DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 26-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 16-quater 
            (Disposizioni relative ai servizi di polizia 
                 stradale della polizia municipale). 
  1. Il personale della polizia  municipale  addetto  ai  servizi  di
polizia stradale accede  ai  sistemi  informativi  automatizzati  del
pubblico registro automobilistico e della  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e puo accedere, in deroga all'articolo 9  della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,  qualora  in
possesso della  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  allo
((schedario  dei  veicoli  rubati  e  allo  schedario  dei  documenti
d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il  personale
della polizia municipale in possesso della  qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  puo'   altresi'   accedere   alle   informazioni
concernenti i  permessi  di  soggiorno  rilasciati  e  rinnovati,  in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni)). 
  ((1-bis. Il personale di cui al  comma  1  addetto  ai  servizi  di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il
Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi  ai  veicoli
rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente.)) 
  2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa  telematica
dell'ANCI, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  dei  trasporti  e
delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI). 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  sono  apportate  le   occorrenti
modificazioni  al  regolamento,  previsto  dall'articolo  11,  quinto
comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.