LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 16-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 20-ter

  ((  1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,   in  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
concludono,  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza  unificata,  anche  sulla  base  delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
o  intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per  il  perseguimento  delle comuni finalita' di miglioramento della
qualita'  normativa  nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine,
tra l'altro, di:
    a)  favorire  il  coordinamento  dell'esercizio  delle rispettive
competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema
di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;
    b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il
perseguimento  della  qualita' della regolazione statale e regionale,
in  armonia  con i principi generali stabiliti dalla presente legge e
dalle  leggi  annuali  di  semplificazione e riassetto normativo, con
specifico  riguardo  ai  processi  di semplificazione, di riassetto e
codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e
di consultazione;
    c)  concordare,  in  particolare,  forme  e modalita' omogenee di
analisi  e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione
con   le   organizzazioni   imprenditoriali   per   l'emanazione  dei
provvedimenti normativi statali e regionali;
    d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro
gia'   esistenti   tra   regioni,   la  configurabilita'  di  modelli
procedimentali  omogenei  sul  territorio  nazionale  per determinate
attivita'    private    e    valorizzare    le    attivita'   dirette
all'armonizzazione delle normative regionali. ))