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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 18-5-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del  10  giugno  1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio   1991,   n.   197,   recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione  del  sistema
finanziario a scopo di riciclaggio; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare
l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante  norme
in  materia  di  circolazione  transfrontaliera   di   capitali,   in
attuazione della direttiva 91/308/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  153,  recante
disposizioni   a   integrazione   dell'attuazione   della   direttiva
91/308/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n.  319,  recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi  a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; 
  Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999,  n.  374,  relativo
all'estensione delle  disposizioni  in  materia  di  riciclaggio  dei
capitali   di   provenienza   illecita   e   attivita'    finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di  riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Vista  la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 dicembre  2001,  recante  modifica  della  direttiva
91/308/CEE; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n.  14,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee legge  comunitaria  2002,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  56,  recante
attuazione della direttiva  2001/97/CE,  in  materia  di  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
da attivita' illecite; 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005,  ed  in  particolare
gli articoli 21 e 22; 
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per  prevenire,  contrastare  e  reprimere  il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita'  dei  Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione
della direttiva 2005/60/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita'  svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della
Banca d'Italia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2007; 
  Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di  settore
e le amministrazioni interessate; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 25 luglio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                           (Definizioni). 
 
  1. Nel presente decreto legislativo: 
    ((a) ABE: Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  bancaria
europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010)); 
    b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private; 
    c) Codice dei contratti pubblici: indica il  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici; 
    d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica  il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa; 
    f) Comitato di  sicurezza  finanziaria:  indica  il  Comitato  di
sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12  ottobre  2001,
n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre  2001,
n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella strategia di contrasto al  riciclaggio,  al  finanziamento  del
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di  massa
ed all'attivita' di Paesi che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale, anche al fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di
congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; 
    g) decreto relativo ai servizi di pagamento:  indica  il  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante  attuazione   della
direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di  pagamento  nel  mercato
interno,  recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,   2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; 
    h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; 
    i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; 
    l) Direttiva: indica la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla  prevenzione
dell'uso  del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  la
direttiva  2006/70/CE  della  Commissione,  come   modificata   dalla
direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
30 maggio 2018; 
    m) FIU: indica le Financial intelligence unit; 
    n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; 
    o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    p) NSPV: indica il Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della
Guardia di finanza; 
    q) OAM: indica l'Organismo per la gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'articolo 128-undecies TUB; 
    r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo  unico
dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
    s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea; 
    t) Stato terzo:  indica  lo  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea; 
    u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    v) TUF: indica il  testo  unico  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    z)  TULPS:  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    aa)  UIF:  indica  l'Unita'  di  informazione   finanziaria   per
l'Italia. 
  2. Nel presente decreto s'intendono per: 
    a) Amministrazioni e organismi interessati:  le  amministrazioni,
ivi comprese le agenzie fiscali,  titolari  di  poteri  di  controllo
ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze
o altri titoli abilitativi comunque  denominati,  nei  confronti  dei
soggetti obbligati  e  gli  organismi  preposti  alla  vigilanza  sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti
dalla pertinente normativa di  settore  nei  confronti  dei  predetti
soggetti. Per le esclusive  finalita'  di  cui  al  presente  decreto
rientrano  nella  definizione  di  amministrazione   interessata   il
Ministero dell'economia e delle finanze quale autorita' preposta alla
sorveglianza dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse  pubblico  o
su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero  dello  sviluppo
economico quale autorita' preposta alla sorveglianza  delle  societa'
fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; 
    b) attivita' criminosa:  la  realizzazione  o  il  coinvolgimento
nella realizzazione di un delitto non colposo; 
    c) Autorita' di vigilanza  di  settore:  la  Banca  d'Italia,  la
CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte  alla  vigilanza  e  al
controllo degli  intermediari  bancari  e  finanziari,  dei  revisori
legali  e  delle  societa'  di  revisione  legale  con  incarichi  di
revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a
regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti  degli  operatori
non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di  guardie  particolari
giurate, in presenza della licenza di  cui  all'articolo  134  TULPS,
limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote  in  euro,
in presenza dell'iscrizione nell'elenco di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge   25   settembre   2001   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
    d) banca di  comodo:  la  banca  o  l'ente  che  svolge  funzioni
analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e  gestionale
significativa nel paese in cui  e'  stato  costituito  e  autorizzato
all'esercizio dell'attivita' ne' e' parte di  un  gruppo  finanziario
soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata; 
    e) beneficiario della prestazione assicurativa: 
      1. la persona fisica o l'entita' diversa da una persona  fisica
che, sulla  base  della  designazione  effettuata  dal  contraente  o
dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione  assicurativa
corrisposta dall'impresa di assicurazione; 
      2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da una  persona
fisica  a  favore  della  quale  viene  effettuato  il  pagamento  su
disposizione del beneficiario designato; 
    f) cliente:  il  soggetto  che  instaura  rapporti  continuativi,
compie  operazioni  ovvero  richiede  o   ottiene   una   prestazione
professionale a seguito del conferimento di un incarico; 
    g)  conti  correnti  di  corrispondenza  e   rapporti   ad   essi
assimilabili: conti  tenuti  dalle  banche  per  il  regolamento  dei
servizi  interbancari  e  gli  altri  rapporti  comunque  denominati,
intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per
il regolamento di  transazioni  per  conto  dei  clienti  degli  enti
corrispondenti; 
    h) conferimento di  un  incarico:  attribuzione  di  un  mandato,
esplicito  o  implicito,  anche  desumibile   dalle   caratteristiche
dell'attivita'  istituzionalmente  svolta  dai  soggetti   obbligati,
diversi  dagli  intermediari  bancari  e  finanziari  e  dagli  altri
operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente  dal  versamento  di  un  corrispettivo   o   dalle
modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo; 
    i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu'  dei  regolamenti
comunitari  e   della   normativa   nazionale,   di   movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o  di  accesso
ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la  collocazione,
la proprieta', il possesso, la natura, la  destinazione  o  qualsiasi
altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la  gestione
di portafoglio; 
    l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu'  dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi,  beni  o
servizi,  utilizzo  delle  risorse  economiche,  compresi,  a  titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
costituzione di diritti reali di garanzia; 
    m)  conti  di  passaggio:  rapporti  bancari  di   corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela; 
    n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la  data
di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla
residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso
di soggetti diversi da persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede
legale e, ove assegnato, il codice fiscale; 
    o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in  euro
o in valute estere, aventi corso legale; 
    p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto
del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza
che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; 
    q) fondi: le  attivita'  ed  utilita'  finanziarie  di  qualsiasi
natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute  o
controllate,  anche  parzialmente,  direttamente  o   indirettamente,
ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti
designati, ovvero da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi  a
titolo meramente esemplificativo: 
      1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,  le  cambiali,
gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 
      2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i  saldi
sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 
      3) i titoli negoziabili a livello pubblico  e  privato  nonche'
gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF; 
      4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi  di
valore generati dalle attivita'; 
      5) il credito, il diritto  di  compensazione,  le  garanzie  di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 
      6) le lettere di credito, le polizze  di  carico  e  gli  altri
titoli rappresentativi di merci; 
      7) i documenti da cui risulti una  partecipazione  in  fondi  o
risorse finanziarie; 
      8)  tutti  gli   altri   strumenti   di   finanziamento   delle
esportazioni; 
      9) le polizze assicurative concernenti  i  rami  vita,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, CAP; 
    r) gruppo: il gruppo  bancario  di  cui  all'articolo  60  TUB  e
disposizioni applicative, il gruppo finanziario di  cui  all'articolo
109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo  11
TUF e  disposizioni  applicative,  il  gruppo  individuato  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  r-bis)  CAP   e   disposizioni
applicative  limitatamente   alle   societa'   controllate   di   cui
all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate
o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
    s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari  e
postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri   assegni   a   essi
assimilabili  o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini   di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le  altre  carte
di pagamento, le polizze assicurative  trasferibili,  le  polizze  di
pegno  e  ogni  altro  strumento  a  disposizione  che  permetta   di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie; 
