DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.
              (( (Valutazione della professionalita) ))
  ((1.   Tutti   i   magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione  di
professionalita'  ogni  quadriennio  a decorrere dalla data di nomina
fino al superamento della settima valutazione di professionalita'.
  2.  La  valutazione  di  professionalita' riguarda la capacita', la
laboriosita',  la  diligenza  e  l'impegno.  Essa  e' operata secondo
parametri  oggettivi  che sono indicati dal Consiglio superiore della
magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita'
riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o  requirenti  non  puo'  riguardare  in  nessun  caso l'attivita' di
interpretazione  di  norme  di diritto, ne' quella di valutazione del
fatto e delle prove. In particolare:
  a)  la  capacita',  oltre  che  alla  preparazione  giuridica  e al
relativo  grado  di  aggiornamento,  e' riferita, secondo le funzioni
esercitate,  al  possesso  delle  tecniche  di  argomentazione  e  di
indagine,  anche in relazione all'esito degli affari nelle successive
fasi  e  nei  gradi  del  procedimento  e  del  giudizio  ovvero alla
conduzione  dell'udienza  da  parte  di  chi la dirige o la presiede,
all'idoneita'  a  utilizzare,  dirigere  e  controllare l'apporto dei
collaboratori e degli ausiliari;
  b)  la  laboriosita'  e'  riferita  alla produttivita', intesa come
numero  e  qualita'  degli affari trattati in rapporto alla tipologia
degli  uffici  e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai
tempi  di  smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di
collaborazione  svolta  all'interno  dell'ufficio, tenuto anche conto
degli  standard  di  rendimento  individuati  dal Consiglio superiore
della  magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita'
e alle specializzazioni;
  c)  la  diligenza  e'  riferita  all'assiduita' e puntualita' nella
presenza  in  ufficio,  nelle  udienze  e  nei  giorni  stabiliti; e'
riferita  inoltre  al  rispetto  dei  termini  per  la  redazione, il
deposito  di  provvedimenti o comunque per il compimento di attivita'
giudiziarie,  nonche'  alla  partecipazione  alle  riunioni  previste
dall'ordinamento  giudiziario  per la discussione e l'approfondimento
delle    innovazioni   legislative,   nonche'   per   la   conoscenza
dell'evoluzione della giurisprudenza;
  d)  l'impegno  e'  riferito alla disponibilita' per sostituzioni di
magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di  corsi  di  aggiornamento
organizzati   dalla   Scuola   superiore  della  magistratura;  nella
valutazione  dell'impegno  rileva,  inoltre,  la  collaborazione alla
soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
  3.  Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni
dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
disciplina  con propria delibera gli elementi in base ai quali devono
essere  espresse  le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri
per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che
i  capi  degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro
il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:
  a)  i  modi  di raccolta della documentazione e di individuazione a
campione  dei  provvedimenti  e  dei  verbali delle udienze di cui al
comma  4,  ferma  restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del
consiglio  giudiziario  di  accedere  a tutti gli atti che si trovino
nella  fase  pubblica  del  processo per valutarne l'utilizzazione in
sede di consiglio giudiziario;
  b)   i  dati  statistici  da  raccogliere  per  le  valutazioni  di
professionalita';
  c)  i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la
raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
  d)  gli  indicatori  oggettivi per l'acquisizione degli elementi di
cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere
in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;
  e)  l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai
magistrati,  tenuto  conto  anche della specializzazione, di standard
medi  di  definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di
natura  obbligatoria  per  i magistrati, articolati secondo parametri
sia   quantitativi  sia  qualitativi,  in  relazione  alla  tipologia
dell'ufficio,     all'ambito     territoriale     e     all'eventuale
specializzazione.
  4.   Alla   scadenza   del  periodo  di  valutazione  il  consiglio
giudiziario acquisisce e valuta:
  a)  le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della
magistratura  e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene
agli  eventuali  rilievi  di  natura  contabile e disciplinare, ferma
restando   l'autonoma  possibilita'  di  ogni  membro  del  consiglio
giudiziario  di  accedere  a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica  del  processo  per  valutarne  l'utilizzazione  in  sede di
consiglio giudiziario;
  b)  la  relazione  del  magistrato sul lavoro svolto e quanto altro
egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che
il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
  c)  le  statistiche  del lavoro svolto e la comparazione con quelle
degli altri magistrati del medesimo ufficio;
  d)  gli  atti  e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali
delle  udienze  alle  quali il magistrato abbia partecipato, scelti a
campione  sulla  base  di  criteri  oggettivi stabiliti al termine di
ciascun  anno  con  i  provvedimenti  di  cui al comma 3, se non gia'
acquisiti;
  e)  gli  incarichi  giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione
dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
  f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici,
i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate
da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine
degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti
sulla  professionalita',  con  particolare  riguardo  alle situazioni
eventuali  concrete  e  oggettive di esercizio non indipendente della
funzione  e  ai  comportamenti  che  denotino  evidente  mancanza  di
equilibrio   o  di  preparazione  giuridica.  Il  rapporto  del  capo
dell'ufficio  e  le  segnalazioni  del  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte,
titolari  del  potere-dovere  di  sorveglianza, con le loro eventuali
considerazioni  e  quindi  trasmessi  obbligatoriamente  al Consiglio
superiore della magistratura.
