DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 23-ter. 
         (Disposizioni in materia di trattamenti economici). 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  previo
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  definito  il  trattamento   economico   annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  finanze  pubbliche
emolumenti  o  retribuzioni  nell'ambito  di   rapporti   di   lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale  in  regime
di diritto pubblico  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo  come  parametro
massimo di riferimento il trattamento economico del primo  presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina
di cui al presente comma devono essere computate in  modo  cumulativo
le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o  di
piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di  incarichi  conferiti
da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
  2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,  conservando  il
trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di
appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o
equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di
retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche
soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe
motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed
e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 
  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di  cui  al
presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
                                                          (25) ((29)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
471) che "A decorrere dal 1º gennaio  2014  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche  retribuzioni  o  emolumenti  comunque
denominati in ragione di rapporti di lavoro  subordinato  o  autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e  con  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
incluso il personale di diritto pubblico di cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 472) che "Sono soggetti al
limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  anche  gli  emolumenti  dei  componenti  degli  organi   di
amministrazione,  direzione   e   controllo   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ove  previsti  dai
rispettivi ordinamenti". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 24  aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n.
89, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 471) che "A decorrere dal 1º gennaio 2014 le
disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, in materia di trattamenti  economici,  si  applicano  a
chiunque riceva a  carico  delle  finanze  pubbliche  retribuzioni  o
emolumenti comunque denominati  in  ragione  di  rapporti  di  lavoro
subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita'  amministrative
indipendenti, con gli enti pubblici  economici  e  con  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
incluso il personale di diritto pubblico di cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo"; 
  - (con l'art. 1, comma 472) che "Sono soggetti  al  limite  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
anche gli emolumenti dei componenti degli organi di  amministrazione,
direzione e controllo delle autorita' amministrative  indipendenti  e
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti".