LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 25-4-1981
                              ART. 12.
                             (Sanzioni)

  Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni
in  violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori
dei  fini  previsti  dalla  stessa,  e'  punito,  salvo  che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino
a sei mesi.