LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 9-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 20-bis.

  1.  I  regolamenti  di delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti  amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce   illecito   amministrativo  e  possono,  in  tale  caso,
alternativamente:
    a)   eliminare  ((  o  modificare  ))  detti  obblighi,  ritenuti
superflui   o   inadeguati   alle  esigenze  di  semplificazione  del
procedimento;   detta   eliminazione   comporta  l'abrogazione  della
corrispondente sanzione amministrativa;
    b)  riprodurre  i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative  previste  dalle  norme  legislative si applicano alle
violazioni  delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.