DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 53. 
 
(( (Disposizioni  integrative  in  materia  di  adeguata  verifica  e
                          conservazione).)) 
 
  ((1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e
alla verifica dell'identita'  di  ogni  cliente  in  occasione  degli
adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 
  2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica
dei conti di gioco, ai soggetti  titolari  del  conto  esclusivamente
attraverso  mezzi  di  pagamento  idonei   a   garantire   la   piena
tracciabilita' dei flussi  finanziari  connessi  alle  operazioni  di
gioco. 
  3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un
periodo di dieci anni  dalla  relativa  acquisizione,  con  modalita'
idonee a garantire il rispetto delle  norme  dettate  dal  codice  in
materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: 
    a)  ai  dati  identificativi  conferiti  dal   cliente   all'atto
dell'apertura dei conti di gioco; 
    b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei  conti
di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonche' al valore  delle
medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; 
    c) all'indirizzo IP, alla  data,  all'ora  e  alla  durata  delle
connessioni telematiche nel corso delle quali il  cliente,  accedendo
ai sistemi dell'operatore  di  gioco  on  line,  pone  in  essere  le
suddette operazioni. 
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  riscontra  l'autenticita'
dei  dati  contenuti  nei  documenti   presentati   dai   richiedenti
l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la  consultazione  del
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita', di cui al
Titolo V-bis del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141  come
integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011. 
  5.  Ferma  la  responsabilita'  del   concessionario,   in   ordine
all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica  e  conservazione
di cui al Titolo II, le attivita' di identificazione del cliente sono
effettuate dai distributori e dagli  esercenti,  a  qualsiasi  titolo
contrattualizzati, per il tramite dei quali il  concessionario  offre
servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto  con  la
clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine,  i
predetti distributori ed esercenti  acquisiscono  e  conservano,  con
modalita' idonee a garantire il  rispetto  delle  norme  dettate  dal
codice in materia di protezione dei dati personali,  le  informazioni
relative: 
    a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o
dell'effettuazione dell'operazione di gioco; 
    b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle  medesime
operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. 
  6. I distributori ed esercenti di gioco su  rete  fisica  procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita'  di  ogni  cliente
che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni  di
gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora  vi  sia
il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi
operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che  sia
l'importo dell'operazione effettuata. 
  7. Con riferimento ai giochi  offerti  tramite  apparecchi  VLT,  i
distributori e gli esercenti, a qualsiasi  titolo  contrattualizzati,
osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui
il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai  500
euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori  e
gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalita' tali da
consentire la verifica di: 
    a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; 
    b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite
o una bassa percentuale delle stesse rispetto al  valore  del  ticket
stesso. 
  8. I  distributori  e  gli  esercenti  inviano  i  dati  acquisiti,
relativi  al  cliente  e   all'operazione,   al   concessionario   di
riferimento, entro 10 giorni  dall'effettuazione  dell'operazione.  I
medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati  di  cui  alla
presente lettera per un periodo di due anni dalla  data  di  relativa
acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui
al Titolo II, Capo II, del presente decreto. 
  9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case  da  gioco
applicano le misure di identificazione e verifica dell'identita'  del
cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto
o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di
vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a  2.000
euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o  finanziamento  del
terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare  le  predette
misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. 
  10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per  un
periodo di dieci anni, dei dati e delle  informazioni  relativi  alla
data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al  comma  9,
ai mezzi di pagamento utilizzati  per  l'acquisto  o  il  cambio  dei
gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente  e
al valore delle medesime. 
  11. I gestori di case da gioco soggette a controllo  pubblico  che,
indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri  mezzi  di
gioco  acquistati,  procedono  all'identificazione  e  alla  verifica
dell'identita' del cliente fin  dal  momento  del  suo  ingresso  nei
relativi  locali  sono  tenuti  ad  adottare   procedure   idonee   a
ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di  cui
al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".