DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 23 
(Presentazione  dell'istanza,  avvio  del  procedimento  di   VIA   e
                     pubblicazione degli atti). 
 
  1.  Il  proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico: 
    a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); (134) 
    b) lo studio di impatto ambientale; 
    c) la sintesi non tecnica; 
    d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del
progetto ai sensi dell'articolo 32; 
    e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo
24, comma 2; 
    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  di
cui all'articolo 33; 
    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico
eventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    g-bis)  la  relazione  paesaggistica  prevista  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006,  o  la  relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
    g-ter) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13)). 
  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente
parte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altri
impianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  di
cui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,
oltre alla documentazione di  cui  al  comma  1,  la  valutazione  di
impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  alle  linee   guida
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita'. 
    3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  VIA
l'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,
con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente  articolo,
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,
l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  il
proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito   della   nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di  quindici   giorni,   la
documentazione  risulti  ancora  incompleta,  l'istanza  si   intende
ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'  competente  di  procedere
all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori. 
    4.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1  e'  immediatamente
pubblicata e resa accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  la
tutela della riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita'  competente  all'esito  delle
verifiche  di  cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente   comunica
contestualmente per via telematica a tutte  le  Amministrazioni  e  a
tutti gli enti territoriali  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della  documentazione  nel  proprio  sito  web.  Per  i
progetti di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  contestualmente  alla
pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la  Commissione
di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria  attivita'
istruttoria. La medesima  comunicazione  e'  effettuata  in  sede  di
notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo  32,  comma  1.  (134)
(138) 
                                                                (112) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma  3)
che le presenti modifiche si  applicano  alle  istanze  presentate  a
partire dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 
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AGGIORNAMENTO (138) 
  E' stato ripristinato il testo gia'  in  vigore  dal  21/07/2017  a
seguito della modifica della lettera i) dell'art.  50,  comma  1  del
D.L. 16 luglio 2020,  n.  76,  che  disponeva  l'introduzione  di  un
periodo dopo il primo al comma 4  del  presente  articolo,  ad  opera
della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.