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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  21-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68))
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2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.
3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono prorogate per il 1992.