    t) operazione: l'attivita' consistente nella movimentazione,  nel
trasferimento o nella  trasmissione  di  mezzi  di  pagamento  o  nel
compimento di atti negoziali a  contenuto  patrimoniale;  costituisce
operazione anche la stipulazione di un atto  negoziale,  a  contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'  professionale
o commerciale; 
    u) operazioni collegate: operazioni  tra  loro  connesse  per  il
perseguimento  di  un  unico   obiettivo   di   carattere   giuridico
patrimoniale; 
    v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in  essere  attraverso  piu'  operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti  limiti,  effettuate  in  momenti
diversi ed in un circoscritto  periodo  di  tempo  fissato  in  sette
giorni, ferma  restando  la  sussistenza  dell'operazione  frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
    z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile  a  un
rapporto continuativo in essere; costituisce  operazione  occasionale
anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle
ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; 
    aa)  organismo  di  autoregolamentazione:  l'ente   esponenziale,
rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese  le  sue
articolazioni  territoriali  e   i   consigli   di   disciplina   cui
l'ordinamento vigente  attribuisce  poteri  di  regolamentazione,  di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle  norme  che
disciplinano  l'esercizio  della  professione   e   di   irrogazione,
attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle  sanzioni  previste
per la loro violazione; 
    bb)  Paesi  terzi  ad  alto  rischio:  Paesi   non   appartenenti
all'Unione europea i cui ordinamenti presentano  carenze  strategiche
nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e  del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla  Commissione
europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e  64  della
direttiva; 
    cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque  operano  sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato,  ivi  compresi   i   consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede di cui  all'articolo  31,  comma  2,  del  TUF
nonche' i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP; 
    dd)  persone  politicamente  esposte:  le  persone  fisiche   che
occupano o hanno cessato di occupare da meno di  un  anno  importanti
cariche pubbliche, nonche' i  loro  familiari  e  coloro  che  con  i
predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come  di
seguito elencate: 
      1)  sono  persone  fisiche  che  occupano  o   hanno   occupato
importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o  hanno  ricoperto
la carica di: 
      1.1 Presidente  della  Repubblica,  Presidente  del  Consiglio,
Ministro, Vice-Ministro e  Sottosegretario,  Presidente  di  Regione,
assessore regionale, Sindaco  di  capoluogo  di  provincia  o  citta'
metropolitana, Sindaco di comune  con  popolazione  non  inferiore  a
15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
      1.2  deputato,  senatore,  parlamentare  europeo,   consigliere
regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
      1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 
      1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della  Corte
di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato  e  altri
componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per  la  Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
      1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle
autorita' indipendenti; 
      1.6   ambasciatore,   incaricato   d'affari   ovvero    cariche
equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale  delle  forze
armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 
      1.7 componente degli organi  di  amministrazione,  direzione  o
controllo delle  imprese  controllate,  anche  indirettamente,  dallo
Stato italiano o da uno Stato estero ovvero  partecipate,  in  misura
prevalente o totalitaria, dalle  Regioni,  da  comuni  capoluoghi  di
provincia  e  citta'  metropolitane  e  da  comuni  con   popolazione
complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
      1.8 direttore generale di ASL  e  di  azienda  ospedaliera,  di
azienda ospedaliera universitaria e degli  altri  enti  del  servizio
sanitario nazionale. 
      1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o
soggetto   svolgenti   funzioni   equivalenti    in    organizzazioni
internazionali; 
      2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori,
il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto
o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e
i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile  o
convivenza di fatto o istituti assimilabili; 
      3) sono soggetti con i quali le persone  politicamente  esposte
intrattengono notoriamente stretti legami: 
      3.1. le persone fisiche che,  ai  sensi  del  presente  decreto
detengono, congiuntamente  alla  persona  politicamente  esposta,  la
titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e  istituti  giuridici
affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente  esposta
stretti rapporti d'affari; 
      3.2 le  persone  fisiche  che  detengono  solo  formalmente  il
controllo  totalitario  di  un'entita'  notoriamente  costituita,  di
fatto, nell'interesse e a  beneficio  di  una  persona  politicamente
esposta; 
    ee) prestatori di servizi  relativi  a  societa'  e  trust:  ogni
persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  a   terzi,   a   titolo
professionale, uno dei seguenti servizi: 
      1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 
      2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una
societa', di socio di un'associazione  o  una  funzione  analoga  nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione; 
      3)  fornire  una  sede  legale,   un   indirizzo   commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi  connessi  a  una  societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica; 
      4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in
un istituto giuridico affine o provvedere affinche' un'altra  persona
occupi tale funzione; 
      5) esercitare  il  ruolo  d'azionista  per  conto  di  un'altra
persona o provvedere affinche' un'altra persona svolga tale funzione,
purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione  su  un
