DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 25 
(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). 
 
  1.  L'autorita'  competente  valuta  la  documentazione   acquisita
tenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'
dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte
e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24
e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previsti
ovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sul
progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  a
norma del presente articolo. 
  2. Nel caso di progetti di competenza  statale,  ad  esclusione  di
quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,  l'autorita'  competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro  il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
  2-bis. Per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la
Commissione di cui al  medesimo  comma  2-bis  si  esprime  entro  il
termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di
VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
  2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la   conclusione   del
procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non
siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta  per  cento
dei  diritti  di  istruttoria  di  cui  all'articolo   33,   mediante
utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal  fine
istituito nello stato di previsione del Ministero  della  transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per  l'anno  2021,  di
euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.  In
sede di prima applicazione, i termini indicati al primo  periodo  del
presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente  del  50
per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. 
  2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento  da
parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1  e  2-bis,  il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale
del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso  di  ritardo
nel rilascio del concerto da parte del direttore generale  competente
del Ministero della cultura,  il  titolare  del  potere  sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  n.  241  del  1990,
provvede al rilascio  degli  atti  di  relativa  competenza  entro  i
successivi trenta giorni. 
  2-quinquies. Il concerto  del  competente  direttore  generale  del
Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica. 
  ((2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del  provvedimento
di VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle  attivita'  di
verifica   preventiva   dell'interesse    archeologico    ai    sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) 
  3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   le
considerazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'
competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   di
partecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli
23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,
nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  o
altrimenti presi in considerazione. 
  4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  e
motivate condizioni ambientali che definiscono: 
    a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   la
dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventuali
malfunzionamenti; 
    a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi  di
sviluppo progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di
criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto; (134) 
    b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   e
negativi; 
    c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali
significativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  del
progetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  ai
sensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  dei
parametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sono
proporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   del
progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Al
fine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti
dall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  o
regionali. 
  5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sito
web dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque
non inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,
dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventuale
proposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,
il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la
concessione, su istanza del proponente  corredata  di  una  relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in  merito
al contesto ambientale di riferimento  e  alle  eventuali  modifiche,
anche  progettuali,  intervenute,  di  specifica  proroga  da   parte
dell'autorita' competente. Fatto  salvo  il  caso  di  mutamento  del
contesto ambientale di  riferimento,  il  provvedimento  con  cui  e'
disposta la  proroga  ai  sensi  del  secondo  periodo  non  contiene
prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste  nel
provvedimento di VIA originario. 
  6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'
competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  del
provvedimento di VIA sul sito web. 
  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                                                                (112) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L.