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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2020)
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Testo in vigore dal: 31-3-2018
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31  dicembre
2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto l'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Acquisito il parere del Consiglio  nazionale  forense  in  data  26
maggio 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 12 dicembre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto del decreto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di istituzione e
di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
    a) per «legge professionale» si  intende  la  legge  31  dicembre
2012, n. 247; 
    b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della
legge professionale. 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  3,  15,
          40, 41, 43, 44, 45 e 46 della legge 31  dicembre  2012,  n.
          247 (Nuova disciplina  dell'ordinamento  della  professione
          forense): 
              "Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense. 
              (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              (Omissis)." 
              "Art. 15. Albi, elenchi e registri. 
              1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono  istituiti
          e tenuti aggiornati: 
              a)  l'albo  ordinario   degli   esercenti   la   libera
          professione. Per coloro che esercitano  la  professione  in
          forma  collettiva  sono  indicate  le  associazioni  o   le
          societa' di appartenenza; 
              b) gli elenchi speciali degli  avvocati  dipendenti  da
          enti pubblici; 
              c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
              d)  l'elenco  speciale  dei  docenti   e   ricercatori,
          universitari  e  di  istituzioni  ed  enti  di  ricerca   e
          sperimentazione pubblici, a tempo pieno; 
              e)  l'elenco  degli  avvocati  sospesi   dall'esercizio
          professionale  per  qualsiasi  causa,   che   deve   essere
          indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione; 
              f)   l'elenco   degli   avvocati   che   hanno   subito
          provvedimento   disciplinare    non    piu'    impugnabile,
          comportante la radiazione; 
              g) il registro dei praticanti; 
              h) l'elenco  dei  praticanti  abilitati  al  patrocinio
          sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); 
              i)  la  sezione  speciale  dell'albo   degli   avvocati
          stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  2
          febbraio 2001,  n.  96,  che  abbiano  la  residenza  o  il
          domicilio professionale nel circondario; 
              l)  l'elenco  delle  associazioni  e   delle   societa'
          comprendenti avvocati tra  i  soci,  con  l'indicazione  di
          tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 
              m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel  circondario
          ai sensi del comma 3 dell'articolo 7; 
              n) ogni altro albo, registro o  elenco  previsto  dalla
          legge o da regolamento. 
              2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi
          e  dei  registri,  le  modalita'   di   iscrizione   e   di
          trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  relative
          impugnazioni dei  provvedimenti  adottati  in  materia  dai
          consigli dell'ordine sono disciplinati con  un  regolamento
          emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
              3.  L'albo,  gli  elenchi  ed   i   registri   sono   a
          disposizione  del  pubblico  e  sono  pubblicati  nel  sito
          internet dell'ordine.  Almeno  ogni  due  anni,  essi  sono
          pubblicati a stampa ed una copia  e'  inviata  al  Ministro
          della  giustizia,  ai  presidenti  di  tutte  le  corti  di
          appello, ai presidenti  dei  tribunali  del  distretto,  ai
          procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai
          procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di
          appello, al CNF, agli altri consigli degli  ordini  forensi
          del  distretto,  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza   e
          assistenza forense. 
              4. Entro il mese di marzo di  ogni  anno  il  consiglio
          dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi  e
          gli elenchi di cui e' custode, aggiornati  al  31  dicembre
          dell'anno precedente. 
              5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF  redige,
          sulla base dei  dati  ricevuti  dai  consigli  dell'ordine,
          l'elenco  nazionale  degli  avvocati,  aggiornato   al   31
          dicembre dell'anno precedente. 
              6. Le modalita' di  trasmissione  degli  albi  e  degli
          elenchi, nonche' le modalita' di redazione e  pubblicazione
          dell'elenco nazionale degli avvocati sono  determinate  dal
          CNF." 
              "Art. 40. Accordi tra universita' e ordini forensi. 
              1.  I  consigli  dell'ordine  degli  avvocati   possono
          stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica, con le universita' per la disciplina  dei
          rapporti reciproci. 
