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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2016
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  • Disciplina generale della conferenza di servizi
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  • Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della
    conferenza di servizi
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Testo in vigore dal: 28-7-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160, recante regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale  e  la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere   della   Commissione   bicamerale   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche alla disciplina generale 
                     della conferenza di servizi 
 
  1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1.  La  conferenza  di  servizi
istruttoria  puo'  essere  indetta  dall'amministrazione  procedente,
anche  su  richiesta   di   altra   amministrazione   coinvolta   nel
procedimento o del privato interessato, quando lo  ritenga  opportuno
per  effettuare  un  esame  contestuale  degli   interessi   pubblici
coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,   ovvero   in   piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime  attivita'
o risultati. Tale conferenza si  svolge  con  le  modalita'  previste
dall'articolo   14-bis   o   con    modalita'    diverse,    definite
dall'amministrazione procedente. 
  2.  La  conferenza  di  servizi   decisoria   e'   sempre   indetta
dall'amministrazione procedente quando la  conclusione  positiva  del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o  servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu'  atti
di  assenso,  comunque  denominati,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti  procedimenti,  di  competenza  di  diverse  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
  3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
produttivi  di  beni  e  servizi  l'amministrazione  procedente,   su
motivata richiesta  dell'interessato,  corredata  da  uno  studio  di
fattibilita', puo' indire una conferenza  preliminare  finalizzata  a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una  istanza  o
di un progetto definitivo, le  condizioni  per  ottenere,  alla  loro
presentazione, i necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta,
autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la
richiesta motivata di indizione della  conferenza,  la  indice  entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta  stessa.  La
conferenza   preliminare   si   svolge   secondo   le    disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.
Le amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il
termine entro il quale le amministrazioni devono rendere  le  proprie
determinazioni,  l'amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro
cinque giorni, al  richiedente.  Ove  si  sia  svolta  la  conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta  l'istanza  o  il
progetto definitivo, indice la conferenza simultanea  nei  termini  e
con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede  di
conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel
successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di  servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine
di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i
nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,  richiesti   dalla
normativa vigente. 
  4. Qualora un progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto
ambientale, tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla  realizzazione  del   medesimo   progetto,   vengono   acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma
3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  convocata  in
modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter.  La  conferenza  e'
indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica  documentale
di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n.  152  del
2006 e si conclude entro il termine di conclusione  del  procedimento
di cui all'articolo 26, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per  i  procedimenti  relativi  a
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza
statale. 
  5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi
dell'articolo 9. 
  Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria
di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in
modalita' asincrona, salvo  i  casi  di  cui  ai  commi  6  e  7.  Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo
47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione  procedente  entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento  e'  ad  iniziativa  di
parte. A tal fine l'amministrazione procedente  comunica  alle  altre
amministrazioni interessate: 
    a) l'oggetto della determinazione da  assumere,  l'istanza  e  la
relativa  documentazione  ovvero   le   credenziali   per   l'accesso
telematico alle informazioni e  ai  documenti  utili  ai  fini  dello
svolgimento dell'istruttoria; 
    b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni,  entro
il quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma  7,  integrazioni  documentali  o  chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non  direttamente  acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni; 
    c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale
di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni
vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti  di
cui all'articolo 2 non prevedano  un  termine  diverso,  il  suddetto
termine e' fissato in novanta giorni; 
    d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di  cui
all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo  restando  l'obbligo   di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 
  3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),   le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla  decisione  oggetto  della  conferenza.   Tali   determinazioni,
congruamente  motivate,  sono  formulate  in  termini  di  assenso  o
dissenso  e  indicano,  ove  possibile,  le  modifiche  eventualmente
necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le  prescrizioni  o   condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso  o  del  superamento  del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico  e  specificano  se
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa  o
da un atto amministrativo generale ovvero  discrezionalmente  apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
  4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi,  la  mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui  al  comma
2, lettera c), ovvero la comunicazione di  una  determinazione  priva
dei requisiti previsti dal comma  3,  equivalgono  ad  assenso  senza
condizioni. Restano ferme  le  responsabilita'  dell'amministrazione,
nonche'    quelle    dei    singoli    dipendenti    nei    confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 
  5.  Scaduto  il  termine  di  cui   al   comma   2,   lettera   c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni  lavorativi,
la determinazione motivata di conclusione positiva della  conferenza,
con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  14-quater,  qualora   abbia
acquisito esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
implicito, ovvero qualora ritenga,  sentiti  i  privati  e  le  altre
amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni   e   prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini  dell'assenso  o
del superamento del dissenso possano essere accolte senza  necessita'
di apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto  della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di  dissenso  che
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il
medesimo termine, la determinazione  di  conclusione  negativa  della
conferenza che produce  l'effetto  del  rigetto  della  domanda.  Nei
procedimenti a istanza di parte la  suddetta  determinazione  produce
gli  effetti  della  comunicazione  di   cui   all'articolo   10-bis.
L'amministrazione procedente  trasmette  alle  altre  amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
suddetto articolo e procede ai  sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
mancato  accoglimento  di   tali   osservazioni   e'   data   ragione
nell'ulteriore  determinazione  di  conclusione  della  conferenza.6.
Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione  procedente,  ai
fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella
data fissata ai sensi del comma 2,  lettera  d),  la  riunione  della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
  7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della
determinazione  da  assumere,   l'amministrazione   procedente   puo'
comunque procedere direttamente in forma simultanea  e  in  modalita'
sincrona, ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni  di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione  procedente  puo'
altresi' procedere in forma simultanea e  in  modalita'  sincrona  su
richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del   privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al  comma  2,
lettera b). In tal caso  la  riunione  e'  convocata  nei  successivi
quarantacinque giorni 2. 
  Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima  riunione  della
conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona  si
svolge nella  data  previamente  comunicata  ai  sensi  dell'articolo
14-bis, comma 2, lettera d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile  anche  in  via  telematica,   dei   rappresentanti   delle
amministrazioni competenti. 
  2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al  comma  1.  Nei
casi di cui all'articolo 14-bis, comma  7,  qualora  siano  coinvolte
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali  e  della  salute  dei
cittadini, il termine e'  fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo
l'obbligo  di  rispettare  il  termine  finale  di  conclusione   del
procedimento. 
  3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla  riunione  e'
rappresentato  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere
definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante   la   posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. 
  4.  Ove  alla  conferenza  partecipino  anche  amministrazioni  non
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate  da  un  unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente  in  modo  univoco  e
vincolante  la  posizione  di  tutte  le  predette   amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero,
ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal  Prefetto.
Ferma  restando  l'attribuzione  del  potere  di  rappresentanza   al
suddetto  soggetto,  le  singole  amministrazioni   statali   possono
comunque intervenire  ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies,  comma
1, prima della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza,  possono
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai  fini  di
cui allo stesso comma. 
  5. Ciascuna regione e ciascun ente locale  definisce  autonomamente
le modalita' di designazione del rappresentante  unico  di  tutte  le
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso  ente
locale   nonche'   l'eventuale    partecipazione    delle    suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza. 
  6. Alle riunioni  della  conferenza  possono  essere  invitati  gli
interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto  eventualmente
dedotto in conferenza. 
  7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il  termine
di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione   procedente   adotta   la
determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  con  gli
effetti di cui all'articolo 14-quater,  sulla  base  delle  posizioni
prevalenti   espresse   dalle   amministrazioni   partecipanti   alla
conferenza  tramite  i  rispettivi   rappresentanti.   Si   considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma  3  la  propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o  riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
  Art. 14-quater (Decisione della conferenza di  servizi).  -  1.  La
determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a
ogni effetto tutti gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di
competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici interessati. 
  2.  Le  amministrazioni  i   cui   atti   sono   sostituiti   dalla
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione  procedente  ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in
via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono  altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il  tramite  del
rappresentante di cui ai commi  4  e  5  dell'articolo  14-ter,  alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei  termini,  ad  assumere
determinazioni  in  via  di   autotutela   ai   sensi   dell'articolo
21-quinquies. 
