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DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1993, n. 470

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1994)
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Testo in vigore dal:  9-12-1993

Art. 2

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi".