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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 21-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  finanza  derivata  e  di  contabilita'
pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri  delle
finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Finanziamento delle amministrazioni provinciali 
                dei comuni e delle comunita' montane 
  1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento  dei  bilanci
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane con i seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario per la  finanza  locale  determinato  in  lire
2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni  per  i
comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane; 
    b) fondo perequativo per la finanza locale  determinato  in  lire
1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni  per  i
comuni. Il fondo  perequativo  e'  aumentato  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  attribuendo  la  somma  riscossa  dallo  Stato,
valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle  province,
per lire 16.000 milioni ad incremento  del  fondo  ordinario  per  le
comunita' montane e per la restante parte  ai  comuni.  Le  eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per
cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e  per  il  5  per
cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane; 
    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato  in  lire  11.522.414
milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere  dall'anno  1993,  di
lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000  milioni  per  le  province,
lire 199.500 milioni per  i  comuni  e  lire  5.000  milioni  per  le
comunita' montane. 
  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1992,  a
concedere ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,
assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad
un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per  la
costruzione,  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione  di  acquedotti,
fognature, impianti di depurazione delle acque,  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali  per  il
trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di  ammortamento  dei
mutui  contratti,  valutato  in  lire  96.500  milioni  a   decorrere
dall'anno 1993, e' assunto a carico  del  bilancio  dello  Stato.  La
somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non  oltre
il ((terzo)) anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui  al
presente comma possono essere concessi, su deliberazione  dei  comuni
beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i
comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul
territorio dei medesimi, o, per gli  impianti  di  depurazione  e  di
smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente  dei
comuni beneficiari. 
  (( 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202, e' abrogato. 
  2-ter. I mutui afferenti  l'edilizia  giudiziaria  e  carceraria  e
l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello  Stato,
sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad  eventuali
limitazioni  quantitative   e   qualitative   della   sua   attivita'
creditizia)). 
  3. La Cassa depositi e  prestiti  e'  autorizzata,  secondo  quanto
disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,  n.
412, a concedere ai comuni  montani  del  centro-nord,  non  compresi
nelle aree dove opera la legislazione speciale  per  il  Mezzogiorno,
mutui ventennali, fino ad un  importo  complessivo  di  lire  186.500
milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione.  L'onere  di
ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni  a
decorrere dall'anno 1993, e' assunto  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro  e
non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di
cui al presente comma possono essere concessi, su  deliberazione  dei
comuni beneficiari, direttamente alle  comunita'  montane  di  cui  i
comuni stessi facciano parte. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma  3,  pari  a  lire
20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  7885  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e  corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. 
  5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione  prevista
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
  ((5-bis. La sospensione prevista dall'articolo I,  comma  6,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre  1993
per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso  degli  oneri  alla  Cassa
depositi e prestiti avviene a partire dal 1 gennaio 1995)). 
  6.  Le  disposizioni   di   legge   e   di   regolamento   relative
all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti
e di altra natura, nonche' all'inclusione nel  sistema  di  tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed  alla  disciplina
dei revisori dei conti, che facciano  riferimento  alla  popolazione,
vanno  interpretate,   se   non   diversamente   disciplinato,   come
concernenti  la  popolazione  residente  calcolata  alla   fine   del
penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i  dati
dell'I.S.T.A.T.,  ovvero  secondo  i  dati  dell'U.N.C.E.M.  per   le
comunita' montane. 
  7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25,  comma  17,  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico  di
tutti gli enti locali e si  applica  con  riferimento  ai  contributi
straordinari  assegnati  agli  enti  stessi  a  decorrere   dall'anno
1990.((Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine
di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993)).