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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
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Testo in vigore dal: 14-7-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  relative  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli  impiegati
civile dello Stato; 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    (( (Modalita' di accesso). )) 
  ((1.  L'assunzione  a  tempo  determinato  e  indeterminato   nelle
amministrazioni  pubbliche  avviene   mediante   concorsi   pubblici,
orientati alla massima partecipazione  e  alla  individuazione  delle
competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite
nel presente regolamento,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e  dei
criteri di cui agli articoli  35,  35-ter  e  35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  L'amministrazione  che  indice  il  concorso  adotta,  tra   le
seguenti, la tipologia selettiva  piu'  funzionale  alla  natura  dei
profili professionali richiesti nel bando di concorso: 
    a) concorso per esami; 
    b) concorso per titoli ed esami; 
    c) corso-concorso. 
  3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che ne garantiscano
l'imparzialita',   l'efficienza,   l'efficacia   nel   soddisfare   i
fabbisogni  dell'amministrazione  reclutante  e   la   celerita'   di
espletamento  ricorrendo,  ove  necessario,  all'ausilio  di  sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di  preselezione  e  a
selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. 
  4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali e' richiesto il
solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si
procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli  elenchi
tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del  titolo  di
studio  richiesto  dalla   normativa   vigente   al   momento   della
pubblicazione dell'avviso. 
  5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere  alla  procedura  di
cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  le  assunzioni
obbligatorie  dei  soggetti  ivi  indicati  avvengono  per   chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento  ai  sensi  della
vigente  normativa,  previa  verifica  della   compatibilita'   della
invalidita' con le mansioni da svolgere. 
  6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi  1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  restano
salve  le  disposizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Le
disposizioni  del  presente   regolamento   non   si   applicano   al
reclutamento del personale del Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
segretari comunali.))