DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
(Gestione  e  distribuzione  al  pubblico  di  banconote   e   monete
                         metalliche in euro) 
 
  1.  I  gestori  del  contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche
in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono
affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla
circolazione. 
  2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di  pagamento,
le  Poste  Italiane  S.p.A.,  gli  altri  intermediari  finanziari  e
prestatori di servizi di pagamento nonche'  gli  operatori  economici
che partecipano alla gestione e alla  distribuzione  al  pubblico  di
banconote e monete metalliche, compresi: 
    a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote  o
monete metalliche di altre valute; 
    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono  professionalmente
attivita' di custodia e trasporto  ai  sensi  dell'articolo  134  del
TULPS,  limitatamente  all'attivita'  di   trattamento   del   denaro
contante;)) ((6)) 
    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie. 
  ((2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b)  comma
2 del presente articolo che svolgono professionalmente  attivita'  di
trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi  in  un
apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)) ((6)) 
  ((2-ter. La Banca d'Italia disciplina  con  proprio  regolamento  i
requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i  casi
di cancellazione e di decadenza.)) ((6)) 
  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono
svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete
metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente
alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010. 
  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al
comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla
circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al
Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano
inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. 
  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che
risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'
subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In
relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle
non possono essere rimborsate. 
  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: 
    - ricezione delle monete metalliche in euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; 
    - effettuazione dei test di cui all'articolo  5  del  Regolamento
(UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature  per  il  trattamento  delle
monete metalliche in euro; 
    - effettuazione dei controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; 
    - formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri. 
  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e
dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la
Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi
protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che
ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un
proprio rappresentante alla verifica. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre
autorita' nazionali competenti,  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 26  settembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  271
del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi  protocolli  d'intesa  al
fine di coordinare  le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 8-bis. 
  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete
metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente
articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione
occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle
informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al
presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al
comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104. 
  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del
contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo
specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione
di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote
interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione
a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso
in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale
Europea. 
  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di
altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza. 
  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9  da  parte  di  gestori  del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e
il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle
rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,
informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti
l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente. 
  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".