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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015, n. 77

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (15G00091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2024)
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Testo in vigore dal: 2-7-2015
al: 29-2-2024
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in  particolare  l'articolo
17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare gli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
297,  e  successive  modificazioni,   recante   il   regolamento   di
organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro
del lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni, in materia di ottimizzazione della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, ed,  in  particolare,  l'articolo  14,  che  prevede
l'istituzione   presso   ogni   Amministrazione   di   un   Organismo
indipendente di valutazione della performance; 
  Visto l'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni,
recante disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
gennaio 2013 che ha stabilito  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche del  personale  di  alcuni  Ministeri,  enti  pubblici  non
economici ed enti di  ricerca,  in  attuazione  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, tra  cui  quella  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  recante  "Misure
urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale"  ed,  in
particolare, l'articolo 13,  concernente  il  limite  al  trattamento
economico del personale pubblico e delle societa' partecipate; 
  Considerata, altresi', la facolta' prevista dall'articolo 16, comma
4,  del  citato  decreto-legge  n.  66   del   2014,   e   successive
modificazioni,  secondo  il  quale  "Al  solo  fine   di   realizzare
interventi di riordino  diretti  ad  assicurare  ulteriori  riduzioni
della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto e fino  al  15  ottobre  2014,  i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli
uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
competente,  di  concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze,  previa  delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
decreti previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al  controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte   dei   conti   ai   sensi
dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20.
Sugli stessi decreti il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A  decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei  predetti  decreti  cessa  di
avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il  regolamento  di
organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al  Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze gli schemi di  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri."; 
  Vista la trasmissione al  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, in  data  15  luglio  2014,  dello  schema  di  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  recante   regolamento   di
organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Considerata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance proposta coerente con i
compiti e le funzioni attribuite agli stessi dalla normativa  vigente
di settore nonche' con i contingenti  di  organico  delle  qualifiche
dirigenziali di livello generale e non, da ultimo  rideterminati  con
il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22
gennaio 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di  seguito
denominato  "Ministro",  e'  l'organo  di  direzione   politica   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato
"Ministero",  e  ne  determina  gli   indirizzi,   avvalendosi,   per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4  e  14
del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive  modificazioni,
degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le  competenze
di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi  e
all'elaborazione delle politiche pubbliche. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a) l'Ufficio di Gabinetto; 
    b) la Segreteria del Ministro; 
    c) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    d) l'Ufficio legislativo; 
    e) l'Ufficio stampa; 
    f) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato,
ove nominati. 
  3. I titolari degli Uffici di cui al  comma  2  sono  nominati  dal
Ministro, con proprio decreto, per  la  durata  massima  del  mandato
governativo e possono  essere  revocati  dall'incarico  in  qualsiasi
momento. Il Vice Capo  di  Gabinetto  e  il  Vice  Capo  dell'Ufficio
legislativo che abbiano funzioni vicarie sono nominati dal  Ministro,
con proprio decreto, e su  proposta,  rispettivamente,  del  Capo  di
Gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo, per la durata  massima
del mandato governativo e possono essere  revocati  dall'incarico  in
qualsiasi momento. I Capi delle Segreterie di cui al comma 2, lettera
f) ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei  Sottosegretari
di Stato sono nominati  su  designazione  del  Vice  Ministro  e  dei
Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato  del  Vice
Ministro e dei Sottosegretari di  Stato,  e  sono  scelti  anche  fra
estranei alla pubblica amministrazione  sulla  base  di  un  rapporto
fiduciario. 
  4. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro e per le materie inerenti alle funzioni  delegate,  il  Vice
Ministro e i Sottosegretari  di  Stato  si  avvalgono  delle  proprie
strutture e degli Uffici di Gabinetto e legislativo. 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  Legge  15  marzo
          1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18
          agosto 1999, n. 193. 
              - Il testo del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'articolo 11  della  legge  15  marzo1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999,  n.
          203. 
              - Si riportano gli articoli  45  e  46,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali. 
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di politiche  sociali,  con
          particolare riferimento alla prevenzione e riduzione  delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone   delle
          famiglie,   di   politica    del    lavoro    e    sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
              4.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal  ministero  degli  affari  esteri,  in
          materia di tutela previdenziale  dei  lavoratori  emigrati;
          dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di  vigilanza   sul   trattamento   giuridico,   economico,
          previdenziale ed assistenziale del personale delle  aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione  e  studio  sulle  emergenze   sociali.   [Sono
          altresi'  trasferiti  al  ministero  i  compiti  svolti  in
          materia  di  tutela  contro  gli   infortuni   del   lavoro
          dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          del lavoro (ISPESL)].». 