              2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di
          giurisprudenza promuovono, anche mediante  la  stipulazione
          di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la  finanza  pubblica,  la  piena  collaborazione  tra   le
          facolta' di giurisprudenza e gli  ordini  forensi,  per  il
          perseguimento dei fini di cui al presente capo." 
              "Art. 41. Contenuti  e  modalita'  di  svolgimento  del
          tirocinio. 
              1.     Il     tirocinio     professionale      consiste
          nell'addestramento, a  contenuto  teorico  e  pratico,  del
          praticante avvocato  finalizzato  a  fargli  conseguire  le
          capacita' necessarie per l'esercizio della  professione  di
          avvocato e per la gestione di uno studio legale  nonche'  a
          fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
          deontologiche. 
              2.  Presso  il  consiglio  dell'ordine  e'  tenuto   il
          registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale  e'
          condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 
              3.  Per  l'iscrizione  nel  registro   dei   praticanti
          avvocati e la cancellazione dallo stesso si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni previste  dall'articolo
          17. 
              4. Il tirocinio puo' essere svolto  contestualmente  ad
          attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
          con modalita' e orari idonei a  consentirne  l'effettivo  e
          puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni  di
          conflitto di interesse. 
              5. Il tirocinio e' svolto  in  forma  continuativa  per
          diciotto mesi. La sua  interruzione  per  oltre  sei  mesi,
          senza  alcun  giustificato  motivo,  anche   di   carattere
          personale,  comporta  la  cancellazione  dal  registro  dei
          praticanti,  salva  la  facolta'  di  chiedere   nuovamente
          l'iscrizione  nel  registro,  che  puo'  essere  deliberata
          previa nuova verifica da parte  del  consiglio  dell'ordine
          della sussistenza dei requisiti  stabiliti  dalla  presente
          legge. 
              6. Il tirocinio puo' essere svolto: 
              a) presso un avvocato,  con  anzianita'  di  iscrizione
          all'albo non inferiore a cinque anni; 
              b) presso l'Avvocatura dello Stato o  presso  l'ufficio
          legale di un ente pubblico o presso un ufficio  giudiziario
          per non piu' di dodici mesi; 
              c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione
          europea   presso   professionisti   legali,   con    titolo
          equivalente a quello di avvocato,  abilitati  all'esercizio
          della professione; 
              d) per non piu' di sei mesi,  in  concomitanza  con  il
          corso di studio per il conseguimento  della  laurea,  dagli
          studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
          studio per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea  in
          giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40. 
              7. In ogni caso il tirocinio  deve  essere  svolto  per
          almeno sei mesi presso un avvocato  iscritto  all'ordine  o
          presso l'Avvocatura dello Stato. 
              8. Il tirocinio puo' essere  svolto  anche  presso  due
          avvocati   contemporaneamente,   previa    richiesta    del
          praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
          dell'ordine, nel caso si possa presumere  che  la  mole  di
          lavoro di uno  di  essi  non  sia  tale  da  permettere  al
          praticante una sufficiente offerta formativa. 
              9. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  6,  il
          diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
          le professioni legali, di cui all'articolo 16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del  compimento  del
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
          periodo di un anno. 
              10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
          si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita'  di
          cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu'  di
          tre praticanti contemporaneamente,  salva  l'autorizzazione
          rilasciata  dal  competente  consiglio  dell'ordine  previa
          valutazione dell'attivita' professionale del richiedente  e
          dell'organizzazione del suo studio. 
              11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
          l'instaurazione di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
          occasionale. Negli  studi  legali  privati,  al  praticante
          avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
          per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
          Ad eccezione che negli enti pubblici e presso  l'Avvocatura
          dello Stato, decorso  il  primo  semestre,  possono  essere
          riconosciuti con apposito contratto al praticante  avvocato
          un'indennita' o un  compenso  per  l'attivita'  svolta  per
          conto  dello  studio,  commisurati  all'effettivo   apporto
          professionale  dato  nell'esercizio  delle  prestazioni   e
          tenuto altresi' conto dell'utilizzo  dei  servizi  e  delle
          strutture dello studio da parte  del  praticante  avvocato.
          Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
          praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
          previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              12.  Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio   il
          praticante avvocato, decorsi sei mesi  dall'iscrizione  nel
          registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
          laurea  in  giurisprudenza,   puo'   esercitare   attivita'
          professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
          svolge la pratica  e  comunque  sotto  il  controllo  e  la
          responsabilita' dello stesso anche se si tratta  di  affari
          non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
          fronte al tribunale e al  giudice  di  pace,  e  in  ambito
          penale nei procedimenti di competenza del giudice di  pace,
          in quelli per reati contravvenzionali e in quelli  che,  in
          base alle norme vigenti anteriormente alla data di  entrata
          in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51,
          rientravano nella competenza  del  pretore.  L'abilitazione
          decorre  dalla   delibera   di   iscrizione   nell'apposito
          registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
          caso  di  sospensione  dall'esercizio   professionale   non
          determinata da giudizio disciplinare, alla  condizione  che
          permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 
              13. Il Ministro della  giustizia  con  proprio  decreto
          adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: 
              a) le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  e  le
          relative procedure di controllo  da  parte  del  competente
          consiglio dell'ordine; 
              b)  le  ipotesi  che  giustificano  l'interruzione  del
          tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili  all'eta',
          alla salute, alla maternita' e  paternita'  del  praticante
          avvocato, e le relative procedure di accertamento; 
              c) i  requisiti  di  validita'  dello  svolgimento  del
          tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 
              14.  Il  praticante  puo',  per  giustificato   motivo,
          trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del  luogo
          ove  intenda  proseguire   il   tirocinio.   Il   consiglio
          dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati  i  motivi
          che  lo  giustificano,  e   rilascia   al   praticante   un
          certificato attestante il periodo di tirocinio che  risulta
          regolarmente compiuto." 
              "Art.  43.  Corsi  di  formazione  per  l'accesso  alla
          professione di avvocato. 
              1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta  presso
          uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza
          obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a
          diciotto  mesi,  di  corsi  di  formazione   di   indirizzo
          professionale tenuti  da  ordini  e  associazioni  forensi,
          nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento: 
              a) le modalita' e le condizioni per  l'istituzione  dei
          corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini
          e delle associazioni forensi giudicate idonee,  in  maniera
          da garantire la  liberta'  ed  il  pluralismo  dell'offerta
          formativa e della relativa scelta individuale; 
              b) i contenuti formativi dei  corsi  di  formazione  in
          modo   da    ricomprendervi,    in    quanto    essenziali,
          l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
          atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei  provvedimenti
          giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica  di
          redazione  del  parere  stragiudiziale  e  la  tecnica   di
          ricerca; 
              c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
          un carico didattico non inferiore a centosessanta  ore  per
          l'intero periodo; 
              d) le modalita' e le condizioni per  la  frequenza  dei
          corsi  di  formazione  da  parte  del  praticante  avvocato
          nonche' quelle per le verifiche  intermedie  e  finale  del
          profitto, che sono affidate ad una commissione composta  da
          avvocati, magistrati e docenti  universitari,  in  modo  da
          garantire omogeneita' di giudizio su  tutto  il  territorio
          nazionale.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono
          riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza." 
              "Art. 44. Frequenza di uffici giudiziari. 
              1.  L'attivita'  di  praticantato  presso  gli   uffici
          giudiziari  e'  disciplinata  da  apposito  regolamento  da
          emanare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti
          il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. " 
              "Art. 45. Certificato di compiuto tirocinio. 
              1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto
          il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 
              2. In caso di domanda di trasferimento  del  praticante
          avvocato presso  il  registro  tenuto  da  altro  consiglio
          dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata  del
          tirocinio svolto fino  alla  data  di  presentazione  della
          domanda e, ove il prescritto periodo di  tirocinio  risulti
          completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 
              3.  Il  praticante  avvocato  e'  ammesso  a  sostenere
          l'esame di Stato nella sede di corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  svolto  il  maggior  periodo  di  tirocinio.
