  in  cui  e'
          stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
          ne'  e'  parte  di  un  gruppo   finanziario   soggetto   a
          un'efficace vigilanza su base consolidata; 
                e) beneficiario della prestazione assicurativa: 
                  1. la persona fisica o  l'entita'  diversa  da  una
          persona  fisica  che,   sulla   base   della   designazione
          effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto  di
          percepire   la   prestazione    assicurativa    corrisposta
          dall'impresa di assicurazione; 
                  2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa  da
          una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
          pagamento su disposizione del beneficiario designato; 
                f)  cliente:  il  soggetto  che   instaura   rapporti
          continuativi, compie operazioni ovvero richiede  o  ottiene
          una prestazione professionale a seguito del conferimento di
          un incarico; 
                g) conti correnti di  corrispondenza  e  rapporti  ad
          essi  assimilabili:  conti  tenuti  dalle  banche  per   il
          regolamento dei servizi interbancari e gli  altri  rapporti
          comunque denominati,  intrattenuti  tra  enti  creditizi  e
          istituti  finanziari,  utilizzati  per  il  regolamento  di
          transazioni   per   conto   dei    clienti    degli    enti
          corrispondenti; 
                h) conferimento di un incarico:  attribuzione  di  un
          mandato, esplicito  o  implicito,  anche  desumibile  dalle
          caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
          soggetti obbligati, diversi dagli  intermediari  bancari  e
          finanziari  e  dagli   altri   operatori   finanziari,   al
          compimento    di     una     prestazione     professionale,
          indipendentemente dal  versamento  di  un  corrispettivo  o
          dalle modalita' e dalla tempistica  di  corresponsione  del
          medesimo; 
                i) congelamento di fondi: il divieto, in  virtu'  dei
          regolamenti comunitari  e  della  normativa  nazionale,  di
          movimentazione,   trasferimento,   modifica,   utilizzo   o
          gestione  dei  fondi  o  di  accesso  ad  essi,  cosi'   da
          modificarne  il  volume,  l'importo,  la  collocazione,  la
          proprieta', il  possesso,  la  natura,  la  destinazione  o
          qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso  dei  fondi,
          compresa la gestione di portafoglio; 
                l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in
          virtu'  dei  regolamenti  comunitari  e   della   normativa
          nazionale, di trasferimento, disposizione  o,  al  fine  di
          ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,  utilizzo
          delle risorse  economiche,  compresi,  a  titolo  meramente
          esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
          costituzione di diritti reali di garanzia; 
                m)  conti   di   passaggio:   rapporti   bancari   di
          corrispondenza    transfrontalieri,    intrattenuti     tra
          intermediari   bancari   e   finanziari,   utilizzati   per
          effettuare operazioni in nome proprio  e  per  conto  della
          clientela; 
                n) dati identificativi: il  nome  e  il  cognome,  il
          luogo e la data di nascita, la residenza  anagrafica  e  il
          domicilio, ove  diverso  dalla  residenza  anagrafica,  gli
          estremi del documento di identificazione e, ove  assegnato,
          il codice fiscale  o,  nel  caso  di  soggetti  diversi  da
          persona fisica, la denominazione, la  sede  legale  e,  ove
          assegnato, il codice fiscale; 
                o)  denaro  contante:  le  banconote  e   le   monete
          metalliche, in  euro  o  in  valute  estere,  aventi  corso
          legale; 
                p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome
          e per conto del cliente o a cui  siano  comunque  conferiti
          poteri di rappresentanza che gli consentano di  operare  in
          nome e per conto del cliente; 
                q) fondi: le attivita'  ed  utilita'  finanziarie  di
          qualsiasi natura, inclusi i proventi  da  questi  derivati,
          possedute,  detenute  o  controllate,  anche  parzialmente,
          direttamente  o  indirettamente,  ovvero   per   interposta
          persona fisica o giuridica da parte di soggetti  designati,
          ovvero  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
          agiscono per conto o sotto la direzione di  questi  ultimi,
          compresi a titolo meramente esemplificativo: 
                  1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
          cambiali, gli ordini di  pagamento  e  altri  strumenti  di
          pagamento; 
                  2)  i  depositi  presso  enti  finanziari  o  altri
          soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
          qualsiasi natura; 
                  3)  i  titoli  negoziabili  a  livello  pubblico  e
          privato nonche'  gli  strumenti  finanziari  come  definiti
          nell'art. 1, comma 2, TUF; 
                  4) gli interessi, i dividendi o  altri  redditi  ed
          incrementi di valore generati dalle attivita'; 
                  5) il credito,  il  diritto  di  compensazione,  le
          garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
          finanziari; 
                  6) le lettere di credito, le polizze  di  carico  e
          gli altri titoli rappresentativi di merci; 
                  7) i documenti da cui risulti una partecipazione in
          fondi o risorse finanziarie; 
                  8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
          esportazioni; 
                  9) le polizze assicurative concernenti i rami vita,
          di cui all'art. 2, comma 1, CAP; 
                r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'art. 60  TUB
          e disposizioni applicative, il gruppo  finanziario  di  cui
          all'art. 109 TUB e disposizioni applicative, il  gruppo  di
          cui all'art. 11 TUF e disposizioni applicative,  il  gruppo
          individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera  r-bis)
          CAP e disposizioni applicative limitatamente alle  societa'
          controllate di cui all'art. 210-ter,  commi  2  e  3,  CAP,
          nonche'  le  societa'  collegate  o  controllate  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice civile; 
                s)  mezzi  di  pagamento:  il  denaro  contante,  gli
          assegni bancari e postali,  gli  assegni  circolari  e  gli
          altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i  vaglia
          postali, gli ordini di accreditamento o  di  pagamento,  le
          carte di credito e le altre carte di pagamento, le  polizze
          assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
          strumento  a  disposizione  che  permetta  di   trasferire,
          movimentare o acquisire, anche per via  telematica,  fondi,
          valori o disponibilita' finanziarie; 
                t)   operazione:   l'attivita'   consistente    nella
          movimentazione, nel trasferimento o nella  trasmissione  di
          mezzi di pagamento o nel compimento  di  atti  negoziali  a
          contenuto patrimoniale;  costituisce  operazione  anche  la
          stipulazione   di   un   atto   negoziale,   a    contenuto
          patrimoniale,  rientrante   nell'esercizio   dell'attivita'
          professionale o commerciale; 
                u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse
          per il perseguimento di un  unico  obiettivo  di  carattere
          giuridico patrimoniale; 
                v)  operazione  frazionata:  un'operazione   unitaria
          sotto il profilo del valore economico, di  importo  pari  o
          superiore ai limiti stabiliti dal presente  decreto,  posta
          in  essere  attraverso   piu'   operazioni,   singolarmente
          inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
          ed in un circoscritto periodo di  tempo  fissato  in  sette
          giorni,  ferma  restando  la  sussistenza   dell'operazione
          frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
                z)   operazione   occasionale:   un'operazione    non
          riconducibile  a  un  rapporto  continuativo   in   essere;
          costituisce operazione  occasionale  anche  la  prestazione
          intellettuale  o  commerciale,  ivi  comprese   quelle   ad
          esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; 
                aa)   organismo   di   autoregolamentazione:   l'ente
          esponenziale,    rappresentativo    di    una     categoria
          professionale,   ivi   comprese   le   sue    articolazioni
          territoriali e i consigli di disciplina  cui  l'ordinamento
          vigente  attribuisce   poteri   di   regolamentazione,   di
          controllo della categoria, di verifica del  rispetto  delle
          norme che disciplinano l'esercizio della professione  e  di
          irrogazione, attraverso gli  organi  all'uopo  predisposti,
          delle sanzioni previste per la loro violazione; 
                bb)  Paesi  terzi  ad   alto   rischio:   Paesi   non
          appartenenti   all'Unione   europea   i   cui   ordinamenti
          presentano  carenze  strategiche  nei   rispettivi   regimi
          nazionali   di   prevenzione   del   riciclaggio   e    del
          finanziamento del terrorismo, per  come  individuati  dalla
          Commissione europea nell'esercizio dei poteri di  cui  agli
          articoli 9 e 64 della direttiva; 
                cc) personale: i dipendenti  e  coloro  che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto  obbligato,
          anche in forma diversa dal rapporto di lavoro  subordinato,
          ivi compresi i consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori sede di cui all'art. 31, comma 2, del TUF  nonche'  i
          produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione
          di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP; 
                dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche
          che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno
          importanti cariche pubbliche, nonche' i  loro  familiari  e
          coloro  che   con   i   predetti   soggetti   intrattengono
          notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 
                  1)  sono  persone  fisiche  che  occupano  o  hanno
          occupato importanti cariche pubbliche coloro che  ricoprono
          o hanno ricoperto la carica di: 
                    1.1 Presidente della Repubblica,  Presidente  del
          Consiglio,  Ministro,  Vice-Ministro   e   Sottosegretario,
          Presidente di  Regione,  assessore  regionale,  Sindaco  di
          capoluogo di provincia o citta' metropolitana,  Sindaco  di
          comune con popolazione  non  inferiore  a  15.000  abitanti
          nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
                    1.2  deputato,  senatore,  parlamentare  europeo,
          consigliere regionale nonche'  cariche  analoghe  in  Stati
          esteri; 
                    1.3 membro degli  organi  direttivi  centrali  di
          partiti politici; 
                    1.4   giudice   della    Corte    Costituzionale,
          magistrato della Corte di  Cassazione  o  della  Corte  dei
          conti,  consigliere  di  Stato  e  altri   componenti   del
          Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  per  la   Regione
          siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
                    1.5 membro degli organi  direttivi  delle  banche
          centrali e delle autorita' indipendenti; 
                    1.6  ambasciatore,  incaricato  d'affari   ovvero
          cariche equivalenti in Stati  esteri,  ufficiale  di  grado
          apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
          esteri; 
                    1.7 componente degli organi  di  amministrazione,
          direzione o  controllo  delle  imprese  controllate,  anche
          indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato  estero
          ovvero partecipate, in  misura  prevalente  o  totalitaria,
          dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia  e  citta'
          metropolitane e da comuni con popolazione  complessivamente
          non inferiore a 15.000 abitanti; 
                    1.8  direttore  generale  di  ASL  e  di  azienda
          ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria  e  degli
          altri enti del servizio sanitario nazionale; 
                    1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
          di gestione o soggetto svolgenti  funzioni  equivalenti  in
          organizzazioni internazionali; 
                  2) sono familiari di persone politicamente esposte:
          i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile
          o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla  persona
          politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche'  le
          persone legate ai figli in unione civile  o  convivenza  di
          fatto o istituti assimilabili; 
                  3)  sono  soggetti   con   i   quali   le   persone
          politicamente esposte  intrattengono  notoriamente  stretti
          legami: 
                    3.1.  le  persone  fisiche  che,  ai  sensi   del
          presente decreto  detengono,  congiuntamente  alla  persona
          politicamente esposta, la  titolarita'  effettiva  di  enti
          giuridici, trust e istituti  giuridici  affini  ovvero  che
          intrattengono con la persona politicamente esposta  stretti
          rapporti d'affari; 
                    3.2  le  persone  fisiche  che   detengono   solo
          formalmente  il   controllo   totalitario   di   un'entita'
          notoriamente  costituita,  di  fatto,  nell'interesse  e  a
          beneficio di una persona politicamente esposta; 
                ee) prestatori  di  servizi  relativi  a  societa'  e
          trust: ogni persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  a
          terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: 
                  1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 
                  2)  occupare  la  funzione  di   dirigente   o   di
          amministratore di una societa', di socio di un'associazione
          o una funzione  analoga  nei  confronti  di  altre  persone
          giuridiche o provvedere affinche' un'altra  persona  occupi
          tale funzione; 
                  3)  fornire   una   sede   legale,   un   indirizzo
          commerciale,  amministrativo  o  postale  e  altri  servizi
          connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi  altra
          entita' giuridica; 
                  4) svolgere la funzione di fiduciario in  un  trust
          espresso o in un istituto  giuridico  affine  o  provvedere
          affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 
                  5) esercitare il ruolo  d'azionista  per  conto  di
          un'altra persona o provvedere  affinche'  un'altra  persona
          svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
          ammessa alla  quotazione  su  un  mercato  regolamentato  e
          sottoposta a obblighi di comunicazione  conformemente  alla
          normativa dell'Unione  europea  o  a  norme  internazionali
          equivalenti; 
                ff) prestatori di servizi  relativi  all'utilizzo  di
          valuta  virtuale:  ogni  persona  fisica  o  giuridica  che
          fornisce a terzi, a  titolo  professionale,  anche  online,
          servizi  funzionali  all'utilizzo,   allo   scambio,   alla
          conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
          ovvero in valute aventi corso legale o in  rappresentazioni
          digitali di valore, ivi  comprese  quelle  convertibili  in
          altre valute  virtuali  nonche'  i  servizi  di  emissione,
          offerta,  trasferimento  e  compensazione  e   ogni   altro
          servizio funzionale all'acquisizione, alla  negoziazione  o
          all'intermediazione nello scambio delle medesime valute; 
                ff-bis)  prestatori   di   servizi   di   portafoglio
          digitale: ogni persona fisica o giuridica che  fornisce,  a
          terzi, a titolo professionale,  anche  online,  servizi  di
          salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
          propri  clienti,  al  fine  di  detenere,   memorizzare   e
          trasferire valute virtuali; 
                gg)  prestazione   professionale:   una   prestazione
          intellettuale o commerciale resa in favore del  cliente,  a
          seguito del conferimento di un  incarico,  della  quale  si
          presume che abbia una certa durata; 
                hh)  Pubbliche  amministrazioni:  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, gli enti  pubblici  nazionali,  le  societa'
          partecipate dalle amministrazioni pubbliche  e  dalle  loro
          controllate, ai sensi dell'art.  2359  del  codice  civile,
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale  o  dall'Unione  europea
          nonche' i soggetti preposti alla  riscossione  dei  tributi
          nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale  che
          ne sia la forma giuridica; 
                ii) punto di contatto  centrale:  il  soggetto  o  la
          struttura,  stabilito  nel  territorio  della   Repubblica,
          designato  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,  quali
          definiti all'art.  2,  primo  paragrafo,  punto  3),  della
          direttiva 2009/110/CE,  o  dai  prestatori  di  servizi  di
          pagamento, quali definiti  all'art.  4,  punto  11),  della
          direttiva 2015/2366/CE, con sede legale  e  amministrazione
          centrale  in  altro  Stato  membro,  che   operano,   senza
          succursale, sul territorio  nazionale  tramite  i  soggetti
          convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn); 
                ll) rapporto continuativo:  un  rapporto  di  durata,
          rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
          dai soggetti obbligati, che non si  esaurisce  in  un'unica
          operazione; 
                mm) risorse economiche:  le  attivita'  di  qualsiasi
          tipo, materiali o immateriali e i beni mobili  o  immobili,
          ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i  frutti,  che
          non  sono  fondi  ma  che  possono  essere  utilizzate  per
          ottenere fondi,  beni  o  servizi,  possedute,  detenute  o
          controllate,    anche    parzialmente,    direttamente    o
          indirettamente, ovvero  per  interposta  persona  fisica  o
          giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da  parte
          di persone fisiche o giuridiche che agiscono  per  conto  o
          sotto la direzione di questi ultimi; 
                nn) soggetti convenzionati e  agenti:  gli  operatori
          convenzionati  ovvero  gli  agenti,  comunque   denominati,
          diversi dagli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco di cui all'art. 128-quater, commi 2 e  6,  TUB,
          di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti
          emittenti moneta elettronica, ivi  compresi  quelli  aventi
          sede legale  e  amministrazione  centrale  in  altro  Stato
          membro,  si  avvalgono  per   l'esercizio   della   propria
          attivita' sul territorio della Repubblica italiana; 
                oo)  soggetti  designati:  le  persone  fisiche,   le
          persone giuridiche, i gruppi e le  entita'  designati  come
          destinatari del congelamento  sulla  base  dei  regolamenti
          comunitari e della normativa nazionale; 
                pp)  titolare  effettivo:  la  persona  fisica  o  le
          persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse  della
          quale  o  delle  quali,  in  ultima  istanza,  il  rapporto
          continuativo e' istaurato, la prestazione professionale  e'
          resa o l'operazione e' eseguita; 
                qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale  di
          valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o da
          un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a  una
          valuta  avente  corso  legale,  utilizzata  come  mezzo  di
          scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
          investimento   e   trasferita,   archiviata   e   negoziata
          elettronicamente. 
