LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 9 
            (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso) 
 
  L'accesso ai dati e  alle  informazioni  conservati  negli  archivi
automatizzati del  Centro  di  cui  all'articolo  precedente  e  loro
utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di  polizia  giudiziaria
appartenenti alle  forze  di  polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezzanonche' agli agenti
di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati
ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. (43) ((50)) 
  L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e'
consentito  all'autorita'  giudiziaria  ai  fini  degli  accertamenti
necessari per i procedimenti in corso  e  nei  limiti  stabiliti  dal
codice di procedura penale. 
  E' comunque vietata ogni utilizzazione  delle  informazioni  e  dei
dati predetti per finalita' diverse da quelle previste  dall'articolo
6,  lettera  a).  E'  altresi'  vietata   ogni   circolazione   delle
informazioni all'interno della  pubblica  amministrazione  fuori  dei
casi indicati nel primo comma del presente articolo. 
  IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 luglio 2008, n. 125, ha disposto (con l'art. 8-bis comma 1) che
"Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al  Corpo
delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei
trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del
Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  in  deroga  a  quanto  previsto  dallo
stesso articolo,  limitatamente  a  quelli  correlati  alle  funzioni
attribuite agli stessi ufficiali e  agenti  di  polizia  giudiziaria.
Detto personale  puo'  essere,  altresi',  abilitato  all'inserimento
presso il  medesimo  Centro  dei  corrispondenti  dati  autonomamente
acquisiti". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 18, comma 1)  che
"Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   16-quater   del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai  centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in  possesso  della
qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  quando  procede   al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca  o  di
rintraccio esistenti nei  confronti  delle  persone  controllate.  La
presente disposizione si applica  progressivamente,  nell'anno  2019,
agli altri comuni capoluogo di provincia".