          Nell'ipotesi in cui  il  tirocinio  sia  stato  svolto  per
          uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di   piu'   consigli
          dell'ordine aventi sede in distretti diversi,  la  sede  di
          esame e' determinata in base al luogo  di  svolgimento  del
          primo periodo di tirocinio." 
              "Art. 46. Esame di Stato. 
              1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed
          in una prova orale. 
              2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati  dal
          Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: 
              a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice civile; 
              b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice penale; 
              c) a redazione  di  un  atto  giudiziario  che  postuli
          conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
          su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
          il  diritto  privato,  il  diritto  penale  ed  il  diritto
          amministrativo. 
              3. Nella prova orale il  candidato  illustra  la  prova
          scritta e dimostra la conoscenza  delle  seguenti  materie:
          ordinamento e deontologia forensi, diritto civile,  diritto
          penale, diritto  processuale  civile,  diritto  processuale
          penale;   nonche'   di   altre    due    materie,    scelte
          preventivamente dal candidato,  tra  le  seguenti:  diritto
          costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
          diritto commerciale, diritto dell'Unione  europea,  diritto
          internazionale   privato,   diritto   tributario,   diritto
          ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario. 
              4. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni
          componente della commissione d'esame dispone di dieci punti
          di merito; alla prova orale sono ammessi  i  candidati  che
          abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,  un  punteggio
          complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
          a 30 punti in ciascuna prova. 
              5. La commissione annota  le  osservazioni  positive  o
          negative nei vari punti  di  ciascun  elaborato,  le  quali
          costituiscono motivazione del voto che viene  espresso  con
          un numero pari alla somma dei  voti  espressi  dai  singoli
          componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
          sorteggio, gli abbinamenti per la  correzione  delle  prove
          scritte tra i candidati e le sedi di corte di  appello  ove
          ha luogo la correzione degli elaborati  scritti.  La  prova
          orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 
              6.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento le modalita' e le  procedure  di
          svolgimento dell'esame di Stato  e  quelle  di  valutazione
          delle prove scritte ed orali da effettuare sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)   chiarezza,   logicita'   e   rigore   metodologico
          dell'esposizione; 
              b) dimostrazione della concreta capacita' di  soluzione
          di specifici problemi giuridici; 
              c)  dimostrazione  della  conoscenza   dei   fondamenti
          teorici degli istituti giuridici trattati; 
              d) dimostrazione della capacita' di cogliere  eventuali
          profili di interdisciplinarieta'; 
              e) dimostrazione della  conoscenza  delle  tecniche  di
          persuasione e argomentazione. 
              7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
          testi    di    legge    senza    commenti    e    citazioni
          giurisprudenziali. Esse devono iniziare in  tutte  le  sedi
          alla stessa ora, fissata dal Ministro della  giustizia  con
          il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.  A
          tal fine, i testi di legge portati  dai  candidati  per  la
          prova  devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni
          anteriori all'inizio della prova  stessa  e  collocati  sul
          banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello  dei
          candidati deve svolgersi per tempo in  modo  che  le  prove
          scritte  inizino  all'ora  fissata   dal   Ministro   della
          giustizia. 
              8. I candidati non possono  portare  con  se'  testi  o
          scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti  di
          telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame,
          con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
          almeno due commissari. 
              9. Qualora siano  fatti  pervenire  nell'aula,  ove  si
          svolgono  le  prove  dell'esame,  scritti  od  appunti   di
          qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che  li
          riceve e non ne fa immediata denuncia alla  commissione  e'
          escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8. 
              10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad  uno
          o piu' candidati, prima o durante la prova  d'esame,  testi
          relativi al tema proposto e' punito,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato, con la pena della  reclusione
          fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma  e
          nel comma 9,  i  candidati  sono  denunciati  al  consiglio
          distrettuale di disciplina del distretto competente per  il
          luogo di iscrizione  al  registro  dei  praticanti,  per  i
          provvedimenti di sua competenza. 
              11.  Per  la  prova  orale,   ogni   componente   della
          commissione dispone di dieci punti di merito  per  ciascuna
          delle materie di esame. 
              12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono  un
          punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti  per   ciascuna
          materia. 
              13.  Agli  oneri  per  l'espletamento  delle  procedure
          dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione  all'Erario
          della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
          settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
          comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. 
              13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono  poste  a
          carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda. 
              13-ter. Le modalita' di versamento  del  contributo  di
          cui al comma 13-bis  sono  stabilite  con  decreto,  avente
          natura non regolamentare, del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Analogamente, il contributo e'  aggiornato  ogni  tre  anni
          secondo l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          operai e impiegati.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              "Art. 73. Formazione presso gli uffici giudiziari. 
              1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso
          di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
          onorabilita' di cui  all'articolo  42-ter,  secondo  comma,
          lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  che
          abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami  di
          diritto   costituzionale,    diritto    privato,    diritto
          processuale civile, diritto  commerciale,  diritto  penale,
          diritto processuale penale, diritto del  lavoro  e  diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
              2. Quando  non  e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
              3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al  comma
          1 presentano domanda ai capi degli  uffici  giudiziari  con
          allegata  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
              4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
          che  ha  espresso  la  disponibilita'  ovvero,  quando   e'
          necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
          magistrato designato dal  capo  dell'ufficio.  Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita'  di  cui  all'articolo  11,
          comma 2, del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,
          nonche' ai fini del conferimento di incarichi  direttivi  e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle funzioni di cui all'articolo  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
              5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
          la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
          obblighi di riservatezza e di  riserbo  riguardo  ai  dati,
          alle informazioni  e  alle  notizie  acquisite  durante  il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
              5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
              6. Gli ammessi allo stage hanno  accesso  ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
              7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
              8. Lo svolgimento dello stage non da diritto  ad  alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera  b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
          studio di cui al comma 8-bis,  sulla  base  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
          le  prestazioni  erogate  agli  studenti  nell'ambito   del
          diritto allo studio universitario, nonche' i termini  e  le
          modalita' di presentazione della dichiarazione  sostitutiva
          unica. 
              9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento  dal
          capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta   del   magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
              10. Lo stage  puo'  essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
              11. Il magistrato formatore redige,  al  termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
              12. 
              13. Per l'accesso alla professione  di  avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
          16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
              15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale  e
          a vice procuratore onorario. 
              16. All'articolo 5, della legge 21  novembre  1991,  n.
          374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
              «2-bis. La disposizione di cui al comma  2  si  applica
          anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
          presso gli uffici giudiziari.». 
              17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
          caso  consentito  l'apporto  finanziario  di  terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              18. I capi degli uffici giudiziari di cui  al  presente
          articolo   quando   stipulano   le   convenzioni   previste
          dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, devono tenere conto delle  domande  presentate  dai
          soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              19. L'esito positivo  dello  stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
              20. La domanda di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   37   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie. 
              1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
          dei rispettivi consigli dell'ordine degli  avvocati,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno redigono  un  programma  per  la
          gestione  dei   procedimenti   civili,   amministrativi   e
          tributari pendenti. Con il programma il  capo  dell'ufficio
          giudiziario determina: 
              a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della   durata   dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
              b) gli obiettivi  di  rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, i programmi  previsti  dal  comma  1
          sono  comunicati  ai  locali  consigli  dell'ordine   degli
          avvocati e sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo  15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
              b) all'articolo 9: 
              1)  al   comma   1,   dopo   le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
              2) dopo il comma 1, inserire il seguente:  «1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.»; 
              c) all'articolo 10, comma 1, le  parole:  «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
              d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i  processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
          codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
          «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile»; 
              e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
              f)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera   a)   e'
          sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per  i  processi  di
          valore fino a  1.100  euro,  nonche'  per  i  processi  per
          controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
          quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,  per   i
          procedimenti  di  cui  all'articolo  711  del   codice   di
          procedura civile, e per i procedimenti di cui  all'articolo
          4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
              g)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per  i  processi  di
          valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e  per  i
          processi  di  volontaria  giurisdizione,  nonche'   per   i
          processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo  I  e
          capo VI, del codice di procedura civile, e per  i  processi
          contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1°  dicembre
          1970, n. 898,»; 
              h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
          «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
              i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
          «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
              l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
          «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
              m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
          «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
              n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
          «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
              o) all'articolo  13,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2. Per i processi di esecuzione  immobiliare  il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146.»; 
              p)  all'articolo  13,  al  comma  3,  dopo  le  parole:
          «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
          di opposizione alla sentenza  dichiarativa  di  fallimento»
          sono  inserite  le  seguenti:  «e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis»; 
              q) all'articolo 13, dopo il comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
              r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
          sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
              s) all'articolo 13, il comma 6-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  il  contributo
          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo
          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto
          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  650.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
          del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
              t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
          seguente: 
              "6-quater. Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000."; 
              u) all'articolo 14, dopo il comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito."; 
              v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
              2)  dopo  le  parole:  "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
              z) all'articolo 131, comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              aa) all'articolo 158, comma 1: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
          e' sostituita dalla  seguente:  "Capo  I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
              cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
          1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,  comma  1-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115". 
              9. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio  2011,  n.  10,  il  comma  4-quinquiesdecies   e'
          abrogato. 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b)  a  r),
          7, 8 e 9, ad eccezione del maggior  gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo  tributario,  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  giustizia,  per   la   realizzazione   di
          interventi urgenti  in  materia  di  giustizia  civile.  Il
          maggior   gettito   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma  6,  lettera  s),  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con  le
          modalita'  di   cui   al   periodo   precedente,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          amministrativa. 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa  di
          15 milioni di euro. La titolarita'  del  relativo  progetto
          formativo e' assegnata  al  Ministero  della  giustizia.  A
          decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno  2017,  una  quota
          pari  a  7,5  milioni  di  euro  del  predetto  importo  e'
          destinata all'incentivazione del  personale  amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  alle
          spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere
          dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di  cui
          al  terzo  periodo   e'   destinata   a   fronteggiare   le
          imprevedibili esigenze di  servizio,  ivi  comprese  quelle
          connesse al  conseguimento  degli  obiettivi  definiti  dai
          programmi  di  cui  al  comma  1,  ove   il   prolungamento
          dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli
          uffici  giudiziari  interessati  ecceda  i   limiti   orari
          stabiliti   dalla   vigente   normativa   per   il   lavoro
          straordinario;    l'autorizzazione     al     prolungamento
          dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro
          straordinario  e'  disposta,  in  deroga   alla   normativa
          vigente, con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al limite massimo, per ciascuna unita', non  superiore
          a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma  10,
          primo  periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle   risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          ordinaria. 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   25   per   cento
          all'incentivazione  della  produttivita'  e  al  fabbisogno
          formativo  del  personale  amministrativo  della  giustizia
          amministrativa, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella  misura  del  75
          per cento alle spese di funzionamento  degli  uffici  della
          giustizia amministrativa. La  riassegnazione  prevista  dal
          comma 10, secondo periodo, e'  effettuata  al  netto  delle
          risorse utilizzate  per  le  assunzioni  del  personale  di
          magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo
          9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
              12. Ai fini del comma 11, il Ministero della  giustizia
          comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro il  30  aprile
          di ciascuno degli anni interessati, l'elenco  degli  uffici
          giudiziari presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
          risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di
          almeno il 10 per cento  rispetto  all'anno  precedente.  Il
          Presidente del Consiglio di Stato comunica alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, entro il 30  aprile  di  ogni  anno,  l'elenco
          degli uffici giudiziari risultati  maggiormente  produttivi
          nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche  agli
          obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma
          1. Relativamente ai giudici tributari,  l'incremento  della
          quota variabile del compenso di cui all'articolo 12,  comma
          3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  e'
          altresi' subordinato, in caso di pronuncia su  una  istanza
          cautelare,  al  deposito  della  sentenza  di  merito   che
          definisce il ricorso entro novanta  giorni  dalla  data  di
          tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata  al
          primo periodo del presente comma e' ridotta al  cinque  per
          cento. 
              13.  L'organo   di   autogoverno   della   magistratura
          tributaria provvede al riparto delle somme di cui al  comma
          11 tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
          obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
          secondo le percentuali di cui al comma 1,  e  tenuto  conto
          delle dimensioni e della produttivita' di ciascun  ufficio.
          Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di
          autogoverno della magistratura amministrativa, provvede  al
          riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
          della  giustizia  amministrativa,   tenendo   conto   della
          produttivita' e delle dimensioni di  ciascun  ufficio.  Per
          gli anni 2015, 2016 e 2017, il  Ministro  della  giustizia,
          sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di  cui
          al primo periodo. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
          derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma  6-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo
          periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo  13
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115
          del 2002 e' abrogato. 
              15. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  ai
          commi  11  e  11-bis  e   ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie   previste   dalla   legge,   le   procedure
          concorsuali per l'assunzione di personale  di  magistratura
          gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto possono essere completate. 
              16. A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della
          giustizia presenta alle Camere, entro il  mese  di  giugno,
          una relazione sullo stato delle  spese  di  giustizia,  che
          comprende anche un monitoraggio  delle  spese  relative  al
          semestre precedente. 
              17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto  di
          verificarsi scostamenti  rispetto  alle  risorse  stanziate
          annualmente  dalla  legge  di  bilancio  per  le  spese  di
          giustizia, con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          disposto l'incremento del contributo unificato  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, in misura  tale  da  garantire  l'integrale  copertura
          delle spese dell'anno di riferimento e in  misura  comunque
          non superiore al cinquanta per cento. 
              18. Al fine di  ridurre  la  spese  di  giustizia  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1) al secondo comma le parole: ", per una  sola  volta,
          in uno o  piu'  giornali  designati  dal  giudice  e"  sono
          soppresse; 
              2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
          nei giornali, che e' fatta unicamente mediante  indicazione
          degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet  del
          sito del Ministero della giustizia" sono soppresse; 
              b)  all'articolo  729,  primo  comma,  del  codice   di
          procedura civile, le parole: "e in  due  giornali  indicati
          nella sentenza stessa" sono sostituite dalle  seguenti:  "e
          pubblicata  nel   sito   internet   del   Ministero   della
          giustizia". 
              19. Una quota dei risparmi  ottenuti  dall'applicazione
          del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
          finanziario con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
          limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
          alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
              20.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          amministrativa, il Consiglio di presidenza della  giustizia
          tributaria e  il  Consiglio  della  magistratura  militare,
          affidano il  controllo  sulla  regolarita'  della  gestione
          finanziaria  e  patrimoniale,  nonche'  sulla  corretta  ed
          economica  gestione  delle  risorse  e  sulla  trasparenza,
          imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  composto  da   un
          Presidente di sezione della Corte dei  Conti,  in  servizio
          designato dal Presidente della Corte dei  conti  e  da  due
          componenti di cui uno scelto tra i magistrati  della  Corte
          dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
          dei conti o  tra  i  professori  ordinari  di  contabilita'
          pubblica o discipline  similari,  anche  in  quiescenza,  e
          l'altro  designato  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre
          2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
          63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
              21. Ove sussista una scopertura  superiore  al  30  per
          cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
          4 maggio  1998,  n.  133,  alla  data  di  assegnazione  ai
          magistrati ordinari nominati con il  decreto  del  Ministro
          della  giustizia  in  data  5  agosto   2010   della   sede
          provvisoria  di  cui   all'articolo   9-bis   del   decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il  Consiglio  superiore
          della  magistratura   con   provvedimento   motivato   puo'
          attribuire  esclusivamente  ai   predetti   magistrati   le
          funzioni requirenti e le funzioni  giudicanti  monocratiche
          penali, in deroga all'articolo 13, comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
          disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2  e  3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 43  della  citata  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.