              3. Con specifico riferimento alle disposizioni  di  cui
          al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per: 
                a)  attivita'  di  gioco:  l'attivita'   svolta,   su
          concessione dell'Agenzia dogane e monopoli  dai  prestatori
          di servizi di gioco, ad esclusione dei  giochi  numerici  a
          quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
          istantanea e differita e dei concorsi  pronostici  su  base
          sportiva ed ippica; 
                b) cliente:  il  soggetto  che  richiede,  presso  un
          prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco; 
                c) concessionario di gioco: la persona  giuridica  di
          diritto pubblico o  privato  che  offre,  per  conto  dello
          Stato, servizi di gioco; 
                d) conto di gioco: il conto,  intestato  al  cliente,
          aperto attraverso un concessionario di  gioco  autorizzato,
          sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
          su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica  e  i
          prelievi; 
                e)  contratto  di  conto  di  gioco:   il   contratto
          stipulato tra il cliente e il concessionario di  gioco  per
          l'apertura del  conto  di  gioco  e  alla  cui  stipula  e'
          subordinata la partecipazione a distanza al gioco; 
                f) distributori: le  imprese  private  che,  su  base
          convenzionale, svolgono  per  conto  dei  concessionari  la
          gestione di qualsiasi attivita' di gioco; 
                g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
          viene svolta l'attivita' di gioco; 
                h)  operazione  di  gioco:   un'operazione   atta   a
          consentire,   attraverso   i   canali    autorizzati,    la
          partecipazione   a   uno   dei   giochi   del   portafoglio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  a  fronte  del
          corrispettivo di una posta di gioco in denaro; 
                i)    videolottery    (VLT):     l'apparecchio     da
          intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6  lettera  b),
          TULPS, terminale di un sistema di gioco  complesso  la  cui
          architettura e' allocata presso il concessionario.». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni di
          cui al presente decreto si applicano a fini di  prevenzione
          e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario  a
          scopo di riciclaggio e  finanziamento  del  terrorismo.  Le
          eventuali limitazioni alle liberta'  sancite  dal  Trattato
          sul   funzionamento    dell'Unione    europea,    derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto, sono giustificate  ai  sensi  degli  articoli  45,
          paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  presente
          decreto detta misure  volte  a  tutelare  l'integrita'  del
          sistema  economico  e  finanziario  e  la  correttezza  dei
          comportamenti degli operatori tenuti alla loro  osservanza.
          Tali misure sono proporzionate al rischio in  relazione  al
          tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
          professionale, al prodotto o alla  transazione  e  la  loro
          applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita',
          delle dimensioni e della complessita' proprie dei  soggetti
          obbligati che  adempiono  agli  obblighi  previsti  a  loro
          carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e  delle
          informazioni acquisiti  o  posseduti  nell'esercizio  della
          propria attivita' istituzionale o professionale. 
              3. L'azione di prevenzione e' svolta  in  coordinamento
          con le attivita' di repressione dei reati  di  riciclaggio,
          di quelli ad esso presupposti e dei reati di  finanziamento
          del terrorismo. 
              4.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1,   s'intende   per
          riciclaggio: 
                a)  la  conversione  o  il  trasferimento  di   beni,
          effettuati essendo a  conoscenza  che  essi  provengono  da
          un'attivita' criminosa  o  da  una  partecipazione  a  tale
          attivita', allo scopo di occultare o dissimulare  l'origine
          illecita dei  beni  medesimi  o  di  aiutare  chiunque  sia
          coinvolto in tale attivita' a  sottrarsi  alle  conseguenze
          giuridiche delle proprie azioni; 
                b) l'occultamento o  la  dissimulazione  della  reale
          natura, provenienza, ubicazione,  disposizione,  movimento,
          proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi,  effettuati
          essendo  a  conoscenza  che   tali   beni   provengono   da
          un'attivita' criminosa  o  da  una  partecipazione  a  tale
          attivita'; 
                c) l'acquisto, la  detenzione  o  l'utilizzazione  di
          beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
          che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una
          partecipazione a tale attivita'; 
                d) la partecipazione ad uno degli atti  di  cui  alle
          lettere a), b) e  c)  l'associazione  per  commettere  tale
          atto, il tentativo di perpetrarlo,  il  fatto  di  aiutare,
          istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
          agevolarne l'esecuzione. 
              5. Il riciclaggio  e'  considerato  tale  anche  se  le
          attivita' che hanno generato i beni da  riciclare  si  sono
          svolte  fuori  dai  confini   nazionali.   La   conoscenza,
          l'intenzione o la  finalita',  che  debbono  costituire  un
          elemento delle azioni di cui  al  comma  4  possono  essere
          dedotte da circostanze di fatto obiettive. 
              6.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1,   s'intende   per
          finanziamento del terrorismo qualsiasi  attivita'  diretta,
          con  ogni  mezzo,  alla  fornitura,  alla  raccolta,   alla
          provvista, all'intermediazione, al deposito, alla  custodia
          o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi  e
          risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto
          o in parte, utilizzabili per il compimento di  una  o  piu'
          condotte,  con  finalita'  di  terrorismo  secondo   quanto
          previsto  dalle   leggi   penali   cio'   indipendentemente
          dall'effettivo  utilizzo  dei   fondi   e   delle   risorse
          economiche per la commissione delle condotte anzidette. 
              6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per
          le finalita' di cui al comma 1 e' considerato di  interesse
          pubblico  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2016/679,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  della   relativa
          normativa nazionale di attuazione.». 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le  disposizioni  di
          cui al presente decreto  si  applicano  alle  categorie  di
          soggetti individuati  nel  presente  articolo,  siano  esse
          persone fisiche ovvero persone giuridiche. 
              2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
          e finanziari: 
                a) le banche; 
                b) Poste italiane S.p.a.; 
                c) gli istituti di moneta elettronica  come  definiti
          dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); 
                d) gli istituti di pagamento come definiti  dall'art.
          1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); 
                e) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  come
          definite dall'art. 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); 
                f)  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  come
          definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR); 
                g) le societa' di investimento a capitale  variabile,
          come  definite  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  i),  TUF
          (SICAV); 
                h) le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,
          mobiliare e immobiliare, come definite dall'art.  1,  comma
          1, lettera i-bis), TUF (SICAF); 
                i) gli agenti di cambio di cui all'art. 201 TUF; 
                l)  gli  intermediari  iscritti  nell'albo   previsto
          dall'art. 106 TUB; 
                m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
                n) le imprese di assicurazione, che operano nei  rami
          di cui all'art. 2, comma 1, CAP; 
                o) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
          comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami  di
          attivita' di cui all'art. 2, comma 1, CAP; 
                p)  i  soggetti  eroganti  micro-credito,  ai   sensi
          dell'art. 111 TUB; 
                q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112
          TUB; 
                r) (soppressa); 
                s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
          ai sensi dell'art. 106 TUB; 
                t) le succursali insediate di intermediari bancari  e
          finanziari di cui al presente comma, aventi sede  legale  e
          amministrazione centrale in un altro Stato membro o in  uno
          Stato terzo; 
                u) gli intermediari bancari e finanziari  di  cui  al
          presente  comma  aventi  sede  legale   e   amministrazione
          centrale  in  un  altro  Stato  membro,   stabiliti   senza
          succursale sul territorio della Repubblica italiana; 
                v) i consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis TUF
          e le societa' di consulenza  finanziaria  di  cui  all'art.
          18-ter TUF. 