  5.  Il  consiglio  giudiziario  puo' assumere informazioni su fatti
specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o
dai   consigli   dell'ordine   degli   avvocati,   dando   tempestiva
comunicazione  dell'esito  all'interessato,  che  ha diritto ad avere
copia  degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre
disposta se il magistrato ne fa richiesta.
  6.  Sulla  base  delle  acquisizioni  di  cui  ai  commi  4 e 5, il
consiglio  giudiziario  formula  un  parere motivato che trasmette al
Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione
e ai verbali delle audizioni.
  7.  Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del
consiglio  giudiziario,  puo'  far  pervenire  al Consiglio superiore
della  magistratura  le  proprie  osservazioni  e  chiedere di essere
ascoltato personalmente.
  8.   Il   Consiglio   superiore  della  magistratura  procede  alla
valutazione  di  professionalita'  sulla base del parere espresso dal
consiglio  giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla
base  dei  risultati  delle  ispezioni ordinarie; puo' anche assumere
ulteriori elementi di conoscenza.
  9.   Il  giudizio  di  professionalita'  e'  "positivo"  quando  la
valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri
di  cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia
carenze  in  relazione  a  uno  o  piu'  dei  medesimi  parametri; e'
"negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione
a  due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno
o  piu'  dei  parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
"non positivo".
  10.  Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della
magistratura  procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un
anno,  acquisendo  un  nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal
caso   il  nuovo  trattamento  economico  o  l'aumento  periodico  di
stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il
nuovo  giudizio  e'  "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla
nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
  11.  Se  il  giudizio  e' "negativo", il magistrato e' sottoposto a
nuova  valutazione  di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio
superiore   della   magistratura  puo'  disporre  che  il  magistrato
partecipi  ad  uno  o piu' corsi di riqualificazione professionale in
rapporto  alle  specifiche  carenze  di professionalita' riscontrate;
puo'  anche  assegnare  il  magistrato,  previa  sua audizione, a una
diversa   funzione  nella  medesima  sede  o  escluderlo,  fino  alla
successiva  valutazione,  dalla  possibilita' di accedere a incarichi
direttivi  o  semidirettivi  o  a  funzioni specifiche. Nel corso del
biennio   antecedente   alla   nuova   valutazione  non  puo'  essere
autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
  12.  La  valutazione  negativa  comporta  la  perdita  del  diritto
all'aumento   periodico   di  stipendio  per  un  biennio.  Il  nuovo
trattamento  economico  eventualmente  spettante  e'  dovuto  solo  a
seguito  di  giudizio  positivo  e  con decorrenza dalla scadenza del
biennio.
  13.  Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione
del  magistrato,  esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato
stesso e' dispensato dal servizio.
  14.  Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato
deve  essere  informato della facolta' di prendere visione degli atti
del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve
intercorrere   un   termine  non  inferiore  a  sessanta  giorni.  Il
magistrato  ha  facolta'  di  depositare  atti e memorie fino a sette
giorni  prima  dell'audizione  e  di  farsi  assistere  da  un  altro
magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione
puo' essere differita per una sola volta.
  15.  La  valutazione  di  professionalita'  consiste in un giudizio
espresso,  ai  sensi  dell'articolo  10 della legge 24 marzo 1958, n.
195,  dal  Consiglio  superiore  della magistratura con provvedimento
motivato  e  trasmesso  al  Ministro  della  giustizia  che adotta il
relativo  decreto.  Il  giudizio  di  professionalita',  inserito nel
fascicolo  personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti, del
conferimento  di  funzioni,  comprese  quelle  di  legittimita',  del
conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai fini di qualunque altro
atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
  16.  I  parametri  contenuti  nel comma 2 si applicano anche per la
valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo.
Il  giudizio  e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura,
acquisito,  per  i  magistrati  in servizio presso il Ministero della
giustizia,  il  parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario,
o  il  parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di
Roma  per  tutti  gli  altri  magistrati in posizione di fuori ruolo,
compresi  quelli  in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla
base  della  relazione  dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono
servizio,   illustrativa  dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni  altra
documentazione  che  l'interessato  ritiene  utile  produrre, purche'
attinente alla professionalita', che dimostri l'attivita' in concreto
svolta.
  17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo
si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.))