mercato  regolamentato  e  sottoposta  a  obblighi  di  comunicazione
conformemente  alla  normativa  dell'Unione   europea   o   a   norme
internazionali equivalenti; 
    ff)  prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di   valuta
virtuale: ogni persona fisica o giuridica che  fornisce  a  terzi,  a
titolo professionale, anche online, servizi funzionali  all'utilizzo,
allo scambio, alla conservazione  di  valuta  virtuale  e  alla  loro
conversione  da  ovvero  in  valute  aventi   corso   legale   o   in
rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili
in altre valute virtuali nonche' i  servizi  di  emissione,  offerta,
trasferimento  e  compensazione  e  ogni  altro  servizio  funzionale
all'acquisizione,  alla  negoziazione  o  all'intermediazione   nello
scambio delle medesime valute; 
    ff-bis) prestatori  di  servizi  di  portafoglio  digitale:  ogni
persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce,  a  terzi,   a   titolo
professionale,  anche  online,  servizi  di  salvaguardia  di  chiavi
crittografiche private per conto  dei  propri  clienti,  al  fine  di
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali; 
    gg) prestazione professionale: una  prestazione  intellettuale  o
commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di
un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata; 
    hh) Pubbliche amministrazioni: le  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici  nazionali,  le
societa' partecipate dalle amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro
controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359   del   codice   civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse  disciplinata
dal diritto  nazionale  o  dall'Unione  europea  nonche'  i  soggetti
preposti alla riscossione dei tributi  nell'ambito  della  fiscalita'
nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; 
    ii) punto di contatto  centrale:  il  soggetto  o  la  struttura,
stabilito nel territorio della Repubblica, designato  dagli  istituti
di  moneta  elettronica,  quali  definiti   all'articolo   2,   primo
paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di
servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in
altro Stato membro, che operano,  senza  succursale,  sul  territorio
nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di  cui  alla
lettera nn); 
    ll) rapporto continuativo:  un  rapporto  di  durata,  rientrante
nell'esercizio  dell'attivita'  di  istituto  svolta   dai   soggetti
obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione; 
    mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali
o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori,
le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma  che  possono  essere
utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute  o
controllate,  anche  parzialmente,  direttamente  o   indirettamente,
ovvero per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,  da  parte  di
soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche  o  giuridiche
che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi; 
    nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori  convenzionati
ovvero gli agenti,  comunque  denominati,  diversi  dagli  agenti  in
attivita'  finanziaria  iscritti  nell'elenco  di  cui   all'articolo
128-quater, commi 2 e 6, TUB, di  cui  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica,  ivi  compresi
quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in  altro  Stato
membro, si avvalgono per  l'esercizio  della  propria  attivita'  sul
territorio della Repubblica italiana; 
    oo)  soggetti  designati:  le   persone   fisiche,   le   persone
giuridiche, i gruppi e le  entita'  designati  come  destinatari  del
congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della  normativa
nazionale; 
    pp) titolare effettivo: la persona fisica o le  persone  fisiche,
diverse dal cliente, nell'interesse della quale  o  delle  quali,  in
ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione
professionale e' resa o l'operazione e' eseguita; 
    qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore,  non
emessa  ne'  garantita  da  una  banca  centrale  o  da  un'autorita'
pubblica, non necessariamente collegata a  una  valuta  avente  corso
legale, utilizzata come mezzo di scambio per  l'acquisto  di  beni  e
servizi o per finalita' di investimento e  trasferita,  archiviata  e
negoziata elettronicamente. 
  3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo  IV
del presente decreto, s'intendono per: 
    a)  attivita'  di  gioco:  l'attivita'  svolta,  su   concessione
dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad
esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle
lotterie  ad  estrazione  istantanea  e  differita  e  dei   concorsi
pronostici su base sportiva ed ippica; 
    b) cliente: il soggetto che richiede,  presso  un  prestatore  di
servizi di gioco, un'operazione di gioco; 
    c) concessionario di  gioco:  la  persona  giuridica  di  diritto
pubblico o privato che offre,  per  conto  dello  Stato,  servizi  di
gioco; 
    d) conto  di  gioco:  il  conto,  intestato  al  cliente,  aperto
attraverso un concessionario di gioco  autorizzato,  sul  quale  sono
registrate le operazioni di gioco effettuate  su  canale  a  distanza
nonche' le attivita' di ricarica e i prelievi; 
    e) contratto di conto di gioco: il  contratto  stipulato  tra  il
cliente e il concessionario di gioco  per  l'apertura  del  conto  di
gioco e alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a  distanza
al gioco; 
    f) distributori: le imprese private che, su  base  convenzionale,
svolgono  per  conto  dei  concessionari  la  gestione  di  qualsiasi
attivita' di gioco; 
    g) esercenti: titolari  degli  esercizi  pubblici  in  cui  viene
svolta l'attivita' di gioco; 
    h)  operazione  di  gioco:  un'operazione  atta   a   consentire,
attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno  dei  giochi
del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  a  fronte
del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; 
    i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento,  di  cui
all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un  sistema
di  gioco  complesso  la  cui  architettura  e'  allocata  presso  il
concessionario. 
                                                                 (23) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".