              2-bis Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti,
          gli intermediari bancari e finanziari di cui  al  comma  2,
          incaricati  della  riscossione  dei  crediti  ceduti,   dei
          servizi di cassa  e  di  pagamento  e  delle  verifiche  di
          conformita' provvedono all'adempimento  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto anche nei  confronti  dei  debitori
          ceduti alle societa' per la cartolarizzazione  dei  crediti
          nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
          societa'. 
              3.  Rientrano  nella  categoria  di   altri   operatori
          finanziari: 
                a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
          nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB, di cui  alla
          legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
                b)  i  mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco
          previsto dall'art. 128-sexies TUB; 
                c)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 128-quater,  commi  2  e  6,
          TUB; 
                d)  i  soggetti  che   esercitano   professionalmente
          l'attivita'   di   cambio   valuta,    consistente    nella
          negoziazione a pronti di  mezzi  di  pagamento  in  valuta,
          iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dall'Organismo
          previsto dall'art. 128-undecies TUB. 
              4.  Rientrano  nella  categoria   dei   professionisti,
          nell'esercizio  della  professione  in  forma  individuale,
          associata o societaria: 
                a)  i  soggetti  iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti e degli esperti contabili  e  nell'albo  dei
          consulenti del lavoro; 
                b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
          periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
          professionale, anche nei confronti dei propri  associati  o
          iscritti, attivita' in materia di contabilita'  e  tributi,
          ivi compresi associazioni di categoria  di  imprenditori  e
          commercianti, CAF e patronati; 
                c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
          dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
          finanziaria o  immobiliare  e  quando  assistono  i  propri
          clienti nella  predisposizione  o  nella  realizzazione  di
          operazioni riguardanti: 
                  1) il trasferimento a qualsiasi titolo  di  diritti
          reali su beni immobili o attivita' economiche; 
                  2) la gestione di denaro,  strumenti  finanziari  o
          altri beni; 
                  3) l'apertura  o  la  gestione  di  conti  bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli; 
                  4) l'organizzazione degli  apporti  necessari  alla
          costituzione,  alla  gestione  o   all'amministrazione   di
          societa'; 
                  5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
          di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
                d) i revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione
          legale  con  incarichi  di  revisione  legale  su  enti  di
          interesse  pubblico  o  su   enti   sottoposti   a   regimi
          intermedio; 
                e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
          incarichi di revisione su enti di interesse pubblico  o  su
          enti sottoposti a regimi intermedio. 
              5. Rientrano nella categoria  di  altri  operatori  non
          finanziari: 
                a) i prestatori di  servizi  relativi  a  societa'  e
          trust, ove non obbligati in forza delle previsioni  di  cui
          ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo; 
                b) i soggetti che esercitano attivita'  di  commercio
          di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio  di
          opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
          commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
          e' effettuata da gallerie  d'arte  o  case  d'asta  di  cui
          all'art. 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche
          se  frazionata  o  di  operazioni  collegate  sia  pari   o
          superiore a 10.000 euro; 
                c) i soggetti  che  conservano  o  commerciano  opere
          d'arte ovvero che agiscono da  intermediari  nel  commercio
          delle  stesse,  qualora  tale   attivita'   e'   effettuata
          all'interno di porti franchi e il  valore  dell'operazione,
          anche se frazionata, o di operazioni collegate sia  pari  o
          superiore a 10.000 euro; 
                d) gli operatori professionali in  oro  di  cui  alla
          legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                e) gli agenti in affari  che  svolgono  attivita'  in
          mediazione  immobiliare  in  presenza  dell'iscrizione   al
          Registro delle imprese, ai sensi  della  legge  3  febbraio
          1989,  n.  39,  anche  quando  agiscono  in   qualita'   di
          intermediari nella locazione di un bene immobile e, in  tal
          caso, limitatamente alle sole operazioni per  le  quali  il
          canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro; 
                f) i soggetti che esercitano l'attivita' di  custodia
          e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'art. 134 TULPS; 
                g) i soggetti che esercitano attivita' di  mediazione
          civile, ai sensi dell'art. 60 della legge 18  giugno  2009,
          n. 69; 
                h) i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  recupero
          stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in  presenza
          della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi
          di cui all'art. 128-quaterdecies TUB; 
                i) i prestatori di servizi relativi  all'utilizzo  di
          valuta virtuale. 
                i-bis)  i  prestatori  di  servizi   di   portafoglio
          digitale. 
              6. Rientrano nella categoria di prestatori  di  servizi
          di gioco: 
                a) gli  operatori  di  gioco  on  line  che  offrono,
          attraverso la rete internet e altre reti telematiche  o  di
          telecomunicazione,  giochi,  con  vincite  in  denaro,   su
          concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
          anche attraverso distributori  ed  esercenti,  a  qualsiasi
          titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
          concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                c) i  soggetti  che  gestiscono  case  da  gioco,  in
          presenza  delle  autorizzazioni  concesse  dalle  leggi  in
          vigore e del requisito di cui  all'art.  5,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
              7. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano anche alle succursali  insediate  nel  territorio
          della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui  ai
          commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
          e amministrazione centrale in uno Stato estero. 
              8. Alle societa' di gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari,  alle  societa'   di   gestione   dei   mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari  e  di  fondi  interbancari,  alle  societa'  di
          gestione dei servizi di liquidazione  delle  operazioni  su
          strumenti  finanziari  e  alle  societa'  di  gestione  dei
          sistemi di compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in
          strumenti  finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto in materia di segnalazione  di  operazioni
          sospette e comunicazioni oggettive. 
              9. I soggetti obbligati assicurano che  il  trattamento
          dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi  di  cui
          al presente decreto avvenga, per i  soli  scopi  e  per  le
          attivita'  da  esso   previsti   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e  delle  garanzie  stabilite  dal  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali. 
              9-bis. I soggetti obbligati assicurano che  le  proprie
          succursali stabilite in altro Stato  membro  rispettino  le
          disposizioni  nazionali  di  recepimento  della   normativa
          europea in materia di prevenzione del  sistema  finanziario
          per fini di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
          in vigore nel medesimo Stato membro.». 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze). -  1.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  responsabile
          delle politiche di prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
          finanziario  e  economico  per  fini  di  riciclaggio   dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo. 
              2. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  entro
          il 30 giugno di ogni  anno,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze presenta al  Parlamento  la  relazione  sullo
          stato dell'azione di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del
          finanziamento del terrorismo,  elaborata  dal  Comitato  di
          sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma  7.  Alla
          relazione e' allegato un  rapporto  predisposto  dalla  UIF
          sull'attivita' svolta dalla medesima nonche'  la  relazione
          predisposta  dalla  Banca  d'Italia  in  merito  ai   mezzi
          finanziari e alle risorse ad essa attribuite. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta del Comitato di sicurezza finanziaria,  stabilisce
          l'esenzione  dall'osservanza  degli  obblighi  di  cui   al
          presente decreto, di taluni  soggetti  che  esercitano,  in
          modo  occasionale  o  su   scala   limitata,   un'attivita'
          finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o  di
          finanziamento del terrorismo, assicurando  che  i  relativi
          controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti  i
          seguenti requisiti: 
                a) l'attivita' finanziaria  e'  limitata  in  termini
          assoluti,  per  tale  intendendosi   l'attivita'   il   cui
          fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata  dal
          Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla  base  della
          periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e  di
          finanziamento del terrorismo; 
                b) l'attivita' finanziaria e' limitata a  livello  di
          operazioni, per  tale  intendendosi  un'attivita'  che  non
          ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione,
          individuata, in funzione del tipo di attivita' finanziaria,
          dal Comitato di sicurezza  finanziaria,  anche  sulla  base
          della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio
          e di finanziamento del terrorismo; 
                c)  l'attivita'  finanziaria   non   e'   l'attivita'
          principale,  per  tale  intendendosi  l'attivita'  il   cui
          fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato
          complessivo dei soggetti di cui al presente comma; 
                d)   l'attivita'   finanziaria   e'   accessoria    e
          direttamente collegata all'attivita' principale; 
                e)  l'attivita'  principale   non   e'   un'attivita'
          menzionata all'art. 2, paragrafo  1,  della  direttiva,  ad
          eccezione dell'attivita' di cui al  medesimo  paragrafo  1,
          punto 3), lettera e); 
                f) l'attivita' finanziaria e'  prestata  soltanto  ai
          clienti dell'attivita'  principale  e  non  e'  offerta  al
          pubblico in generale. 
              4. Nell'esercizio delle competenze di  prevenzione  del
          finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita'
          di  paesi  che  minacciano   la   pace   e   la   sicurezza
          internazionale, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          con  le  modalita'  e  nei  termini  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  giugno  2007,   n.   109,   e   successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Comitato  di   sicurezza
          finanziaria, stabilisce con proprio decreto: 
                a) le  misure  di  congelamento  dei  fondi  e  delle
          risorse economiche detenuti, anche per interposta  persona,
          da soggetti designati e le eventuali esenzioni,  secondo  i
          criteri  e  le  procedure  stabiliti  da  risoluzioni   del
          Consiglio di sicurezza delle Nazioni  Unite  o  da  un  suo
          Comitato,   nelle   more   dell'adozione   delle   relative
          deliberazioni dell'Unione europea; 
                b) la designazione, a livello nazionale,  di  persone
          fisiche,  di  persone  giuridiche,  gruppi  o  entita'  che
          pongono in essere o tentano di porre in essere una  o  piu'
          delle condotte con finalita' di terrorismo  secondo  quanto
          previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento
          dei  fondi  e  delle  risorse  economiche   detenuti,   dai
          medesimi, anche per interposta persona; 
                c) le misure di congelamento, a seguito di  richiesta
          proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della  risoluzione
          n. 1373/2001  del  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
          Unite.». 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al  fine  di  dare
          attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
          proventi di attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          promuove la collaborazione e il raccordo tra  le  autorita'
          di  cui  all'art.  21,  comma  2,  lettera  a)  e  tra   le
          amministrazioni e gli organismi interessati nonche'  tra  i
          soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto  conto
          degli standard internazionali adottati  in  materia,  della
          analisi  nazionale  dei  rischi   di   riciclaggio   e   di
          finanziamento del  terrorismo  elaborata  dal  Comitato  di
          sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata
          dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  6  della
          direttiva. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  cura  i
          rapporti  con  le  istituzioni  europee  e  gli   organismi
          internazionali deputati all'elaborazione delle politiche  e
          degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo  del
          sistema finanziario e  di  quello  economico  per  fini  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  assicurando
          gli   adempimenti   degli    obblighi    derivanti    dalla
          partecipazione  dell'Italia   alle   istituzioni   e   agli
          organismi  anzidetti.  Il  Ministero   cura   altresi'   la
          pubblicazione  della   revisione   consolidata   dei   dati
          statistici forniti ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  e  ne
          assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi
          dell'art. 44 della direttiva. 
              3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri  ispettivi
          e di controllo delle autorita' di cui all'art. 21, comma 2,
          lettera a), ai sensi del  presente  decreto,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, effettua proprie  ispezioni,
          presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire  elementi
          utili allo svolgimento dei  procedimenti  rientranti  nelle
          proprie competenze istituzionali in materia di  prevenzione
          del  riciclaggio  e  del  finanziamento   del   terrorismo.
          Nell'ambito  dell'ispezione,  gli  ispettori   chiedono   o
          rilevano ogni  notizia  o  risultanza  esistente  presso  i
          soggetti ispezionati. 
              4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  esercita
          il potere sanzionatorio, secondo i termini e  le  procedure
          di cui al Titolo V del presente decreto. 
              5. Il Comitato  di  sicurezza  finanziaria  esercita  i
          poteri e le funzioni previsti dal  decreto  legislativo  22
          giugno 2007, n. 109, e  successive  modificazioni,  recante
          misure  per   prevenire,   contrastare   e   reprimere   il
          finanziamento del terrorismo e l'attivita'  dei  Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza  internazionale,  elabora
          le  strategie  di  prevenzione   del   riciclaggio   e   di
          finanziamento  del  terrorismo  e  coordina  le  misure  di
          contenimento del relativo rischio da parte delle  autorita'
          di cui all'art. 21, comma 2,  lettera  a).  Il  decreto  22
          giugno 2007, n. 109 e successive  modificazioni  disciplina
          il funzionamento  del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria
          nello  svolgimento  dei  propri  compiti  e  delle  proprie
          funzioni. 
              6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: 
                a)  elabora  l'analisi  nazionale   dei   rischi   di
          riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  di  cui
          all'art. 14; 
                b) propone al Ministro dell'economia e delle  finanze
          le misure nazionali  di  designazione  e  congelamento  dei
          fondi  e  delle  risorse  economiche  detenuti,  anche  per
          interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
          gruppi o entita' che commettono, o tentano  di  commettere,
          atti di terrorismo, ai fini dell'adozione  dei  decreti  di
          cui all'art. 4, comma 4; 
                c) propone al Ministro dell'economia e delle  finanze
          l'esenzione  di  taluni  soggetti   dall'osservanza   degli
          obblighi di cui  al  presente  decreto,  al  ricorrere  dei
          presupposti di cui all'art. 4, comma 3; 
                d) formula  i  pareri  e  le  proposte  previsti  dal
          presente  decreto  e  fornisce   consulenza   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
              7. Il Comitato di sicurezza finanziaria,  entro  il  30
          maggio di ogni anno, presenta al Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento,  la
          relazione  contenente  la  valutazione  dell'attivita'   di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette
          a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le  autorita'
          di vigilanza di settore,  le  amministrazioni  e  organismi
          interessati,  gli  organismi  di  autoregolamentazione,  la
          Guardia di finanza e la Direzione  investigativa  antimafia
          forniscono,  entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,  i  dati
          statistici    e    le    informazioni    sulle    attivita'
          rispettivamente  svolte,   nell'anno   solare   precedente,
          nell'ambito delle funzioni  di  vigilanza,  supervisione  e
          controllo. In particolare, e'  compito  dell'UIF  indicare,
          quanto  meno,  il  numero  di  segnalazioni  di  operazioni
          sospette ricevute e il seguito  dato  a  tali  segnalazioni
          nonche'  i  dati  riguardanti  il   numero   di   richieste
          internazionali  di  informazioni  effettuate,  ricevute   e
          rifiutate dalla UIF  e  di  quelle  evase,  parzialmente  o
          totalmente,  disaggregati  per  paese  di  controparte;  e'
          compito  della  Guardia  di  finanza  e   della   Direzione
          investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di
          casi e delle persone investigati; e' compito del  Ministero
          della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone
          indagate o sottoposte a  procedimento  di  prevenzione,  di
          persone   condannate   per   reati   di   riciclaggio,   di
          autoriciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo  e  gli
          importi e la tipologia dei beni  sequestrati  e  confiscati
          nell'ambito  dei  relativi  procedimenti;  e'  compito  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  fornire  i  dati
          relativi ai congelamenti  disposti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109.». 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore).  -  1.  Le
          Autorita' di vigilanza di settore verificano  il  rispetto,
          da  parte  dei  soggetti  rispettivamente  vigilati,  degli
          obblighi previsti dal presente  decreto  e  dalle  relative
          disposizioni di attuazione. A tal fine: 
                a)    adottano    nei    confronti    dei    soggetti
          rispettivamente vigilati, disposizioni  di  attuazione  del
          presente decreto in materia di organizzazione, procedure  e
          controlli interni e di adeguata verifica della clientela; 
                b)    verificano    l'adeguatezza    degli    assetti
          organizzativi  e   procedurali   dei   soggetti   obbligati
          rispettivamente vigilati; 
                c)  definiscono  procedure  e  metodologie   per   la
          valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento  del
          terrorismo cui gli  intermediari  rispettivamente  vigilati
          sono esposti nell'esercizio della propria attivita'; 
                d)  esercitano  i  poteri  attribuiti  dal   presente
          decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme
          tecniche  di  regolamentazione  adottate  ai  sensi   della
          direttiva. 
