LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
       (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) 
1. Al fine di favorire l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  gli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come  modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di lavoro convenzioni aventi  ad  oggetto  la  determinazione  di  un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi  occupazionali  di
cui alla presente legge. ((22)) 
2. Nella convenzione sono stabiliti i  tempi  e  le  modalita'  delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.  Tra  le
modalita' che possono essere convenute  vi  sono  anche  la  facolta'
della scelta nominativa, lo svolgimento  di  tirocini  con  finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di  lavoro  a
termine, lo svolgimento di periodi  di  prova  piu'  ampi  di  quelli
previsti dal contratto collettivo,  purche'  l'esito  negativo  della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e'  affetto  il
soggetto, non costituisca  motivo  di  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro. 
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con  datori  di  lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 
4. Gli uffici competenti possono stipulare con  i  datori  di  lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento  di  disabili
che  presentino  particolari   caratteristiche   e   difficolta'   di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa  utile
a favorire l'inserimento lavorativo  dei  disabili  anche  attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i  consorzi
di  cui  all'articolo  8  della  stessa   legge,   nonche'   con   le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, ovvero  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati  idonei  a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 
6.  L'organismo  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,   del   decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe  ai  limiti
di  eta'  e  di  durata  dei  contratti  di  formazione-lavoro  e  di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le  disposizioni  di
cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo  16  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451.  Tali  deroghe  devono  essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. ((22)) 
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono: 
a) indicare dettagliatamente le  mansioni  attribuite  al  lavoratore
disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di  tutoraggio  da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri  di  orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge  5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire  l'adattamento  al  lavoro
del disabile; 
c)  prevedere  verifiche  periodiche  sull'andamento   del   percorso
formativo inerente la  convenzione  di  integrazione  lavorativa,  da
parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di  sorveglianza
e controllo. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,  contenuto
nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato  tecnico
di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999".