  3. In caso di approvazione unanime, la  determinazione  di  cui  al
comma 1 e' immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione  e'
sospesa ove  siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti. 
  4. I termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della conferenza  di  servizi  decorrono  dalla
data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza. 
  Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni  dissenzienti).  -
1.  Avverso  la  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza,   entro   10   giorni   dalla   sua   comunicazione,   le
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita' dei  cittadini  possono  proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che
abbiano espresso in modo  inequivoco  il  proprio  motivato  dissenso
prima  della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza.   Per   le
amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta  dal   Ministro
competente. 
  2. Possono altresi' proporre opposizione le  amministrazioni  delle
regioni o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  il  cui
rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva
competenza, abbia manifestato  un  dissenso  motivato  in  seno  alla
conferenza. 
  3. La  proposizione  dell'opposizione  sospende  l'efficacia  della
determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,  per  una  data
non posteriore  al  quindicesimo  giorno  successivo  alla  ricezione
dell'opposizione,  una   riunione   con   la   partecipazione   delle
amministrazioni  che  hanno  espresso  il  dissenso  e  delle   altre
amministrazioni  che  hanno  partecipato  alla  conferenza.  In  tale
riunione  i  partecipanti  formulano  proposte,  in  attuazione   del
principio  di  leale  collaborazione,  per  l'individuazione  di  una
soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 
  5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano   partecipato
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di  cui  al
comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una
seconda riunione, che si svolge con  le  medesime  modalita'  e  allo
stesso fine. 
  6. Qualora all'esito delle riunioni di cui  ai  commi  4  e  5  sia
raggiunta   un'intesa   tra    le    amministrazioni    partecipanti,
l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata
di conclusione della conferenza.  Qualora  all'esito  delle  suddette
riunioni, e comunque non  oltre  quindici  giorni  dallo  svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione  e'  rimessa
al  Consiglio  dei  ministri.  La  questione  e'  posta,  di   norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri
successiva alla scadenza del termine per raggiungere  l'intesa.  Alla
riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i  Presidenti
delle regioni o  delle  province  autonome  interessate.  Qualora  il
Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
motivata di conclusione della conferenza  acquisisce  definitivamente
efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'  accogliere  parzialmente
l'opposizione,  modificando  di  conseguenza   il   contenuto   della
determinazione   di   conclusione   della   conferenza,   anche    in
considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
  7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          2015, n. 124: 
              «Art. 2. Conferenza di servizi. 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per il riordino della disciplina  in
          materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  ridefinizione  e  riduzione  dei  casi  in  cui  la
          convocazione della conferenza di servizi  e'  obbligatoria,
          anche in base alla complessita' del procedimento; 
              b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al  fine
          di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire
          la partecipazione anche  telematica  degli  interessati  al
          procedimento, limitatamente alle  ipotesi  di  adozione  di
          provvedimenti  di  interesse  generale,  in  alternativa  a
          quanto previsto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  e  nel  rispetto  dei   principi   di   economicita',
          proporzionalita' e speditezza dell'azione amministrativa; 
              c) riduzione  dei  termini  per  la  convocazione,  per
          l'acquisizione  degli  atti  di   assenso   previsti,   per
          l'adozione della determinazione motivata di conclusione del
          procedimento; 
              d)  certezza  dei  tempi   della   conferenza,   ovvero
          necessita' che qualsiasi  tipo  di  conferenza  di  servizi
          abbia una durata certa, anche con l'imposizione a  tutti  i
          partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocita' delle
          conclusioni espresse; 
              e) disciplina della partecipazione alla  conferenza  di
          servizi finalizzata a: 
              1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza
          unitaria delle amministrazioni interessate; 
              2) prevedere la partecipazione alla  conferenza  di  un
          unico   rappresentante   delle   amministrazioni   statali,
          designato,  per  gli  uffici  periferici,   dal   dirigente
          dell'Ufficio territoriale dello Stato di  cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera e); 
              f)  disciplina  del  calcolo  delle  presenze  e  delle
          maggioranze volta ad assicurare  la  celerita'  dei  lavori
          della conferenza; 