              2. Le Autorita' di vigilanza  di  settore,  nell'ambito
          delle rispettive attribuzioni: 
                a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e
          delle ispezioni di vigilanza in  funzione  del  profilo  di
          rischio, delle  dimensioni  e  della  natura  del  soggetto
          obbligato vigilato; 
                b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso
          la richiesta  di  esibizione  o  trasmissione  di  tutti  i
          documenti, gli atti e  di  ogni  altra  informazione  utili
          all'espletamento delle funzioni di vigilanza  e  controllo.
          Nell'esercizio  di  tali  competenze,   le   autorita'   di
          vigilanza  di  settore  hanno  il  potere  di  convocare  i
          componenti degli organi  di  direzione,  amministrazione  e
          controllo   e   il   personale   dei   soggetti   obbligati
          rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio,  con
          le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni  di
          attuazione di cui al comma 1, lettera a),  di  segnalazioni
          periodiche  rilevanti  per  finalita'  di  prevenzione  del
          riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo.  I  poteri
          ispettivi e di controllo previsti  dalla  presente  lettera
          possono essere esercitati anche nei confronti dei  soggetti
          ai  quali  i  soggetti  obbligati  abbiano   esternalizzato
          funzioni   aziendali   essenziali    o    importanti    per
          l'adempimento degli obblighi  antiriciclaggio,  nei  limiti
          consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina
          attuativa; 
                c)  ordinano  ovvero,  in  caso   di   inottemperanza
          all'ordine di convocare, convocano direttamente gli  organi
          di amministrazione,  direzione  e  controllo  dei  soggetti
          obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del
          giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni; 
                d)  adottano  provvedimenti  aventi  ad  oggetto   il
          divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi  carenze
          o violazioni, riscontrate a carico dei  soggetti  obbligati
          rispettivamente vigilati; 
                e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni
          e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli
          obblighi di cui  al  presente  decreto,  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati
          rispettivamente vigilati. 
              3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui  al  comma
          1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso  alle
          informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
          trust espressi, contenute in apposita sezione del  registro
          delle imprese, ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. 
              4. Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore  informano
          prontamente la UIF e la  Direzione  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo   di   situazioni   ritenute   correlate   a
          fattispecie di riciclaggio e finanziamento  del  terrorismo
          di cui vengono a conoscenza  nell'esercizio  della  propria
          attivita' istituzionale  e  forniscono  alle  Autorita'  di
          vigilanza  europee  ogni  informazione  utile  all'efficace
          svolgimento delle rispettive  attribuzioni.  Nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni  di  vigilanza  su  succursali  di
          soggetti  obbligati  aventi  sede  in  altro  Stato  membro
          nonche'  sugli  intermediari  bancari  e   finanziari   con
          capogruppo in  un  altro  Stato  membro,  le  autorita'  di
          vigilanza  di  settore   assicurano   la   cooperazione   e
          forniscono ogni informazione necessaria alle  autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di appartenenza  dei  predetti
          soggetti obbligati o della societa' capogruppo. 
              4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza  sui  gruppi,
          le autorita' di vigilanza di settore: 
                a)   possono   impartire   alla    capogruppo,    con
          provvedimenti  di   carattere   generale   o   particolare,
          disposizioni   concernenti   il   gruppo   complessivamente
          considerato   o   i   suoi   componenti,    in    relazione
          all'adempimento degli obblighi  disciplinati  dal  presente
          decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita'
          di vigilanza  di  settore  possono  impartire  disposizioni
          anche nei confronti di un solo o di  alcuni  componenti  il
          gruppo; 
                b)  possono   effettuare   ispezioni   e   richiedere
          l'esibizione  di  documenti  e  gli  atti   che   ritengano
          necessari. 
              4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati membri,
          le autorita' di  vigilanza  di  settore  cooperano  con  le
          autorita' competenti in materia  di  antiriciclaggio  degli
          Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari
          e finanziari controllati o le succursali del gruppo. 
              4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore  possono
          richiedere  alle  autorita'  competenti   in   materia   di
          antiriciclaggio  di  altro  Stato  membro   di   effettuare
          accertamenti presso gli intermediari bancari  e  finanziari
          controllati o  le  succursali  del  gruppo,  stabiliti  nel
          territorio  di  detto  Stato,   ovvero   concordare   altre
          modalita' delle verifiche. 
              4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di  settore,  su
          richiesta  delle  autorita'  competenti   in   materia   di
          antiriciclaggio di altri Stati membri,  possono  effettuare
          ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari  con
          sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi
          di competenza delle autorita' richiedenti. Le autorita'  di
          vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia
          effettuata dalle autorita' che  hanno  fatto  la  richiesta
          ovvero  da  un  revisore  o  da  un  esperto.   L'autorita'
          competente richiedente, qualora non compia direttamente  la
          verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
              4-sexies.  Al  fine  di  agevolare  l'esercizio   della
          vigilanza nei confronti di gruppi operanti  in  piu'  Stati
          membri, le autorita' di vigilanza di settore, sulla base di
          accordi  con  le  autorita'  competenti   in   materia   di
          antiriciclaggio,  definiscono  forme  di  collaborazione  e
          coordinamento, possono istituire collegi di  supervisori  e
          partecipare ai collegi istituiti  da  altre  autorita'.  In
          tale ambito, le autorita' di vigilanza di  settore  possono
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.    8    (Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo). - 1.  Nell'esercizio  delle  competenze  e
          nello svolgimento delle  funzioni  di  coordinamento  delle
          indagini e di  impulso  investigativo  ad  essa  attribuite
          dalla normativa vigente, la Direzione  nazionale  antimafia
          ed antiterrorismo: 
                a) riceve tempestivamente dalla UIF  per  il  tramite
          del Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
          Finanza ovvero,  per  quanto  attinente  alle  segnalazioni
          relative alla  criminalita'  organizzata,  per  il  tramite
          della Direzione investigativa antimafia, i  dati  attinenti
          alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati
          anagrafici dei soggetti segnalati  o  collegati,  necessari
          per  la  verifica  della   loro   eventuale   attinenza   a
          procedimenti giudiziari in corso, e  puo'  richiedere  ogni
          altro elemento informativo e  di  analisi  che  ritenga  di
          proprio interesse, anche ai fini della potesta' di  impulso
          attribuita  al  Procuratore  Nazionale.  A  tal   fine   la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula  con
          la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione  investigativa
          antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le
          modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni  di
          cui alla presente lettera, assicurando l'adozione  di  ogni
          accorgimento idoneo a  tutelare  il  trattamento  in  forma
          anonima dei dati  anagrafici,  necessari  per  la  verifica
          della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
          corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                b) riceve dall'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione
          di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio
          e flussi finanziari  sospetti,  sulla  base  di  protocolli
          tecnici,  stipulati  con  la  medesima  Agenzia,  volti   a
          stabilire le modalita' e la  tempistica  dello  scambio  di
          informazioni; 
                c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela
          del segreto investigativo, fornisce alla UIF e  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in  ordine
          all'utilita' delle informazioni ricevute; 
                d) puo' richiedere  alla  UIF  l'analisi  dei  flussi
          finanziari ovvero analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario  a
          scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  della
          criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo,
          su specifici settori dell'economia ritenuti a  rischio,  su
          categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta'
          economiche territoriali; 
                e)  ha  accesso  alle   informazioni   sul   titolare
          effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
          in apposita sezione del registro delle  imprese,  ai  sensi
          dell'art. 21 del presente decreto; 
                f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel
          rispetto del segreto di indagine, i dati in  suo  possesso,
          utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di
          riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  di  cui
          all'art.  14  e  le  proprie  valutazioni   sui   risultati
          dell'attivita'  di  contrasto   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento del terrorismo, al  fine  della  elaborazione
          della relazione di cui all'art. 5, comma 7; 
                g) puo' richiedere, ai sensi  dell'art.  371-bis  del
          codice di procedura penale alle autorita' di  vigilanza  di
          settore ogni altra informazione utile  all'esercizio  delle
          proprie attribuzioni.». 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).  -
          1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
          finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
          individuati annualmente dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze   con   la   Direttiva   generale   per    l'azione
          amministrativa  e   la   gestione,   esegue   i   controlli
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati  dalle
          Autorita' di vigilanza di  settore  nonche'  gli  ulteriori
          controlli effettuati, in collaborazione con la UIF  che  ne
          richieda  l'intervento  a  supporto  dell'esercizio   delle
          funzioni di propria competenza. 
