DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
           Comunicazione unica per la nascita dell'impresa 
  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa,  l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o
su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo. 
  2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di  tutti  gli
adempimenti amministrativi  previsti  per  l'iscrizione  al  registro
delle  imprese  ed  ai  fini  previdenziali,  assistenziali,  fiscali
individuati con il decreto  di  cui  al  comma  7,  secondo  periodo,
nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. (1)
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente  rilascia  la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia
alle Amministrazioni  competenti  dell'avvenuta  presentazione  della
comunicazione unica. 
  ((4. Le amministrazioni  competenti  comunicano  all'interessato  e
all'ufficio  del  registro  delle  imprese,   per   via   telematica,
immediatamente il  codice  fiscale  e  la  partita  IVA  ed  entro  i
successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate)). 
  5. La procedura di cui al presente articolo  si  applica  anche  in
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. 
  6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi  di  cui
al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi
per via telematica. A tale fine le Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura assicurano,  gratuitamente,  previa  intesa
con le associazioni imprenditoriali, il necessario  supporto  tecnico
ai soggetti privati interessati. 
  7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri
per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
dell'economia e delle  finanze,  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di  cui  al
presente articolo. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o del  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico, dell'economia e  delle  finanze,  e  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,   ai   sensi   dell'articolo   71   del   codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono   individuate   le   regole   tecniche   per
l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le
modalita' di presentazione da parte degli interessati  e  quelle  per
l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le  Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 
  8. La disciplina di cui al presente articolo trova  applicazione  a
decorrere dal 1° ottobre 2009. 
  9. A decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  8,  sono  abrogati
l'articolo 14, comma 4, della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi  sei
mesi di applicazione  della  nuova  disciplina,  di  presentare  alle
Amministrazioni  competenti  le  comunicazioni  di  cui  al  presente
articolo secondo la normativa previgente. 
  10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di  bollo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata, garantendo  comunque  l'invarianza  del  gettito,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   da   adottarsi   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
"al comma 2, dopo le parole: "del registro  delle  imprese  ed"  sono
inserite le seguenti: "ha effetto, sussistendo i presupposti di 
legge,"."