DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 24-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 2. 
          Requisiti per l'ammissione al concorso per esami 
 
  1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell' anzianita'
minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le
anzianita' maturate in  piu'  categorie  fra  quelle  previste,  sono
ammessi: 
    a) i magistrati amministrativi e contabili; 
    b) i procuratori dello Stato che non  sono  incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
    c)  i  dipendenti  dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal  vigente
contratto collettivo nazionale di  lavoro,  comparto  Ministeri,  con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    d) gli appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente
di  materie  giuridiche  in  possesso  del  diploma  di   laurea   in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o  appartenenti  alla
ex  area  direttiva,  della  pubblica  amministrazione,  degli   enti
pubblici a carattere nazionale  e  degli  enti  locali,  che  abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a  quattro  anni,  con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o,  comunque,  nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    f) gli  avvocati  iscritti  all'albo  che  non  sono  incorsi  in
sanzioni disciplinari; (5) 
    g) coloro  i  quali  hanno  svolto  le  funzioni  di'  magistrato
onorario per almeno sei  anni  senza  demerito,  senza  essere  stati
revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    ((h)  i  laureati  in  possesso  del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito al termine di  un  corso  universitario  di
durata prevista non inferiore a quattro anni;)) 
    i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144)); 
    l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144)). (8) 
  2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le
seguenti condizioni: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
    b-bis) essere di condotta incensurabile; 
    b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei 
    nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla  data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
    c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 06 - 15 ottobre  2010  n.  296
(in G.U. 1a s.s. 20/10/2010 n. 42)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  del   decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  [...]  nella  parte  in  cui  non
prevede tra i soggetti ammessi al concorso per  magistrato  ordinario
anche  coloro  che   abbiano   conseguito   soltanto   l'abilitazione
all'esercizio della professione forense, anche se non siano  iscritti
al relativo albo degli avvocati." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114,  ha
disposto (con l'art. 73, comma 11-bis) che  "L'esito  positivo  dello
stage, come attestato a norma del comma 11,  costituisce  titolo  per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo
2 del decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  e  successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo  per  l'accesso  al
concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio
professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio".