DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
                     Taglia-oneri amministrativi 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, e' approvato un programma per la misurazione  degli  oneri
amministrativi  derivanti  da  obblighi  informativi  nelle   materie
affidate alla competenza dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 20-ter  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  dei
successivi accordi attuativi. 
  2. In attuazione del programma di cui al comma 1,  il  Dipartimento
della funzione pubblica  coordina  le  attivita'  di  misurazione  in
raccordo con l'Unita' per la  semplificazione  e  la  qualita'  della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 
  3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione  degli  oneri
amministrativi ((relativo alle materie affidate  alla  competenza  di
ciascun Ministro)), che definisce le misure normative,  organizzative
e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed  obiettivi  ai  dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  I  piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la  qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del  processo
nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui  al  comma  1.
((Le regioni, le province e  i  comuni  adottano,  nell'ambito  della
propria  competenza,  sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione,
programmi di  interventi  a  carattere  normativo,  amministrativo  e
organizzativo  volti   alla   progressiva   riduzione   degli   oneri
amministrativi.  Per  il  coordinamento   delle   metodologie   della
misurazione e della riduzione degli oneri,  e'  istituito  presso  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   un   Comitato
paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due  dal
Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  due  dal
Ministro per la semplificazione normativa, due  dal  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale,  e  da  sei
membri designati dalla citata Conferenza unificata,  rispettivamente,
tre tra i rappresentanti delle  regioni,  uno  tra  i  rappresentanti
delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione  al
Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I
risultati della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
e per la semplificazione normativa.)) 
  4. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  si
provvede a definire le linee guida per la predisposizione  dei  piani
di  cui  al  comma  3  e  delle  forme  di  verifica   dell'effettivo
raggiungimento  dei  risultati,  anche   utilizzando   strumenti   di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
  5. Sulla base  degli  esiti  della  misurazione  di  ogni  materia,
congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e  comunque  entro  il  30
settembre 2012, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con  il  Ministro  o  i  Ministri  competenti,
contenenti  gli  interventi  normativi  volti  a  ridurre  gli  oneri
amministrativi gravanti sulle imprese ((e sui cittadini)) nei settori
misurati e a semplificare e riordinare la relativa  disciplina.  Tali
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  6. Degli stati di avanzamento e  dei  risultati  raggiunti  con  le
attivita' di  misurazione  e  riduzione  degli  oneri  amministrativi
gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul  sito  web  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   del
Ministro per la semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli
enti pubblici statali interessati. 
  7. Del raggiungimento dei  risultati  indicati  nei  singoli  piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione  dei
dirigenti responsabili.