              g)  previsione  che  si  consideri  comunque  acquisito
          l'assenso  delle  amministrazioni,  ivi   comprese   quelle
          preposte  alla  tutela   della   salute,   del   patrimonio
          storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei
          lavori della conferenza, non si siano espresse nelle  forme
          di legge; 
              h)  semplificazione  dei  lavori  della  conferenza  di
          servizi, anche attraverso  la  previsione  dell'obbligo  di
          convocazione e di svolgimento della  stessa  con  strumenti
          informatici  e  la  possibilita',   per   l'amministrazione
          procedente,  di  acquisire  ed  esaminare   gli   interessi
          coinvolti in modalita' telematica asincrona; 
              i) differenziazione delle modalita' di svolgimento  dei
          lavori  della   conferenza,   secondo   il   principio   di
          proporzionalita',   prevedendo   per   i   soli   casi   di
          procedimenti  complessi  la  convocazione  di  riunioni  in
          presenza; 
              l)  revisione  dei  meccanismi  decisionali,   con   la
          previsione del principio della prevalenza  delle  posizioni
          espresse  in  sede  di  conferenza  per  l'adozione   della
          determinazione motivata di conclusione del procedimento nei
          casi  di  conferenze  decisorie;  precisazione  dei  poteri
          dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di
          mancata  espressione  degli  atti  di  assenso  ovvero   di
          dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 
              m) possibilita'  per  le  amministrazioni  di  chiedere
          all'amministrazione procedente di  assumere  determinazioni
          in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e
          21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni, purche' abbiano partecipato alla  conferenza
          di servizi o si siano espresse nei termini; 
              n)  definizione,   nel   rispetto   dei   principi   di
          ragionevolezza, economicita'  e  leale  collaborazione,  di
          meccanismi e termini per la valutazione tecnica  e  per  la
          necessaria composizione degli interessi pubblici  nei  casi
          in cui la legge preveda la partecipazione  al  procedimento
          delle amministrazioni preposte alla  tutela  dell'ambiente,
          del  paesaggio,  del  patrimonio  storico-artistico,  della
          salute o della pubblica incolumita', in modo  da  pervenire
          in ogni caso alla  conclusione  del  procedimento  entro  i
          termini previsti; previsione per le amministrazioni  citate
          della possibilita' di attivare procedure di riesame; 
              o)  coordinamento  delle  disposizioni   di   carattere
          generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
          e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  la
          normativa di settore che disciplina  lo  svolgimento  della
          conferenza di servizi; 
              p)  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
          conferenza di servizi con  quelle  dell'art.  17-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art.  3  della
          presente legge; 
              q) definizione di limiti e  termini  tassativi  per  le
          richieste  di  integrazioni   documentali   o   chiarimenti
          prevedendo che oltre il termine tali richieste non  possano
          essere evase, ne' possano in alcun  modo  essere  prese  in
          considerazione al fine della definizione del  provvedimento
          finale. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          su proposta del Ministro delegato per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione  dello
          schema di decreto legislativo, decorso il quale il  Governo
          puo' comunque procedere. Lo schema di  decreto  legislativo
          e' successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione
          dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  Commissione
          parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente  il  testo  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale  termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere
          adottato. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  e
          della procedura di cui al presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
          correttive. ». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia - Testo A), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale il 14 aprile 2006, n. 88. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, a norma dell'art. 38, comma 3, del
          decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  38,  comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 38. Impresa in un giorno. 
              1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3 on regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' art. 9 del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi 
              Omissis». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          2013,   n.   59   (Disciplina   dell'autorizzazione   unica
          ambientale e semplificazione di adempimenti  amministrativi
          in  materia  ambientale  gravanti  sulle  piccole  e  medie
          imprese e sugli impianti  non  soggetti  ad  autorizzazione
          integrata  ambientale  ,   a   norma   dell'art.   23   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio  2013,  n.
          124. 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile  2012,  n.  35,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale il 29 maggio 2013, n. 124: 
              «Art. 23. Autorizzazione unica  in  materia  ambientale
          per le piccole e medie imprese. 
              1.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia   di
          autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo  3-bis
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al  fine  di
          semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI  e
          per gli impianti non soggetti alle citate  disposizioni  in
          materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
          base dei risultati delle  attivita'  di  misurazione  degli
          oneri amministrativi di cui all'art. 25  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il   Governo   e'
          autorizzato ad emanare un regolamento  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di  cui
          al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  volto  a
          disciplinare  l'autorizzazione   unica   ambientale   e   a
          semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
          medie  imprese  e  degli   impianti   non   soggetti   alle
          disposizioni  in  materia   di   autorizzazione   integrata
          ambientale,  in  base  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi, nel rispetto di quanto previsto  dagli  articoli
          20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni: 
              a)   l'autorizzazione   sostituisce   ogni   atto    di
          comunicazione, notifica ed  autorizzazione  previsto  dalla
          legislazione vigente in materia ambientale; 
              b) l'autorizzazione unica ambientale e'  rilasciata  da
          un unico ente; 
              c) il procedimento deve essere improntato al  principio
          di proporzionalita'  degli  adempimenti  amministrativi  in
          relazione alla dimensione  dell'impresa  e  al  settore  di
          attivita', nonche' all'esigenza di tutela  degli  interessi
          pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori
          oneri a carico delle imprese. 
              2. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          regolamento sono identificate le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei relativi  procedimenti  che  sono  abrogate
          dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
              2-bis.La realizzazione delle infrastrutture di ricarica
          dei veicoli elettrici e' sottoposta alla  disciplina  della
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   di   cui
          all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2.La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  l'art.  14,  comma  19,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246: 
              «Art. 14. Semplificazione della legislazione. 
              (Omissis). 
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 25, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  25.  Valutazione   dello   studio   di   impatto
          ambientale e degli esiti della consultazione. 
              1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la  valutazione
          d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente. 
              2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta  la
          documentazione presentata,  le  osservazioni,  obiezioni  e
          suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche',  nel
          caso dei progetti di  competenza  dello  Stato,  il  parere
          delle regioni interessate, che  dovra'  essere  reso  entro
          novanta giorni dalla  presentazione  di  cui  all'art.  23,
          comma  1.  L'autorita'  competente  comunica  alla  Regione
          interessata  che  il  proponente  ha  apportato   modifiche
          sostanziali al progetto e  fissa  il  termine  di  sessanta
          giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il  quale  la
          Regione puo' esprimere un ulteriore parere. 
              3. Contestualmente alla pubblicazione di  cui  all'art.
          24, il  proponente,  affinche'  l'autorita'  competente  ne
          acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
          di allegati, a  tutti  i  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale  interessati,  qualora  la   realizzazione   del
          progetto  preveda  autorizzazioni,   intese,   concessioni,
          licenze, pareri, nulla osta e assensi  comunque  denominati
          in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono   le
          proprie  determinazioni   entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza di cui  all'art.  23,  comma  1,
          ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria
          eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente.
          Entro il medesimo termine il Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali si esprime ai sensi  dell'art.  26  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  negli  altri
          casi  previsti  dal  medesimo   decreto.   A   seguito   di
          modificazioni ovvero integrazioni eventualmente  presentate
          dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente,
          ove  l'autorita'  competente  ritenga  che   le   modifiche
          apportate   siano   sostanziali,   sono    concessi    alle
          Amministrazioni  di  cui  al  presente   comma,   ulteriori
          quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle   stesse   per
          l'eventuale revisione dei pareri resi. 
              3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
          del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
          previsti ovvero abbiano manifestato  il  proprio  dissenso,
          l'autorita' competente procede comunque a  norma  dell'art.
          26. 
              4. L'autorita' competente puo' concludere con le  altre
          amministrazioni   pubbliche   interessate    accordi    per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai fini della semplificazione delle procedure. ». 
              - Si riporta l'art. 23, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 23. Presentazione dell'istanza. 
              1. L'istanza e' presentata  dal  proponente  l'opera  o
          l'intervento  all'autorita'  competente.   Ad   essa   sono
          allegati il  progetto  definitivo,  lo  studio  di  impatto
          ambientale, la sintesi non tecnica e  copia  dell'avviso  a
          mezzo stampa, di cui all'art. 24, commi 1 e 2.  Dalla  data
          della presentazione decorrono i termini per  l'informazione
          e la partecipazione, la valutazione e la decisione. 
              2. Alla domanda e'  altresi'  allegato  l'elenco  delle
          autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
          osta e assensi comunque denominati,  gia'  acquisiti  o  da
          acquisire ai  fini  della  realizzazione  e  dell'esercizio
          dell'opera o  intervento,  nonche'  una  copia  in  formato
          elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati,  conforme
          agli originali presentati. 
              3.  La  documentazione  e'   depositata   su   supporto
          informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a  seconda  dei
          casi, presso gli uffici  dell'autorita'  competente,  delle
          regioni, delle province e dei comuni il cui territorio  sia
          anche solo parzialmente interessato dal  progetto  o  dagli
          impatti della sua attuazione. 
              4. Entro trenta giorni l'autorita' competente  verifica
          la completezza della documentazione e l'avvenuto  pagamento
          del  contributo  dovuto  ai  sensi  dell'art.  33.  Qualora
          l'istanza  risulti   incompleta,   l'autorita'   competente
          richiede al proponente  la  documentazione  integrativa  da
          presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
          comunque correlato  alla  complessita'  delle  integrazioni
          richieste. In  tal  caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli elementi mancanti e,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.». 
              - Si riporta il testo art. 47 del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 47.  Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 
              1. Le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata; 
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71.  E'  in
          ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; 
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui  all'art.  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire   e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          La   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10-bis  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  10-bis.  Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza. 
              1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
          del procedimento  o  l'autorita'  competente,  prima  della
          formale adozione di  un  provvedimento  negativo,  comunica
          tempestivamente  agli   istanti   i   motivi   che   ostano
          all'accoglimento della domanda. Entro il termine  di  dieci
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti
          hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
          osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.  La
          comunicazione di cui al primo periodo interrompe i  termini
          per concludere il procedimento che  iniziano  nuovamente  a
          decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
          in mancanza, dalla scadenza del termine di cui  al  secondo
          periodo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento   di   tali
          osservazioni  e'  data  ragione   nella   motivazione   del
          provvedimento finale. Le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo non si applicano alle procedure concorsuali  e  ai
          procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
          a  seguito  di  istanza  di  parte  e  gestiti  dagli  enti
          previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi  che
          ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o
          ritardi attribuibili all'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 - nonies e 21 -
          quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 21-nonies. Annullamento d'ufficio. 
              1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
          dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art.
          21-octies,  comma  2,  puo'  essere  annullato   d'ufficio,
          sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,  entro  un
          termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi
          dal   momento   dell'adozione    dei    provvedimenti    di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'art. 20, e tenendo  conto  degli  interessi  dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
              2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti  sulla
          base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false o mendaci per effetto di condotte costituenti  reato,
          accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
          annullati dall'amministrazione anche dopo la  scadenza  del
          termine di diciotto mesi di cui al  comma  1,  fatta  salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
          previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» 
              «Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento. 
              1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
          nel  caso  di  mutamento  della  situazione  di  fatto  non
          prevedibile al momento dell'adozione del  provvedimento  o,
          salvo che  per  i  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di
          attribuzione di vantaggi economici,  di  nuova  valutazione
          dell'interesse  pubblico   originario,   il   provvedimento
          amministrativo ad efficacia durevole puo'  essere  revocato
          da parte dell'organo che lo  ha  emanato  ovvero  da  altro
          organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca  determina   la
          inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
          effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
          soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
          l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.».