              2. Al fine  di  garantire  economicita'  ed  efficienza
          dell'azione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza  puo'  eseguire,  previa
          intesa  con  le   autorita'   di   vigilanza   di   settore
          rispettivamente  competenti,  i  controlli   sui   seguenti
          soggetti: 
                a)  istituti  di  pagamento,   istituti   di   moneta
          elettronica e relative succursali; 
                b) punti di contatto  centrale  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera ii); 
                c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
          previsto dall'art. 106 TUB; 
                d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art.
          111 TUB e i confidi e gli altri soggetti  di  cui  all'art.
          112 TUB; 
                e)  succursali   insediate   sul   territorio   della
          Repubblica  di  intermediari  bancari  e  finanziari  e  di
          imprese assicurative aventi sede legale  e  amministrazione
          centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
                f) intermediari assicurativi  di  cui  all'art.  109,
          comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami  di
          attivita' di cui all'art. 2, comma 1, CAP; 
                g) revisori legali e societa' di revisione legale con
          incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
          o su enti sottoposti a regimi intermedio; 
                h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia  e
          trasporto di denaro contante e di titoli o valori  a  mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'art. 134 TULPS, salve le competenze  in  materia
          di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico. 
              3.  Il  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza definisce la  frequenza  e  l'intensita'
          dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo  di
          rischio, della  natura  e  delle  dimensioni  dei  soggetti
          obbligati e dei  rischi  nazionali  e  transfrontalieri  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza: 
                a) effettua ispezioni e controlli anche con i  poteri
          attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria.  I  medesimi
          poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai  reparti
          della Guardia di finanza ai quali  il  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; 
                a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e  i
          controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
          i soggetti obbligati; 
                b) con i medesimi poteri  di  cui  alla  lettera  a),
          svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
          ricevute ai sensi dell'art.  13  e  delle  segnalazioni  di
          operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi  dell'art.
          40. 
              5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale  di
          polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: 
                a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
          di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ovvero
          trasmette  alle  autorita'  di  vigilanza  di  settore   le
          violazioni  degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto
          riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; 
                b) espleta  le  funzioni  e  i  poteri  di  controllo
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
          all'art. 1, comma 2, lettera  nn),  nonche'  da  parte  dei
          distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli  di
          prestatori  di  servizi  di  gioco  con   sede   legale   e
          amministrazione centrale in altro  Stato  comunitario,  che
          operano sul territorio della Repubblica italiana. 
              6.  Per  l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, il Nucleo speciale di polizia  valutaria
          ha accesso: 
                a) ai  dati  contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'art. 7, commi 6 e 11 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
          modificato dall'art.  37,  comma  4,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                b)  alle  informazioni  sul  titolare  effettivo   di
          persone giuridiche e trust espressi, contenute in  apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'art.  21
          del presente decreto. 
                b-bis)  ai  dati  e   alle   informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              7.  La  Direzione  investigativa  antimafia  accerta  e
          contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette  alle  autorita'
          di vigilanza di settore, le violazioni  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto  riscontrate  nell'esercizio  delle
          sue   attribuzioni   ed   effettua   gli    approfondimenti
          investigativi,  attinenti  alla  criminalita'  organizzata,
          delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 13  e  delle
          segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF  ai
          sensi  dell'art.  40.  Restano   applicabili,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,  comma
          4, e 1-bis, commi 1 e  4,  del  decreto-legge  6  settembre
          1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          ottobre 1982, n. 726. 
              8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui  al  comma
          7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: 
                a) ai  dati  contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'art. 7, commi 7 e 11, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
          modificato dall'art.  37,  comma  4,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                b)  alle  informazioni  sul  titolare  effettivo   di
          persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'art.  21
          del presente decreto. 
                b-bis)  ai  dati  e   alle   informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
          attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
          utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e  le
          attribuzioni vigenti.». 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11  (Organismi  di  autoregolamentazione).  -  1.
          Fermo quanto previsto circa la titolarita' e  le  modalita'
          di  esercizio  dei  poteri  di  controllo  da  parte  delle
          autorita' di cui all'art. 21,  comma  2,  lettera  a),  gli
          organismi di autoregolamentazione,  le  loro  articolazioni
          territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi
          e   le   modalita'   previsti   dall'ordinamento   vigente,
          promuovono  e  controllano  l'osservanza   degli   obblighi
          previsti dal presente decreto da parte  dei  professionisti
          iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta
          attuazione degli obblighi di cui al presente  articolo,  il
          Ministero  della  giustizia,  ai  sensi   della   normativa
          vigente, espleta le  funzioni  di  controllo  sugli  ordini
          professionali assoggettati alla propria vigilanza. 
              2.   Gli   organismi   di   autoregolamentazione   sono
          responsabili dell'elaborazione e  aggiornamento  di  regole
          tecniche,  adottate  in  attuazione  del  presente  decreto
          previo parere del Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  in
          materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione
          del rischio di riciclaggio e finanziamento  del  terrorismo
          cui i  professionisti  sono  esposti  nell'esercizio  della
          propria  attivita',  di  controlli  interni,  di   adeguata
          verifica,  anche  semplificata   della   clientela   e   di
          conservazione e, anche attraverso le proprie  articolazioni
          territoriali, garantiscono l'adozione di  misure  idonee  a
          sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini
          dell'adozione  e  dell'aggiornamento  degli  indicatori  di
          anomalia di cui all'art. 6, comma  4,  lettera  e)  che  li
          riguardino. I predetti organismi e  le  loro  articolazioni
          territoriali sono altresi' responsabili della formazione  e
          dell'aggiornamento  dei  propri  iscritti  in  materia   di
          politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio  e  di
          finanziamento del terrorismo. 
              3. Gli organismi  di  autoregolamentazione,  attraverso
          propri  organi  all'uopo  predisposti,  applicano  sanzioni
          disciplinari a  fronte  di  violazioni  gravi,  ripetute  o
          sistematiche ovvero plurime degli  obblighi  cui  i  propri
          iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto  e
          delle  relative  disposizioni  tecniche  di  attuazione   e
          comunicano annualmente al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti  il
          numero dei procedimenti  disciplinari  avviati  o  conclusi
          dagli ordini territoriali. 
              4.  Gli  organismi  di   autoregolamentazione   possono
          ricevere le segnalazioni di operazioni  sospette  da  parte
          dei propri iscritti, per il successivo  inoltro  alla  UIF,
          secondo le specifiche e con  le  modalita'  e  garanzie  di
          tutela della riservatezza  dell'identita'  del  segnalante,
          individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   della
          giustizia sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
          personali. I predetti organismi  informano  prontamente  la
          UIF di situazioni,  ritenute  correlate  a  fattispecie  di
          riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui  vengono
          a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'. 
