DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
   (( (Categorie riservatarie, preferenze e parita' di genere). )) 
  ((1. Nei pubblici concorsi,  le  riserve  di  posti  in  favore  di
particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non  possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 
  2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti da  riservare  secondo  la  legge,  essa  si  attua  in  misura
proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal
bando. 
  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 
    a) riserva di posti a favore  di  coloro  che  appartengono  alle
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; 
    b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  4. A parita' di titoli e di  merito,  e  in  assenza  di  ulteriori
benefici previsti da  leggi  speciali,  l'ordine  di  preferenza  dei
titoli e' il seguente: 
    a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile,
qualora cessati dal servizio; 
    b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
    c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e
degli inabili permanenti  al  lavoro  per  ragioni  di  servizio  nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti  le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti   in   seguito
all'infezione da SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della  propria
attivita'; 
    d) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
    e) maggior numero di figli a carico; 
    f) gli invalidi e i  mutilati  civili  che  non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
    g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma; 
    h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro  sportivo
con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; 
    i) avere svolto,  con  esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
    l) avere completato, con esito positivo, il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'articolo  50,  comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
    n) essere titolare o avere  svolto  incarichi  di  collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di  quanto  disposto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione
che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il
candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6; 
    p) minore eta' anagrafica.)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla  L.  21  maggio
2021,  n.  69,  ha  disposto  (con  l'art.  51,  comma  1)  che   "Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36  e  37  che  si  applicano  a
decorrere dal 31 dicembre 2023". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L.  23  luglio
2021,  n.  106,  ha  disposto  (con  l'art.  51,  comma  1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui  agli  articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022".