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LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (16G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2016
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Testo in vigore dal:  16-9-2016

Art. 15

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;
2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);
1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;
3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;
6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:
1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;
9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;
q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 15:
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- Il regolamento (CE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2001, n. 240.
- La legge 14 dicembre 2001, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290).
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
- La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 10 ottobre 2009, n. L 267.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
- La legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1989, n. 261, S.O.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE(Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2015, n. 134.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., così recita:
«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».
- La legge 17 gennaio 2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
Entrata in vigore il 15 dicembre 2005.
- La direttiva 2006/70/CE della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata è pubblicata nella G.U.U.E. 4 agosto 2006, n. L 214.
- Il testo degli articoli 128-quater e 128-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così recita:
«Art. 128-quater (Agenti in attività finanziaria). - 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies.
[3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 128-quinquies.]
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'art. 128-duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'art. 128-undecies l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica.
L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.
[8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'art.
128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies.»
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.».
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, così recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "consumatore": la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) "servizi di pagamento": le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
h) "utilizzatore di servizi di pagamento" o "utilizzatore": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385;
n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) "autenticazione": una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;
aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.».
- Per il testo dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note all'art. 1.