              4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro  il
          termine di cui all'art. 5,  comma  7,  pubblicano,  dandone
          preventiva   informazione   al   Comitato   di    sicurezza
          finanziaria, una relazione annuale  contenente  i  seguenti
          dati e informazioni: 
                a) il numero dei decreti sanzionatori e  delle  altre
          misure   sanzionatorie,   suddivisi   per   tipologia    di
          infrazione,  adottati  dalle  competenti   autorita',   nei
          confronti  dei  rispettivi   iscritti,   nell'anno   solare
          precedente; 
                b) il numero di segnalazioni di  operazioni  sospette
          ricevute dall'organismo  di  autoregolamentazione,  per  il
          successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; 
                c) il numero e la tipologia di  misure  disciplinari,
          adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del
          comma 3 e dell'art. 66, comma 1,  a  fronte  di  violazioni
          gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi
          stabiliti dal presente  decreto  in  materia  di  controlli
          interni,  di  adeguata   verifica   della   clientela,   di
          conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.». 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni  tra
          autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'art. 21,
          comma 2, lettera a), le  amministrazioni  e  gli  organismi
          interessati, l'autorita' giudiziaria  e  gli  organi  delle
          indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni
          circostanza in cui  emergono  fatti  e  situazioni  la  cui
          conoscenza puo' essere comunque  utilizzata  per  prevenire
          l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
          di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,  le
          autorita'  di  cui  all'art.  21,  comma  2,  lettera   a),
          collaborano tra  loro  scambiando  informazioni,  anche  in
          deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
              2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la
          titolarita' e le  modalita'  di  esercizio  dei  poteri  di
          controllo da parte delle  autorita'  di  cui  all'art.  21,
          comma 2, lettera a), le  amministrazioni  e  gli  organismi
          interessati,   qualora   nell'esercizio    delle    proprie
          attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui  al
          presente decreto, accertano e contestano la violazione  con
          le modalita' e nei termini di cui alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere dettate modalita' e  procedure
          per la  contestazione  della  violazione  e  il  successivo
          inoltro  all'autorita'  competente  all'irrogazione   della
          sanzione.  Le  medesime  amministrazioni   e   i   medesimi
          organismi  informano  prontamente  la  UIF  di  situazioni,
          ritenute  correlate  a   fattispecie   di   riciclaggio   e
          finanziamento del terrorismo, di cui vengono  a  conoscenza
          nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 
              3. Fermo quanto disposto dall'art.  40  in  materia  di
          analisi e  sviluppo  investigativo  della  segnalazione  di
          operazione sospetta, l'autorita'  giudiziaria,  nell'ambito
          di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
          di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti  ovvero  di
          attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni  qualvolta
          lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
          penale, puo' richiedere alla UIF, con le  garanzie  di  cui
          all'art. 38, i risultati delle analisi  e  qualsiasi  altra
          informazione pertinente. 
              4.  Ferma  restando   l'autorizzazione   dell'autorita'
          giudiziaria  procedente  per  le  informazioni  coperte  da
          segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in  cui  e'
          in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia'  stata
          trasmessa  un'informativa  all'autorita'  giudiziaria,   ai
          sensi degli articoli 347 o  357  del  codice  di  procedura
          penale e detta autorita' non ha ancora assunto  le  proprie
          determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione  penale,
          gli  organi  delle  indagini  forniscono  le   informazioni
          investigative  necessarie  a   consentire   alla   UIF   lo
          svolgimento delle analisi  di  sua  competenza,  attraverso
          modalita'  concordate  che   garantiscano   la   tempestiva
          disponibilita' delle predette informazioni  e  il  rispetto
          dei principi di pertinenza e proporzionalita'  dei  dati  e
          delle notizie trattati rispetto agli  scopi  per  cui  sono
          richiesti. 
              5. La UIF fornisce i risultati  di  carattere  generale
          degli  studi  effettuati  alle  forze  di   polizia,   alle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle  dogane  e
          dei  monopoli,  al  Ministero   della   giustizia   ed   al
          Procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo;  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura  penale,   la   UIF   fornisce   alla   Direzione
          investigativa antimafia,  al  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della Guardia di finanza nonche' al  Comitato  di
          analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
          degli  studi  effettuati  su  specifiche  anomalie  da  cui
          emergono fenomeni di riciclaggio  o  di  finanziamento  del
          terrorismo. 
              6.  La  UIF  informa  tempestivamente  il  Comitato  di
          sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
          cui  provvede  alla  disseminazione   delle   informazioni,
          relative  alle  analisi  strategiche  volte  a  individuare
          tendenze  evolutive  dei  fenomeni  di  riciclaggio  e   di
          finanziamento  del  terrorismo,  in  favore  di   autorita'
          preposte alla tutela di interessi correlati  o  strumentali
          alla prevenzione del riciclaggio e  del  finanziamento  del
          terrorismo.  La  UIF  fornisce  al  Comitato  di  sicurezza
          finanziaria,  con   cadenza   semestrale,   una   relazione
          sintetica che informa in ordine al numero e alla  tipologia
          delle informazioni  disseminate  e  fornisce  riscontro  in
          ordine  alle  attivita'  intraprese  a  seguito  del   loro
          utilizzo. 
              7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
          ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o  l'impiego
          di denaro, beni o altre utilita'  di  provenienza  illecita
          ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu'
          atti con finalita' di finanziamento  del  terrorismo  siano
          avvenuti  attraverso  operazioni  effettuate   presso   gli
          intermediari sottoposti a vigilanza, ne  da'  comunicazione
          alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF  per  gli
          adempimenti  e  le  analisi  di  rispettiva  spettanza.  Le
          notizie comunicate sono coperte dal segreto  d'ufficio.  La
          comunicazione puo' essere ritardata quando  puo'  derivarne
          pregiudizio alle indagini. Le  Autorita'  di  vigilanza  di
          settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'art. 8, comma
          1, lettera  a),  comunicano  all'autorita'  giudiziaria  le
          iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 
              7-bis.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  richiedere   al
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza   e,   per   quanto   attiene   alla   criminalita'
          organizzata, anche alla Direzione investigativa  antimafia,
          i  risultati  degli  approfondimenti  investigativi  svolti
          sulle segnalazioni di operazioni sospette. 
              8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis  e  fuori  dai
          casi di  cooperazione  tra  le  forze  di  polizia  di  cui
          all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  tutte  le
          informazioni, in possesso delle autorita' di  cui  all'art.
          21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio  delle
          attribuzioni di cui al presente decreto,  sono  coperte  da
          segreto d'ufficio.  Il  segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di  polizia  di
          cui  al  primo  periodo,  quando  le   informazioni   siano
          necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.». 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio). - 1. I
          soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli
          e le procedure, adeguati alla propria natura e  dimensione,
          necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di
          finanziamento del terrorismo, individuati  ai  sensi  degli
          articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la  capogruppo  adotta
          un  approccio  globale  al  rischio  di  riciclaggio  e  di
          finanziamento del terrorismo secondo le modalita' stabilite
          dalle autorita'  di  vigilanza  di  settore  nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
              2. Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore  ai  sensi
          dell'art.   7,   comma    1,    e    gli    organismi    di
          autoregolamentazione,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,
          individuano i requisiti  dimensionali  e  organizzativi  in
          base  ai  quali  i  soggetti   obbligati,   rispettivamente
          vigilati  e   controllati   adottano   specifici   presidi,
          controlli e procedure per: 
                a)  la  valutazione  e  gestione   del   rischio   di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
                b) l'introduzione di  una  funzione  antiriciclaggio,
          ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni  e  alla
          natura dell'attivita', la nomina di un  responsabile  della
          funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di
          revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei
          controlli e delle procedure. 
              3. I soggetti obbligati adottano  misure  proporzionate
          ai propri  rischi,  alla  propria  natura  e  alle  proprie
          dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale  gli
          obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi
          compresi  quelli  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo
          svolgimento  di   programmi   permanenti   di   formazione,
          finalizzati alla corretta applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni
          connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e
          all'adozione  dei  comportamenti  e  delle   procedure   da
          adottare. 
              4. I sistemi e  le  procedure  adottati  ai  sensi  del
          presente articolo rispettano  le  prescrizioni  e  garanzie
          stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in
          materia di protezione dei dati personali. 
              4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non  consente
          alle succursali e alle societa' di un gruppo ivi  stabilite
          di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la
          societa'  capogruppo  applica  le   misure   previste   dal
          regolamento  delegato  della  Commissione  europea  di  cui
          all'art. 45, paragrafo 7, della Direttiva.  Laddove  queste
          misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio
          connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita'  di
          vigilanza di settore intensificano i propri  controlli  sul
          gruppo e possono vietare al gruppo di  instaurare  rapporti
          d'affari o di effettuare operazioni per  il  tramite  delle
          succursali e  delle  societa'  stabilite  nel  paese  terzo
          nonche', se necessario, imporre al gruppo  di  cessare  del
          tutto la propria operativita' nel paese.».