              «Art. 46 (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a). 
                b) [tutela della salute umana e sanita'  veterinaria:
          tutela  della  salute  umana   anche   sotto   il   profilo
          ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci,  sostanze  e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione delle biotecnologie; adozione  di  norme,
          linee   guida   e   prescrizioni   tecniche    di    natura
          igienico-sanitaria, relative anche a  prodotti  alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
          concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  servizio
          sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro]; 
                c)  politiche  sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
                d) politiche del lavoro e dell'occupazione  e  tutela
          dei  lavoratori:   indirizzo,   programmazione,   sviluppo,
          coordinamento e  valutazione  delle  politiche  del  lavoro
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul lavoro e controllo sulla  disciplina  del  rapporto  di
          lavoro subordinato ed autonomo; assistenza  e  accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.». 
              - Il testo del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165,   e   successive   modificazioni    (Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          17  maggio  2001,  n.  297,  e   successive   modificazioni
          (Regolamento di  organizzazione  degli  Uffici  di  diretta
          collaborazione del  Ministro  del  lavoro),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001, n. 167. 
              - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150, e successive modificazioni (Attuazione della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si riporta l'articolo  23-ter  del  decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,  dalla
          Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art 23-ter (Disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              - Il testo della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e
          successive modificazioni (Disposizioni per la prevenzione e
          la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 novembre 2012, n. 265. 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  del  22  gennaio  2013  (Rideterminazione   delle
          dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
          pubblici non economici ed enti di  ricerca,  in  attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2013,  n.
          87. 
              - Si riporta l'articolo 2 del decreto  legge  6  luglio
          2012, n. 95: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici di cui all'articolo 70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate   dalla   riduzione   disposta    dall'articolo
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                b) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                c) alla rideterminazione  della  rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
                e)  alla  conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                f) alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di
          cui all'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. (16) 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
                a)  applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
                  1) che ha maturato i requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                  2) che matura i requisiti indicati  successivamente
          al 31 dicembre 2011 in ogni caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
                c) individuazione dei soprannumeri non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
                d) in  base  alla  verifica  della  compatibilita'  e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
                e) definizione, previo esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,  ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
                a)   le   parole    «previa    consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative    ai    sensi
          dell'articolo 9» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; (17) 
                b) dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano  incarichi
          di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
          incarico   presso   le   predette    Agenzie    o    presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
                b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
                «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
                5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
                c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.». 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri del 14  febbraio  2014,  n.  121  (Regolamento  di
          organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  a  norma   dell'articolo   2,   comma   10,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          modificato dall'articolo 2, comma 7, del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30   ottobre   2013,   n.   125,   come   modificato
          dall'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2013, n.150), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
          agosto 2014, n. 196. 
              - Il testo del decreto legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,
          n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la  giustizia
          sociale), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24
          aprile 2014, n. 95. 
              - Si riportano l'articolo 13 e l'articolo 16, comma  4,
          del citato decreto legge n. 66 del 2014: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              «Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri  e  interventi
          in agricoltura). - (Omissis). 
              4. Al solo fine di realizzare  interventi  di  riordino
          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende
          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri.». 
              - Si riporta l'articolo 3, commi da 1 a 3, della  legge
          14  gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in  materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis). 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e). 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 4 e 14 del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita') (Art. 3 del d.lgs n.  29  del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi
          dall'art. 3 del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998). - 1. Gli
          organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
              «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)  (Art.  14
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
          del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80
          del 1998). - 1. Il Ministro esercita  le  funzioni  di  cui
          all'articolo 4, comma  1.  A  tal  fine  periodicamente,  e
          comunque ogni anno entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della legge di bilancio, anche sulla  base  delle  proposte
          dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (39) (40) . A tali uffici sono
          assegnati, nei limiti stabiliti dallo  stesso  regolamento:
          dipendenti pubblici  anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con  contratti
          a tempo determinato disciplinati  dalle  norme  di  diritto
          privato;   esperti    e    consulenti    per    particolari
          professionalita'  e  specializzazioni  con   incarichi   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa.  All'atto  del
          giuramento  del  Ministro,   tutte   le   assegnazioni   di
          personale, ivi compresi  gli  incarichi  anche  di  livello
          dirigenziale  e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
          termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di  cui  al
          presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
          entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.  Per
          i dipendenti pubblici si applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Con lo stesso  regolamento  si  provvede  al  riordino
          delle segreterie particolari dei Sottosegretari  di  Stato.
          Con decreto adottato dall'autorita' di governo  competente,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione   economica,   e'   determinato,   in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».